Nicosia. Spiragli per il tribunale. Il testo della relazione del Guardasigilli

ministri - andrea orlando GiustiziaNicosia. Il Ministro della Giustizia Andrea Orlando, lo aveva preannunciato lo scorso 22 maggio a Palermo, ai membri dell’Unione Fori Siciliani, a margine di un convengo, di rivedere la stessa legge delega di riordino della geografia giudiziaria, su due fronti: la compatibilità tra la soppressione delle province e il riferimento ai tribunali ex provinciali, e poi il numero minimo di tribunali per corte di appello, ad oggi fissato a tre, facendo intravedere la riduzione stessa del numero di corti di appello lasciando solo quelle con almeno quattro tribunali. La notizia non aveva lasciato indifferente i capi degli uffici giudiziari distrettuali. Tanto che il consiglio giudiziario della corte di appello di Caltanissetta, facendo proprio il progetto del “tribunale di Montagna” presentato lo scorso 7 novembre a Roma dal Movimento per la difesa dei Territori, ha emesso lo scorso 17 luglio il tanto atteso parere favorevole per la istituzione del tribunale di Montagna. Ed oggi, a quanto risulta dalla “relazione tecnica” a firma del Ministro Orlando, le idee del Guardasigilli sono diventate realtà. Il documento ufficiale, spiega quasi in dettaglio il percorso che sarà seguito già a cominciare dal prossimo 29 agosto in sede di Consiglio dei Ministri e poi nei mesi che seguiranno. Nella relazione, il Ministro spiega che “si pone il problema della razionalizzazione della geografia dei distretti delle corti d’appello… Il territorio italiano è tuttora suddiviso in 26 distretti di corte d’appello… Si impone, quindi, di portare a conseguente compimento la ristrutturazione del sistema giudiziario, coinvolgendo nella revisione anche gli uffici giudiziari delle corti di appello e delle relative procure generali… a tal fine, la revisione dei distretti di corte di appello potrà essere realizzata anche mediante l’attribuzione di circondari di tribunali appartenenti a distretti limitrofi, secondo criteri oggettivi e predeterminati”. Ma la relazione non si ferma qui ed è questo l’aspetto che lascia aperte molte speranze anche per Nicosia. Secondo il Ministro, infatti, “occorre por mano al necessario superamento di quelle condizioni e, dunque: abbandonare la regola che ha imposto di mantenere almeno tre tribunali per ogni distretto di corte di appello, rimuovere il divieto di soppressione dei tribunali con sede nei capoluoghi di provincia, a prescindere dalla conformità ad altri parametri funzionali”. Ma, ed è questo il punto rilevante “si potranno anche valutare le istanze e le esigenze di equilibrato ed efficace presidio del territorio non adeguatamente considerate nell’ambito di esercizio della originaria legge di delega”, ciò in quanto “si è trattato di una riforma che non manca di registrare alcune criticità, oggetto di continuo monitoraggio al fine di individuare i possibili rimedi correttivi”, per cui “sembra sin d’ora evidente l’opportunità di abbandonare criteri come quelli che hanno imposto di mantenere almeno tre tribunali per ogni distretto di corte di appello”. Per concludere che “occorrerà naturalmente tenere conto della specificità territoriale del bacino di utenza, ivi inclusa la specifica e aggiornata situazione infrastrutturale, dell’effettivo tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare progressivamente il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane”.
Secondo l’avv. Giuseppe Agozzino, membro del direttivo dell’Unione Fori siciliani e coautore del progetto del MDT per il Tribunale di Montagna unitamente a Fabio Bruno e Graziano Li Volsi «senza farsi alcuna illusione certo, è però evidente che il Ministro – dopo la totale chiusura da parte della Commissione monitoraggio istituita dal predecessore ha inteso – anche su precisa indicazione di quest’ultima – rivedere d’ufficio quelle soppressioni di tribunali per le quali si sono manifestate evidenti criticità. Ora, se con la regola del tre e del limite del tribunale capoluogo di provincia non era possibile riaprire alcun tribunale, adesso con il preannunciato mutamento della regola del limite minimo di tre tribunali per corte di appello, a buon diritto il Tribunale di Montagna con sede unica a Nicosia ed un bacino di utenza di oltre 100 mila abitanti, potrà essere costituito visto il parere totalmente favorevole espresso dal consiglio giudiziario di Caltanissetta nei giorni scorsi. E se ciò non dovesse avvenire in sede di decreto correttivo, certamente vi sarà spazio in sede di nuova legge delega. Insomma è chiaro il ragionamento: per poter chiudere delle Corti di Appello occorre aumentare il numero minimo di tribunali, appunto oltre i tre previsti dalla legge in vigore».
giustizia - scrannoDi seguito, in anteprima, il testo della Relazione tecnica del ministro della Giustizia Andrea Orlando:

Misure per l’ulteriore razionalizzazione della geografia giudiziaria
Riforma della geografia giudiziaria delle corti di appello

         “La riforma della geografia giudiziaria del 2012 ha segnato una tappa importante del processo di ricerca di maggiore efficienza e      modernità del sistema giudiziario. 

