Leonforte, ad agricoltore sanzione di 92.000 euro per abbattimento illecito di ulivi

leonforte ulivi abbattutiPersonale del Comando Distaccamento Forestale di Enna nel corso di un’attività di controllo sugli illeciti in ambito rurale, ha sorpreso nella contrada Grisa del Comune di Leonforte un agricoltore D.L.A. intento ad abbattere un uliveto senza la prescritta autorizzazione.
Gli uomini del Corpo Forestale, grazie alla collaborazione del personale dell’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura che ha quantificato il valore di ogni pianta di ulivo abbattuta, hanno sanzionato per un importo di quasi 92 mila euro il proprietario dell’uliveto, il quale ha cercato di giustificarsi riferendo che l’abbattimento di oltre 150 alberi d’ulivo era in realtà unicamente una potatura.
L’Ispettorato Forestale di Enna spiega che “Spesso straordinari campi d’ulivo sono abbattuti e poi sradicati per impiantarvi altre colture o per realizzarvi costruzioni, senza la necessaria autorizzazione che la Camera di commercio, industria e agricoltura che può concederla, se sussistono i requisiti di legge, stabilendo caso per caso eventuali prescrizioni.
leonforte ulivo abbattutoLa normativa vigente in materia, che risale al 1945, tutela l’ulivo e punisce i trasgressori con sanzioni amministrative pesanti per l’abbattimento e lo svellimento degli alberi d’ulivo, nonché per il mancato rispetto delle prescrizioni imposte, valutando la sanzione nel decuplo del valore delle piante abbattute, considerate nella piena produttività, stabilito dall’Ispettorato Provinciale dell’Agricoltura.
Il divieto di abbattimento non autorizzato riguarda anche le piante di olivo danneggiate, improduttive, in stato di deperimento per qualsiasi causa e anche quando si sia verificata la morte fisiologica dell’albero.
Agli effetti sanzionatori e del controllo preventivo dell’organo preposto la Suprema Corte di Cassazione ha chiarito che il concetto di abbattimento degli olivi è riferito non solo al taglio dell’albero ma deve essere esteso anche all’espianto dell’ulivo in funzione del reimpianto in altro luogo mantenendolo in vita, pur se realizzato nella forma della cosiddetta “cavatura” o “estrazione con zolle”, ritenendo irrilevante che l’autore dell’illecito abbia provveduto al reimpianto dell’albero l’ulivo in altro luogo.”