Ad Agira Consiglieri minoranza chiedono annullamento in autotutela elezione del Presidente del Consiglio

agira giuseppe bertoloLa vicenda dell’elezione del Presidente del Consiglio Comunale di Agira si complica, i consiglieri di minoranza hanno presentato una richiesta di annullamento in autotutela della medesima votazione, ritenuta illegittima per le motivazioni esposte nella nota presentata in data odierna.

Il testo integrale della comunicazione inviata al Sgeretario comunale:
“I Consiglieri comunali della lista civica Ricostruiamo Agira oltre i Partiti, chiedono l’annullamento in autotutela del verbale della seduta consiliare del 18/06/2015, dal quale risultano le operazioni elettorali relativi alla elezione del Presidente del Consiglio, perché illegittima per le violazioni di seguito elencate:
– Violazione di legge, nel caso di specie, violazione dell’art. 184, comma 2, dell’ordinamento amministrativo degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana;
– Violazione dell’art. 11, comma 1, del vigente Statuto Comunale;
– Violazione dell’art. 44, commi 1 e 2, del vigente regolamento comunale sul funzionamento del Consiglio.
Le violazioni sopra denunciate derivano dal fatto che, nella seduta consiliare del 18 c.a., il Presidente del Consiglio è stato proclamato illegittimamente per non aver ottenuto il numero dei voti necessari per rendere valida l’elezione e quindi in violazione delle norme in epigrafe evidenziate.
L‘art. 184 del vigente ordinamento degli Enti Locali in Sicilia, al comma 2, testualmente recita: “ le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge prescriva una maggioranza speciale”. Ora, nel caso che ci occupa, in seconda votazione il Presidente del Consiglio poteva essere eletto qualora avesse riportato n. 8 preferenze su 15 Consiglieri presenti, oppure nel caso in cui altri candidati avessero riportato un numero di preferenze inferiori a 6 voti, trattandosi di maggioranza semplice, come prevede la normativa sulla elezione del Presidente del Consiglio.
Quanto appena esposto, viene chiaramente esplicitato dalla giurisprudenza amministrativa e dalla dottrina, per le quali, chi depone nell’urna scheda bianca compie l’atto materiale della votazione, e pertanto, la scheda bianca viene considerata come espressione del voto ai fini del computo del numero dei votanti di un organo collegiale.
Il principio testè enunciato, viene fatto proprio dall’art. 298, comma 4, del Testo Unico della Legge Comunale e Provinciale del 1915, tutt’ora in vigore, che dispone: “ le schede bianche e le non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti”.
Quanto finora detto, trova riscontro nella previsione contenuta nell’art. 11, comma 1, del vigente Statuto Comunale, per il quale: “ per l’elezione del Presidente alla prima votazione e’ richiesta la maggioranza assoluta dei componenti in consiglio; in seconda votazione risulta eletto il candidato che abbia riportato la maggioranza semplice”.
La maggioranza semplice non e’ un concetto astratto, ma un principio che va ancorato ad un dato obiettivo, che risulta essere il numero dei componenti il consiglio.
Sulla base di tale principio anche in seconda votazione essendo stati presenti in seduta n. 15 Consiglieri ed avendo tutti e 15 partecipato alla votazione, avrebbe potuto essere legittimamente eletto alla carica di Presidente colui che avesse ottenuto n. 8 preferenze, con la specificazione che, in tale fattispecie la maggioranza semplice coincide con la maggioranza assoluta.
L’ultima violazione denunciata e’ quella della norma contenuta nell’art. 44, comma 1, del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale, laddove si prevede la maggioranza assoluta dei votanti, ossia un numero di voti favorevoli pari ad almeno la metà più uno dei votanti. Quindi siccome i votanti sono stati 15, la metà più uno dei voti validi e’ data da n. 8 preferenze.
Quanto specificato sopra, a proposito delle schede bianche, viene chiarito dal 2 comma, del precitato art. 44 del regolamento, per il quale: “ le schede bianche e le nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti”. Sulla base di quest’ultima previsione, occorre ripetere quanto già chiarito, e che cioè, le schede bianche dovendo essere considerate come espressione di voto, e che risultando nella operazione elettorale di cui trattasi, in n. di 9 le numero 6 preferenze attribuite al candidato prescelto non possono determinare nemmeno la maggioranza semplice, che in ogni caso deve essere determinata dal numero dei Consiglieri presenti e da quello dei votanti.
Per le considerazioni che precedono e per le violazioni consumate di norme di legge, di statuto e di regolamento, viene chiesto l’annullamento in autotutela della illegittima proclamazione a favore del Consigliere Sposito Dario.
I consiglieri fin da adesso preannunciano di voler assumere tutte le iniziative necessarie, interessando gli organi di stampa e le diverse autorità competenti, ivi compresa l’astensione dalla partecipazione alle successive sedute consiliari, fino a quando non viene ripristinata la legittimità dell’azione amministrativa, mercè l’annullamento richiesto”.

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