Occorre, dunque, consolidarne gli effetti benefici ed anzi proseguire sulla strada della razionalizzazione dell’assetto delle circoscrizioni giudiziarie, rimuovendo alcuni dei limiti negativi della legge di delega che fin qui ha trovato attuazione.
Innanzitutto, si pone il problema della razionalizzazione della geografia dei distretti delle corti d’appello.
Il territorio italiano è tuttora suddiviso in 26 distretti di corte d’appello, alcuni coincidenti con il territorio di una regione, altri con una sua parte, mentre solo il distretto di Torino comprende quello di due regioni (Piemonte e Valle d’Aosta).
La legge delega non consentiva di modificare i distretti di corte di appello, essendosi scelto di modificare soltanto l’assetto degli uffici giudiziari di primo grado.

Si impone, quindi, di portare a conseguente compimento la ristrutturazione del sistema giudiziario, coinvolgendo nella revisione anche gli uffici giudiziari delle corti di appello e delle relative procure generali, al fine di consentire anche a questi uffici di giovarsi delle economie di scala che ne conseguiranno e, più in generale, di realizzare coerenti politiche di impiego delle risorse disponibili.

A tal fine, la revisione dei distretti di corte di appello potrà essere realizzata anche mediante l’attribuzione di circondari di tribunali appartenenti a distretti limitrofi, secondo criteri oggettivi e predeterminati.

Inoltre, seguendo lo schema già attuato con successo per i tribunali, si potrà procedere alla soppressione delle sezioni distaccate di corte di appello, nei casi in cui ciò si riveli necessario per rispettare gli standard minimi di efficienza.

All’esito della riforma, sarà quindi possibile conseguire un razionale equilibrio delle dimensioni dei distretti di corte di appello, per conseguire una situazione di tendenziale omogeneità tra gli uffici.

Immediata conseguenza della riorganizzazione delle corti di appello sarà quella della ridefinizione degli uffici di procura generale.

Mutuando anche in questo caso le scelte adottate in sede di riforma della geografia giudiziaria dei tribunali, andrà previsto che il personale di magistratura e quello amministrativo entrino di diritto a far parte dell’organico delle corti di appello o delle procure generali presso le corti di appello, cui saranno trasferite le funzioni degli uffici soppressi.

Anche questo intervento normativo sarà attuato senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, pur perseguendosi obiettivi di innalzamento dell’efficienza della macchina giudiziaria.
Ulteriore razionalizzazione della geografia dei circondari di tribunale

Il processo di modernizzazione e razionalizzazione del sistema giudiziario deve proseguire anche con riguardo all’assetto territoriale che si esprime nella ripartizione delle circoscrizioni dei tribunali.
La riforma della geografia giudiziaria del 2012 ha soppresso 30 tribunali e i corrispondenti uffici di Procura, ma ha dovuto realizzarsi negli angusti confini della legge di delega originaria, tali limiti rivelandosi palesemente in questo primo periodo di applicazione. 

Pertanto, occorre por mano al necessario superamento di quelle condizioni e, dunque:
abbandonare la regola che ha imposto di mantenere almeno tre tribunali per ogni distretto di corte di appello,
rimuovere il divieto di soppressione dei tribunali con sede nei capoluoghi di provincia, a prescindere dalla conformità ad altri parametri funzionali.
Alla luce del nuovo percorso di revisione organica della geografia degli uffici giudiziari di primo grado, potranno essere soppressi i tribunali che, per le ridotte dimensioni del bacino di utenza, risultino non essere in grado di assicurare un sufficiente standard di efficienza, ma si potranno anche valutare le istanze e le esigenze di equilibrato ed efficace presidio del territorio non adeguatamente considerate nell’ambito di esercizio della originaria legge di delega, mantenendo fermi il divieto di ripristino delle soppresse sezioni distaccate ed il principio secondo il quale ad ogni tribunale deve poter corrispondere un ufficio di procura.

Mutuando la scelta del legislatore delegante del 2011 (l. n. 148), andrà previsto che i magistrati e il personale amministrativo degli uffici soppressi entrino di diritto a far parte dell’organico dei tribunali o delle procure della Repubblica, cui saranno trasferite le funzioni degli uffici soppressi.
L’intervento normativo sarà attuato senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica e anzi in funzione di una loro riduzione a regime, compatibile con un essenziale obiettivo di innalzamento dell’efficienza della macchina giudiziaria.

Misure per l’ulteriore razionalizzazione della geografia giudiziaria
 
Riforma della geografia giudiziaria delle corti di appello
RELAZIONE
La riforma della geografia giudiziaria attuata con i decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all’art. 1, comma 2, della legge n. 148 del 2011, ha segnato un passo importante nella razionalizzazione del servizio giustizia.
Con l’intervento in commento ci si propone di portare a compimento il processo di razionalizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari, realizzato, con riguardo ai soli uffici giudiziari di primo grado, con i decreti legislativi n. 155 e 156 del 2012, rispettivamente per i tribunali ordinari e per i giudici di pace.
Per rafforzare l’efficienza del sistema giudiziario, si propone, in particolare, di ridefinire l’assetto territoriale dei distretti delle corti di appello, posto che gli uffici di secondo grado sono attualmente quelli che versano in condizione di maggiore sofferenza e che, pertanto, necessitano di tempestivi interventi sul piano organizzativo e strutturale. 

