Per i campi di calcetto non serve il permesso di costruire

campi di calcettoPer il Tar Toscana (sentenza n. 1458 del 27 ottobre 2015) è illegittimo il provvedimento di demolizione ordinato da un Comune di un manufatto consistente nella realizzazione di un campo di calcetto (nella specie si trattava di un campo di calcetto avente dimensione di metri 35 x 26, dotato di porte di gioco e di panchine coperte per i giocatori) e della sua recinzione metallica per asserita mancanza del permesso di costruire in quanto l’intervento non è suscettibile di incidere sulle risorse essenziali del territorio.
Ciò vale sia con riferimento alla realizzazione del campo di calcio, che non determina alcuna modificazione morfologica del terreno né prevede opere edilizie di sorta sia per le panchine coperte per giocatori, che risultano strutture anch’esse prive di rilevanza edilizia, anche ai sensi dell’art. 137 della legge regionale, n. 65 del 2014, per essere semplici arredi del campo, realizzati con materiali leggeri e di facile amovibilità.

a cura di Gildo Matera