Enna: illegittima la Tarsu 2010?

tarsu1Tantissimi cittadini in questi giorni stanno prendendo d’assalto il Centro studi “sen. Antonio Romano” e Assoconsumatori per sapere come comportarsi rispetto all’avviso di pagamento della Tarsu per l’anno 2010 che il Comune di Enna sta inviando in questi giorni. Tassa rifiuti che il 20 aprile 2010 fu approvata con delibera di giunta n. 83 e il 25 maggio 2011 ratificata con delibera n.40 dal Consiglio comunale nella quale, secondo le due associazioni, “si evidenzia un aumento abnorme del costo del servizio e delle conseguenti tariffe, che per le utenze domestiche è di 2,80 euro al metro quadrato, per ristoranti, bar ed esercizi commerciali di 6,50 euro, per botteghe artigiane di 4 euro”. “Il tutto –sostengono i due presidenti, Mario Orlando e Pippo Bruno- in mancanza di un piano finanziario e da una palese illegittimità in quanto la ratifica del consiglio comunale non può esplicare effetti sananti in violazione del principio di retroattività e del parametro di ragionevolezza del termine di ratifica”. “Ancora una volta –sottolineano Orlando e Bruno- si tratta dell’ennesimo pasticcio burocratico che non giova al buon funzionamento della cosa pubblica fatta spesso di parole e non di certezze. Per cui riteniamo che, in considerazione di una palese violazione delle normative vigenti, sia indispensabile il ricorso alla Commissione tributaria provinciale”. A sua volta il presidente Mario Orlando fa presente che “coloro che volessero presentare ricorso al giudice tributario hanno 60 giorni di tempo a partire dalla ricezione della notifica. Decorrenza dei termini che per legge si interrompe dal primo agosto al 15 settembre”.

Ultimamente la seconda sezione della Commissione Tributaria ha respinto qualche ricorso, come mai? “Tengo a precisare –dice Orlando- che per principio la nostra associazione rispetta le sentenze, però non ci possiamo esimere dal commentarle. Intanto c’è da dire che quelli respinti da questa commissione sono pochi rispetto alle migliaia invece accolti dall’altra. Con il dovuto rispetto, ci permettiamo di non condividere le motivazioni addotte. A supporto della loro tesi, tra l’altro, citano tre decisioni del Consiglio di Stato, la n. 03121/2010, la n. 01775/2013 e la 2840/2009, che a nostro sommesso parere nulla hanno a che vedere con la Tarsu o la materia tributaria in generale”.
Perché è illegittima la Tarsu 2010? “E’ illegittima perché è stata approvata dalla giunta municipale, organo incompetente, anziché dal Consiglio comunale. E a nulla è valsa la ratifica della delibera da parte del consiglio retroattivamente. A dirlo non siamo noi ma il Consiglio di Stato e la Corte dei Conti che con deliberazione n. 67/2010 sostiene che “il Comune di Enna, ente dissestato, non può determinare le aliquote inerenti la tassa rifiuti successivamente al termine previsto, ne ratificare la precedente determinazione della giunta municipale, in quanto non può esplicare gli effetti sananti, sia per il principio di irretroattività, sia perché non può intervenire a sanare un atto che è nullo in origine. Non solo, ne potremmo citare tante altre di deliberazioni come, ad esempio, la n.69/2010 della Corte dei Conti della Basilicata o la n.158/2010 della Corte dei Conti della Campania”.

Giacomo Lisacchi