Rifiuti. Enna: conferimento servizio igiene urbana per giorni sette a ditta specializzata

aro rifiutiEnna. Con ordinanza contingibile ed urgente per motivi igienici sanitari ex art. 191 D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii. – Misure straordinarie ed urgenti per garantire i servizi di raccolta rifiuti (differenziati ed indifferenziati) ed il servizio di spazzamento sull’intero territorio comunale. il Sindaco di Enna, Maurizio Dipietro ha emesso questa mattina il dispositivo di conferimento servizio igiene urbana in via temporanea per giorni sette a ditta specializzata.

Questa la disposizione:
IL SINDACO PREMESSO CHE:
 in atto vige un regime transitorio della gestione dei rifiuti in Sicilia, per consentire il passaggio dalla gestione attuale nelle SRR, in forza dell’Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 1/Rif. del 14.01.2016 che proroga il regime transitorio al 31.05.2016;
 con numerosa corrispondenza e per ultimo con note prot. n. 2793 del 26/01/2016, n.6136 del 15/02/2016 , n. 6770 del 17/02/2016, n. 7107 del 18/02/2016, n. 9695 del 26/02/2016, n. 9701 del 26/02/2016, n.9706 del 26/02/2016, n. 10041 del 29/02/2016, il Servizio Tutela Ambientale del comune di Enna ha più volte sollecitato e diffidato gli organi della S.R.R Enna Provincia – ATO 6 Gestione Commissariale e della Società EnnaEuno S.p.A. in liquidazione, ciascuno per le proprie competenze, ad attivare quanto necessario per garantire:
1. regolare servizio di raccolta differenziata “porta a porta” presso tutte le vie del territorio comunale, rispettando i tempi e le modalità previsti dall’Ordinanza Sindacale n. 81 del 17/11/2015;
2. regolare servizio di raccolta rifiuti indifferenziati e raccolta di tutti i rifiuti speciali, presso varie postazioni R.S.U. attualmente presenti al Villaggio Pergusa, ad Enna Bassa e ad Enna Alta;
3. regolare servizio di spazzamento presso tutte le vie del territorio comunale, con la periodicità prevista nel Piano Tecnico Economico approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 36 del 20.07.2015;
CONSIDERATO che:
– con nota prot. n. 1456/16/S del 26/02/2016, indirizzata a S.E. il Prefetto e al Comune di Enna, la Società EnnaEuno s.p.a. in liquidazione comunicava che “gli operatori in organico al cantiere di Enna, di cui all’allegato prospetto, in data 26/02/2016 si sono astenuti arbitrariamente dal lavoro, garantendo comunque i servizi essenziali”;
– con nota prot. n. 1471/16/S del 26/02/2016, indirizzata a S.E. il Prefetto e al Comune di Enna , la Società EnnaEuno s.p.a. in liquidazione comunicava che “gli operatori in organico al cantiere di Enna, di cui all’allegato prospetto, in data 26/02/2016, per il turno pomeridiano che va dalle 12.00 alle 18.00, si sono astenuti arbitrariamente dal lavoro, garantendo comunque i servizi essenziali”;
– in data 29/02/2016 come accertato dal Servizio Tutela Ambientale del comune di Enna sull’intero territorio comunale sono ancora presenti cumuli di rifiuti differenziati e indifferenziati sparsi nelle aree urbane e postazioni R.S.U. colme di rifiuti;
RILEVATO che l’ASP di Enna con nota prot. 428/12D del 29.02.2016, assunta al protocollo comunale al n. 10251 del 29.02.2016, comunicava “ si rileva, a seguito della mancata raccolta dei rifiuti presso il comune di Enna, uno stato di indecenza delle pubbliche strade dovute allo sversamento dei cumuli di rifiuti dai cassonetti stracolmi ( laddove presenti), del cattivo odore nei luoghi dove giacciono gli stessi, e dei casi estremi di rifiuti sparsi sulla strada per azione di cani e/o gatti randagi. Al fine di evitare che le criticità derivanti dalla situazione igienico sanitaria si aggravino ulteriormente ( presenza di roditori e rischio di malattie diffusibili ) si chiede autorevole ed urgente intervento finalizzato alla rimozione di detti rifiuti. CONSIDERATO quindi che la presenza dei cumuli di rifiuti, oltre a causare disagi alla popolazione ed