In particolare ci si propone di procedere alla revisione della distribuzione sul territorio delle corti di appello anche mediante la loro riduzione ed accorpamento nonché attraverso l’attribuzione di circondari di tribunali appartenenti a distretti contigui, secondo rigorosi criteri  inerenti all’estensione del territorio,  al numero degli abitanti, ai carichi di lavoro e all’indice delle sopravvenienze.
Occorrerà naturalmente tenere conto della specificità territoriale del bacino di utenza, ivi inclusa la specifica e aggiornata situazione infrastrutturale, dell’effettivo tasso d’impatto della criminalità organizzata, nonché della necessità di razionalizzare progressivamente il servizio giustizia nelle grandi aree metropolitane.
Per garantire una tendenziale omogeneità tra gli uffici, si potrà conferire al legislatore delegato il potere di attribuire circondari di tribunali appartenenti al distretto di una corte di appello ad un distretto limitrofo, pur se appartenenti ad una diversa area regionale.
La razionalizzazione della distribuzione degli uffici potrà aver luogo anche attraverso l’eventuale soppressione delle sezioni distaccate -fatto salvo il rispetto dei vincoli costituzionali che riguardano la sezione distaccata di Bolzano- nei casi in cui ciò si riveli necessario per garantire il perseguimento di un tasso di efficienza in linea con quello degli uffici virtuosi.
Dalla ridefinizione della geografia delle corti di appello non potrà che conseguire la ridefinizione degli uffici di procura generale, rispetto ai quali si è scelto di non riproporre la disposizione contenuta nella delega di cui alla legge n. 148 del 2011, in materia di riorganizzazione degli uffici giudiziari di primo grado, che prevedeva che l’ufficio di procura accorpante potesse svolgere le funzioni requirenti presso più tribunali, posto che tale opzione non è stata accolta dal legislatore delegato né con il decreto legislativo n. 155 del 2012 né con il decreto legislativo correttivo n. 14 del 2014, per le difficoltà logistiche e organizzative che una scelta siffatta avrebbe comportato. Tali difficoltà attuative ricorrono, al massimo grado, nel caso di revisione della geografia giudiziaria delle corti di appello: basti pensare che il procuratore generale è membro di diritto del consiglio giudiziario.
Quanto al personale di magistratura e amministrativo si condivide la scelta del legislatore delegante del 2011 (l. n. 148), che ha fissato la regola per cui il predetto personale entra di diritto a far parte dell’organico degli uffici cui saranno trasferite le funzioni di quelli soppressi.
L’intervento normativo dovrà essere implementato anche in funzione di un ulteriore contenimento della spesa pubblica.

 
Perfezionamento della nuova geografia giudiziaria dei tribunali ordinari
 
La revisione della geografia giudiziaria dei tribunali ordinari, attuata con il decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, ha costituito una delle più rilevanti riforme strutturali degli ultimi anni. La riforma ha infatti comportato un significativo incremento di efficienza del sistema giudiziario, attraverso il recupero di economie di scale e, soprattutto, migliorando i tempi e la qualità delle decisioni giudiziarie grazie alla maggiore specializzazione dei magistrati. Inoltre, l’intervento ha consentito rilevanti risparmi di spesa pubblica.
Ciò nondimeno si è trattato di una riforma che non manca di registrare alcune criticità, oggetto di continuo monitoraggio al fine di individuare i possibili rimedi correttivi.
Sembra sin d’ora evidente l’opportunità di abbandonare criteri come quelli che hanno imposto di mantenere almeno tre tribunali per ogni distretto di corte di appello, o che non hanno consentito la soppressione dei tribunali con sede nei capoluoghi di provincia, a prescindere dalla conformità agli standard minimi di efficienza individuati all’esito dell’analisi compiuta in sede ministeriale.
Il conferimento della delega legislativa nonché i risultati della predetta attività di monitoraggio consentiranno, se del caso, di sopprimere i tribunali che, per le ridotte dimensioni del bacino di utenza, non sono in grado di assicurare un adeguato standard di efficienza.
Conseguentemente, ad ogni tribunale dovrà corrispondere un ufficio della procura della Repubblica.
Riprendendo la scelta del legislatore delegante del 2011 (l. n. 148), andrà previsto che i magistrati e il personale amministrativo degli uffici soppressi entrino di diritto a far parte dell’organico dei tribunali o delle procure della Repubblica, cui saranno trasferite le funzioni degli uffici soppressi, soluzione che rimane la migliore opzione organizzativa disponibile.
L’intervento normativo dovrà inoltre essere attuato anche in funzione di un ulteriore contenimento della spesa pubblica”.

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