Amministrative Enna. Sen.Crisafulli è candidabile, ma non è candidato

Vladimiro Crisafulli

Vladimiro Crisafulli

Enna. “Apprendo – dalla stampa – di un mio possibile impegno diretto nelle elezioni amministrative a Enna, il tutto legato alla vicenda giudiziaria relativa all’Ato Rifiuti. A parte il fatto che tale riferimento risulta essere del tutto inappropriato, in quanto lo stesso Pubblico Ministero ha richiesto l’estinzione del reato per avvenuta prescrizione, ritengo che la questione sia prettamente politica e che la soluzione debba passare da una scelta coraggiosa che vada al di là del coinvolgimento della mia persona. Sono certo che, nel giro di pochissimo tempo il Partito Democratico e i suoi alleati sapranno trovare la giusta soluzione da proporre all’elettorato ennese.
Vladimiro Crisafulli

Questa la dichiarazione del sen.Vladimiri Crisafulli a seguito di quanto pubblicato nella giornata di ieri circa una sua incadibilità in riferimento al processo Ato Rifiuti in corso, in cui il Comune di Enna è parte civile.

A maggiore conferma riportiamo la norma regionale
Art. 63 (1) (5) (7) D.Leg.vo 267/2000 nel testo vigente
Incompatibilità
1. Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: (6)
1) l’amministratore o il dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento di ente, istituto o azienda soggetti a vigilanza in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione rispettivamente da parte del comune o della provincia o che dagli stessi riceva, in via continuativa, una sovvenzione in tutto o in parte facoltativa, quando la parte facoltativa superi nell’anno il dieci per cento del totale delle entrate dell’ente; (2)
2) colui che, come titolare, amministratore, dipendente con poteri di rappresentanza o di coordinamento ha parte, direttamente o indirettamente, in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni o appalti, nell’interesse del comune o della provincia, ovvero in società ed imprese volte al profitto di privati, sovvenzionate da detti enti in modo continuativo, quando le sovvenzioni non siano dovute in forza di una legge dello Stato o della Regione, fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell’ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; (3)
3) il consulente legale, amministrativo e tecnico che presta opera in modo continuativo in favore delle imprese di cui ai numeri 1) e 2) del presente comma;
4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. La pendenza di una lite in materia tributaria ovvero di una lite promossa ai sensi dell’articolo 9 del presente decreto non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la commissione del comune capoluogo di circondario sede di tribunale ovvero sezione staccata di tribunale. Qualora il ricorso sia proposto contro tale comu-ne, competente a decidere è la commissione del comune capoluogo di provincia. Qualora il ricorso sia proposto contro quest’ultimo comune, competente a decidere è, in ogni caso, la commissione del comune capoluogo di Regione. Qualora il ricorso sia proposto contro quest’ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino. La lite promossa a seguito di o conseguente a sentenza di condanna determina incompatibilità soltanto in caso di affermazione di responsabilità con sentenza passata in giudicato. La costituzione di parte civile nel processo penale non costituisce causa di incompatibilità. La presente disposizione si applica anche ai procedimenti in corso; (4)
5) colui che, per fatti compiuti allorché era amministratore o impiegato, rispettivamente, del comune o della provincia ovvero di istituto o azienda da esso dipendente o vigilato, è stato, con sentenza passata in giudicato, dichiarato responsabile verso l’ente, istituto od azienda e non ha ancora estinto il debito;
6) colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell’avviso di cui all’articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602;
7) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una condizione di ineleggibilità prevista nei precedenti articoli.
2. L’ipotesi di cui al numero 2) del comma 1 non si applica a coloro che hanno parte in cooperative o consorzi di cooperative, iscritte regolarmente nei registri pubblici.
3. L’ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l’esercizio del mandato.
(1) La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
(2) Le parole: “in cui vi sia almeno il 20 per cento di partecipazione” sono state inserite dall’art. 14-decies, co. 1, lett. b), D.L. 30 giugno 2005, n. 115, convertito con modificazioni, nella L. 17 agosto 2005, n. 168.
(3) Il periodo: “fatta eccezione per i comuni con popolazione non superiore a 3.000 abitanti qualora la partecipazione dell’ente locale di appartenenza sia inferiore al 3 per cento e fermo restando quanto disposto dall’articolo 1, comma 718, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” è stato inserito dall’art. 2, co. 42, D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, nella L. 26 febbraio 2011, n. 10.
(4) Numero così modificato dall’art. 3-ter, co. 1, D.L. 22 febbraio 2002, n. 13, convertito con modificazioni, nella L. 24 aprile 2002, n. 75.
(5) La Corte costituzionale, con sentenza 3-5 giugno 2013, n. 120 (Gazz. Uff. 12 giugno 2013, n. 24 – Prima serie speciale), ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente articolo, nella parte in cui non prevede l’incompatibilità tra la carica di parlamentare e quella di sindaco di un Comune con popolazione superiore ai 20.000 abitanti.
(6) Alinea così modificato dall’art. 1, comma 23, lett. b), L. 7 aprile 2014, n. 56, a decorrere dall’8 aprile 2014.
(7) Per le nuove disposizioni in materia di città metropolitane, province e unioni e fusioni di comuni, vedi la L. 7 aprile 2014, n. 56.