Sicilia. L’estinzione delle IPAB tra problemi occupazionali e limiti costituzionali

Sicilia. L’estinzione delle IPAB tra problemi occupazionali e limiti costituzionali

di Massimo Greco

 

Una questione che, assieme a tantissime altre, sta contribuendo a fornirci utili indicatori per misurare la qualità dell’azione di governo regionale è rappresentata dal tentativo della Regione di estinguere le IPAB crispine in stato di dissesto finanziario, devolvendone i rispettivi patrimoni immobiliari e il personale dipendente ai Comuni di riferimento, in forza dell’art. 34, comma 2, della l.r. n. 22/86 ancora vigente. L’Amministrazione regionale, nel dare applicazione a questo datato riferimento normativo, sembra però non essersi curata più di tanto del mutato quadro ordinamentale, con particolare riferimento alle sopravvenute esigenze di coordinamento della finanza pubblica, alcune delle quali hanno pure trovato il conforto del principio costituzionalizzato del “pareggio di bilancio”. Ma vi è di più, la Sezione Consultiva della Corte dei Conti, chiamata nel 2016 ad esprimersi su specifici e pertinenti quesiti, aveva già evidenziato la necessità di interpretare le leggi regionali approvate in epoca nella quale i problemi della finanza pubblica non erano particolarmente avvertiti, in modo orientato all’applicazione bilanciata di principi costituzionali equi-ordinati. La medesima avvertenza è stata richiesta per l’applicazione della specifica normativa che dispone in modo indifferenziato l’assorbimento del personale dipendente dell’estinto IPAB in capo ai Comuni.

Peraltro, sembra cogliere nel segno la recente ordinanza del Consiglio di Giustizia Amministrativa che opportunamente sospende l’esecutività del decreto assessoriale che, nel disporre l’estinzione dell’IPAB S. Giuseppe di Piazza Armerina, dispone anche l’assorbimento del personale dipendente a cura del Comune di Piazza Armerina. Il CGA non nasconde le proprie perplessità sulla pertinenza della misura estintiva senza avere prima sperimentato la misura meno traumatica della fusione con altra IPAB. A questo, pur nella stringata motivazione del rito cautelare, il CGA evidenzia il danno grave ed irreparabile per le finanze del Comune e per le sorti del medesimo personale dell’IPAB.

Orbene, tralasciando le questioni della natura giuridica delle IPAB che rileverebbero non poco sull’applicazione indifferenziata di tale normativa regionale, ed essendo evidenti i profili d’incostituzionalità (art. 5 e 81 Cost.) che siffatta disposizione normativa presenta, sarebbe opportuno – se non necessario – che il Governo regionale abbandoni il percorso intrapreso, riconsiderando l’ipotesi della fusione in luogo dell’estinzione, magari nel contesto di una riforma complessiva delle IPAB siciliane. Del resto, se la fusione delle Istituzioni pubbliche è lo strumento privilegiato in tempi di spending review (Tribunali, Aziende del Servizio Sanitario Regionale, Camere di Commercio, Comuni, ecc…), non si comprende perchè lo stesso non possa essere utilizzato per le IPAB.


Foto: Ipab Piazza Armerina