Rifiuti. Enna: Nervi a fior di pelle tra società d’ambito e comuni soci

armata brancaleoneMentre la questione della gestione integrata dei rifiuti continua ad essere al centro di accese polemiche non solo tra le forze politiche, la nuova società di regolamentazione rifiuti che dovrà prendere il posto della liquidanda società d’ambito “EnnaEuno” stenta a decollare. Intanto alcuni consiglieri del Comune di Enna chiamano a raccolta i cittadini per partecipare i problemi più spinosi che nel tempo hanno contribuito ad inceppare il sistema. In attesa di conoscere gli esiti dell’assemblea cittadina prevista per il prossimo venerdì 28 marzo, poniamo a Massimo Greco alcune domande rimaste ancora senza risposte.

EnnaEuno ha fatturato ai Comuni di Enna, Nicosia e Barrafranca il costo per il servizio di raccolta dei rifiuti relativo alle annualità 2006, 2007 e 2008, è corretto?

La domanda merita due risposte. Sotto il profilo formale è errata la procedura perché la fattura è un documento fiscale obbligatorio emesso da un soggetto fiscale per comprovare, in forza di un contratto, l’avvenuta prestazione di un servizio e la correlata pretesa di riscuoterne il prezzo. Non si è compreso che questa società d’ambito – oggi in liquidazione -, pur essendo dotata formalmente di personalità giuridica, non è un soggetto differenziato dai Comuni soci. In una società di questo tipo, la cui istituzione, e relativa adesione, è avvenuta per volontà del legislatore, i Comuni soci esercitano un controllo gerarchico congiunto (cosiddetto controllo analogo) così intenso che può essere assimilato al controllo che i medesimi Comuni esercitano sulle proprie strutture interne. Postulato di queste argomentazioni è che non si è in presenza di una rapporto di tipo contrattuale tra la società d’ambito e i Comuni soci, difettando la qualità di terzo in capo al soggetto affidatario del servizio. Si è in presenza soltanto di un rapporto organico o di delegazione interorganica, ed è per questo motivo che le eventuali controversie che sorgono non possono che configurare vicende tutte interne alla pubblica amministrazione. Pertanto, non essendo EnnaEuno un soggetto terzo il veicolo della fattura per chiedere il pagamento del servizio prestato non mi sembra corretto. Peraltro, EnnaEuno, quale società d’ambito a partecipazione necessaria degli enti locali, e in disparte le clausole di stile contenute nello statuto di una s.p.a., non è soggetto passivo d’imposta per le attività economiche che esercita, configurandosi sostanzialmente un ente non commerciale, che svolge, tra l’altro, attività di controllo ed organizzazione della gestione integrata del servizio di raccolta dei rifiuti.

La seconda risposta…

Sotto il profilo sostanziale la pretesa, ancorchè tardiva, è corretta perché il costo del servizio integrato deve essere pagato dai Comuni, cioè da quei soggetti che hanno la titolarità ad esercitare la funzione impositiva in materia di TARSU/TIA. L’art. 4, comma 2 lett. c), della l.r. n. 9/2010 prevede che i Comuni provvedono al pagamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel territorio comunale, assicurando l’integrale copertura dei relativi costi, congruamente definendo a tal fine, sino all’emanazione del regolamento ministeriale di cui all’articolo 238 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., la TIA di cui all’art. 49 del d.lgs. 22/97 o la TARSU, ovvero prevedendo nei propri bilanci le risorse necessarie e vincolandole a dette finalità. Se i Comuni non hanno riscosso la TARSU/TIA per le annualità in questione, hanno certamente sbagliato perché da tempo si è a conoscenza della natura tributaria della TIA e del fatto che EnnaEuno non è un soggetto idoneo a riscuoterla. In tale contesto, le disordinate iniziative promosse nel tempo dagli organi di governo di EnnaEuno non esonerano i Comuni dalle rispettive ed evidenti responsabilità attesa la chiarezza delle norme in materia.

Per non licenziare parte dei dipendenti del settore tecnico ed amministrativo è stato più volte proposto l’applicazione del meno oneroso contratto degli enti locali….

La scelta della contratto collettivo nazionale per disciplinare il trattamento economico e giuridico dei dipendenti non è nella disponibilità delle parti soprattutto, come nel caso in specie, allorquando si vuole applicare un CCNL del settore pubblico in un settore privato. Il CCNL enti locali si può applicare esclusivamente agli enti pubblici che orbitano nell’ambito delle regioni e delle autonomie locali. E tra questi, la società d’ambito, ancorchè a totale partecipazione pubblica, non può essere ricompresa, essendo pacifica la natura giuridica privatistica della stessa, almeno per quanto concerne la disciplina dei rapporti di lavoro. Per scongiurare gli esuberi nel passaggio alla costituenda SRR vanno quindi trovate altre soluzioni.


Riceviamo e pubblichiamo:
Ho attenzionato con attenzione le riflessioni del dott. Massimo Greco sulle vicende legate alla fatturazione del servizio ai comuni soci e sulla natura giuridica della società in materia di personale. Peccato, però, che le riflessioni in particolare sulla natura giuridica della società nei rapporti con il personale dipendente in generale arrivano un pò in ritardo rispetto alle conclusioni affrettate a cui giungeva tanti anni fa e di cui un articolo era stato inserito nel fascicolo dell’accusa dell’allora procedimento per le cosidette assunzioni facili dell’ATO Rifiuti.
Approfitto dell’occasione per consigliare al dott. Greco di evitare di avventurarsi nelle materie fiscali o civilistiche riguardo alle fatturazioni più o meno tempestive o deoverose, potrebbe causare danni a qualche altro soggetto cosi come è già successo ai componenti del primo consiglio di amministrazione della società Enna Euno spa.
P.S. qualche volta fatelo sapere ai vostri lettori che le assunzioni all’ATO rifiuti, quelle vere e non i contratti a progetto interroti DEFINITIVAMENTE il 31.01.2006, sono state effettuate da altri soggetti e non dal primo consiglio di amministrazione. Penso, insieme agli altri colleghi di non meritare tanto onore.
Dott. Serafino Cocuzza