Enna: stangata Tarsu 2009 e 2010

attenzione-tarsuEnna. Due raccomandate nello stesso giorno: una strenna natalizia per nulla gradita arriva nelle case degli ennesi. Dopo le esose fatture in scadenza di Imu, Tari, Tasi (sembrano le lettere messe a caso per risolvere un gioco enigmistico e invece sono sigle che equivalgono a tasse, imposte e bollette), arriva in questi giorni la “stangata” di fine anno: Tarsu 2009 e 2010, comprensive di addizionale Eca e Provinciale, di relative sanzioni (30%), interessi (3%) e spese di notifica. “Bollette – afferma il presidente del Centro studi Romano, Mario Orlando- che stanno venendo recapitate anche a cittadini che avevano a suo tempo presentato ricorso alla Commissione provinciale tributaria di cui avevano visto accolta l’istanza e annullato l’atto impugnato o che ancora sono in attesa che il ricorso venga esaminato dalla Commissione. E’ una vicenda ripetitiva e una disputa tra Comune e cittadini – aggiunge Orlando – che lascia sgomenti la quasi totalità della popolazione in quanto puntualmente si ripropone, nel tempo, nonostante gli atti che hanno determinato le tariffe siano stati dichiarati illegittimi sia dalla Commissione tributaria provinciale che da quella regionale. Atti contro i quali vi sono stati chiarimenti, pareri e sentenze da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, Corte dei Conti, Cassazione eCga dove tutti all’unisono ribadiscono che gli enti locali deliberano le tariffe entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e dove la competenza a determinarle è del Consiglio comunale. Quello che non è avvenuto al Comune di Enna chiosa Orlando- che ha disatteso la sentenza del Cga, determinando la tariffa prima con Ordinanza Sindacale e dopo qualche anno con delibera della Giunta Municipale e dopo qualche anno ancora portando in Consiglio comunale, in sanatoria, tali determinazioni”. Orlando a questo proposito tira fuori due sentenze, una relativa alle tariffe 2009 della Commissione tributaria regionale e l’altra relativa alle tariffe 2010 della Commissione tributaria provinciale di Enna, dove entrambe concordano nel sostenere “che, la delibera della G.M. è illegittima, in quanto è viziata da incompetenza funzionale dell’organo deliberante. E’ altresì illegittima la delibera del Consiglio comunale di ratifica della precedente determinazione della G.M. in quanto non può esplicare effetti sananti, sia per il principio di irretroattività, sia perché non può intervenire a sanare un atto che è nullo ab origine per incompetenza funzionale dell’organo che lo ha emesso”. Insomma, secondo Orlando, le raccomandate che si stanno recapitando sono “due atti di pagamento del tutto illegittimi” e quindi suggerisce: “nel caso in cui il cittadino ha vinto il ricorso alla Commissione tributaria, di presentare all’Ufficio tributi una domanda di sgravio dell’avviso con allegata la sentenza; nel caso in cui ha presentato ricorso e la commissione non si è ancora pronunciata, di presentare domanda di sospensione del provvedimento di pagamento nell’attesa che la Commissione si pronunci; nel caso in cui non ha fatto ricorso, lo può inoltrare entro 60 giorni dal ricevimento dell’avviso di pagamento”.

Giacomo Lisacchi