Rifiuti. Sentenza TAR Catania rigetta ricorso ATO EnnaEuno contro il Comune di Nissoria

Ancora una volta il comune di Nissoria vince ricorso contro l’Ato EnnaEuno.
Il TAR Sicilia di Catania sez. III ha definitivamente rigettato il ricorso della Società EnnaEuno contro il Comune di Nissoria. La motivazione addotta nella sentenza breve n. 2688 / 2011 sottolinea la mancata adozione del piano d’ambito da parte della società ricorrente. Tale circostanza evidenzia l’inosservanza della legge, pertanto la società EnnaEuno non può imporre al Comune le spese afferenti il progetto tecnico economico adottato ai sensi dell’art. 10, comma 6 della Legge Regionale n. 9/ 2010. Alla luce di detta sentenza nessun vincolo obbliga il comune di Nissoria a seguire le previsioni di spesa fornite dall’ATO per l’anno 2011.

Filippo Buscemi, Sindaco di Nissoria, così riassume la vicenda:

“Quando la società EnnaEuno ha trasmesso al Comune di Nissoria l’ammontare delle somme da corrispondere come compenso per il servizio di conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani per l’anno 2011, pari a circa euro 477,000,00. Subito il sindaco Filippo Buscemi ha trasmesso il progetto tecnico economico predisposto dall’ATO al Consiglio comunale per le determinazioni del caso. Dalla discussione nel civico consesso la somma è apparsa alquanto elevata, poiché pari a un quarto della spesa corrente prevista dal bilancio comunale. Altra incongruenza emersa era che i piani economici di Comuni con un numero maggiore di abitanti prevedevano costi di importo proporzionalmente inferiore. I consiglieri hanno quindi deliberato di invitare la Società EnnaEuno a riformulare i costi del servizio di nettezza urbana tenendo conto della reale sostenibilità da parte del Comune e dei cittadini, mirando altresì a una maggiore economicità, caratteristica che dovrebbe essere propria delle gestioni associate. Inoltre il Consiglio comunale dava mandato all’Amministrazione comunale di prevedere nel bilancio 2011 una somma ritenuta congrua per l’espletamento del servizio pari a euro 315.000,00, IVA compresa. Tale somma teneva conto dell’aumento del costo del servizio avvenuto dopo il passaggio dalla gestione diretta, fino al 2003 quando il costo era di Euro 209.000,00, alla gestione associata attuale.

La delibera n. 6/2011 del Consiglio Comunale di Nissoria è diventata oggetto del ricorso presentato dalla società EnnaEuno, perché ritenuta illegittima per “violazione e falsa applicazione della normativa in materia di gestione integrata dei rifiuti, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza di motivazione, travisamento dei presupposti di legge e sviamento della causa tipica”.

Il TAR con la sentenza ha sancito che le scelte in ordine al modello gestionale e organizzativo del servizio e alla determinazione del relativo costo competono alle autorità d’ambito secondo criteri di efficienza, di economicità e di trasparenza e ciò a mezzo di un formale “piano d’ambito” che costituisce il punto essenziale di riferimento per il controllo e la verifica della relativa correttezza gestionale.
Grazie alla sentenza del TAR e a una precedente sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa, la n. 48 / 2009, si è conclusa una controversia vicenda che ha impegnato i Sindaci Soci della Società EnnaEuno per più di tre anni”.