alla circolazione veicolare, potrebbero causare situazione di pericolo per la salute, l’igiene pubblica e per la pubblica e privata incolumità; CHE valutata la situazione in corso e l’interesse primario della necessità di tutela della salute pubblica dei cittadini e dell’ambiente la soluzione resta, in ultima analisi, l’emissione della presente ordinanza, al fine di consentire, nel più breve tempo possibile, il rapido normalizzarsi del servizio di raccolta e conferimento dei rifiuti, e quindi ripristinare condizioni igieniche sanitarie sicure sull’intero territorio comunale, ravvisando la necessità, urgente ed indifferibile di affidare temporaneamente per giorni 6 il servizio di igiene urbana ad apposita ditta specializzata; DATO ATTO, per le considerazioni di cui al punto precedente, che la presente ordinanza riveste carattere di somma urgenza; RILEVATO, inoltre, che:
– sussistono i presupposti della contingibilità ed urgenza che integrano la necessità del presente provvedimento;
– il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti di cui all’art. 191 ex d.lgs. n.152/2006 è dettato, nel caso di specie, dalla eccezionale ed urgente necessità di tutelare la salute pubblica e
l’ambiente e ciò per il tempo strettamente necessario;
– non si ravvisano ulteriori strumenti giuridici, né possibili adeguate soluzioni organizzative che consentano di far fronte all’eccezionale situazione venutasi a determinare;
VISTI gli articoli 50 e 54 del D.lgs.vo 267/2000, e successive modificazioni ed integrazioni; VISTA la legge n. 241/90, e la L.R. 10/91 e successive modificazioni; VISTO l’art.191 del DLGS n. 152/2006 il quale stabilisce che qualora si verifichino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere il Presidente della Giunta Regionale, il Presidente della Provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente; fatto salvo il diritto di rivalsa nei confronti della Società d’Ambito EnnaEuno S.p.A. in liquidazione o altro eventuale soggetto obbligato, ORDINA Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, ai sensi e per gli effetti dell’art. 191 del D.Lgs n. 152/2006, in deroga alle disposizioni:
1. Disporre che il Dirigente dell’Area 2 – Tecnica e di Programmazione Urbanistica provveda ad assumere tutti gli atti gestionali di propria competenza per l’esecuzione della presente ordinanza
affidando il servizio di raccolta, spazzamento e conferimento del servizio di igiene urbana in via temporanea per giorni sette a ditta specializzata del settore al fine riportare alla normalità il servizio, ivi compreso i diritti di rivalsa e recupero delle somme effettivamente e di quanto altro previsto dalla normativa vigente, nei confronti della Società d’Ambito EnnaEuno s.p.a. in liquidazione;
2. Notificare copia del presente provvedimento alla Società d’Ambito Enna Euno S.p.A in liquidazione e alla SRR Enna Provincia – ATO 6 Gestione Commissariale per opportuna conoscenza e per gli effetti della legge 241/90 (comunicazione avvio del procedimento per il recupero delle somme anticipate);
3. Trasmettere copia della presente per opportuna conoscenza e competenza a: Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro dello Sviluppo Economico, al Presidente della Regione, al Libero Consorzio dei comuni ex Provincia Regionale, al Collegio di liquidazione della Società Enna Euno s.p.a., al Procuratore della Repubblica di Enna, al Prefetto di Enna.
INCARICA il Comando della Polizia Municipale affinchè vigili sull’effettivo svolgimento del servizio di che trattasi; DISPONE la pubblicazione all’Albo pretorio comunale, e per estratto sul sito web del Comune ai fini della pubblica notizia Contro il presente provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, o ricorso straordinario al presidente della Regione nel termine di 120 giorni dalla medesima data. E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare a fare osservare il presente provvedimento.
Il SINDACO