Lettera aperta ad AcquaEnna da Assoconsumatori

Evidenziato che il gestore del servizio idrico ha la convinzione di operare nella libera repubblica di ENNA;
Constatato che la ex-provincia di Enna, lungi dall’essere una libera repubblica, fa parete dello Stato italiano e, quindi, assoggettato al relativo ordinamento giuridico;
Al fine di fornire un umile supporto a chi è preposto alla vigilanza e controllo sulla gestione del servizio idrico integrato (art. 20 c.1 ) della convenzione di gestione;
si trasmette per l’opportuna conoscenza copia del D.P.C.M. del 29 agosto 2016 recanti norme sulle “Utenze morose non disalimentabili (art. 3)”

Utenze morose non disalimentabili
1. In nessun caso è applicata la disalimentazione del servizio a:
a) gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale,
come individuati dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati, ai quali è in ogni caso garantito il quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno;
b) le utenze relative ad attività di servizio pubblico, individuate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori dalla stessa regolati.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo, a tutti gli utenti domestici residenti è garantito
l’accesso al quantitativo minino vitale a tariffa agevolata. Sono altresì previste adeguate forme di comunicazione
all’utenza e di rateizzazione anche in caso di morosità al fi ne di garantire l’accesso al quantitativo minino vitale e
di salvaguardare l’equilibrio economico e finanziario del gestore e la copertura dei costi efficienti di esercizio e di
investimento e dei costi ambientali e della risorsa.

e “ Morosità e fornitura del servizio (art. 4)”
Morosità e fornitura del servizio
1. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico nel definire le direttive per il contenimento della
morosità nel settore del servizio idrico integrato prevede a tutela dell’utente che la sospensione del servizio sia
applicata:
a) per le utenze domestiche residenti morose, diverse da quelle previste all’art. 3, comma 1, soltanto successivamente al mancato pagamento di fatture che complessivamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata, come determinata dall’AEEGSI;
b) per tutte le utenze morose, solo successivamente alla regolare messa in mora degli utenti da parte del gestore
e all’escussione del deposito cauzionale, ove versato, nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura
integrale del debito.
2. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico, al fi ne di attuare quanto previsto al comma 1,
stabilisce:
a) gli utenti domestici residenti che versano in condizioni di documentato stato di disagio economico-sociale:
b) le utenze relative ad attività di servizio pubblico non disalimentabili;
c) gli obblighi di comunicazione all’utenza da parte del gestore prima di procedere alla sospensione del servizio;
d) le forme di rateizzazione che il gestore dovrà adottare per la definizione di piani di rientro in caso di morosità;
e) le modalità di riattivazione del servizio in caso di sospensione;
f) le modalità di reintegro da parte dell’utente del deposito cauzionale escusso dal gestore, privilegiando forme di rateizzazione con addebito in fattura.


auspicando che anche nella libera repubblica di Enna le norme dello Stato italiano siano rispettate.

Pippo Bruno delegato provinciale Assoconsumatori

Iil testo integrale:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI 29 agosto 2016 .
Disposizioni in materia di contenimento della morosità
nel servizio idrico integrato.
IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l’art. 117, comma 2, lettere e) e s), della
Costituzione;
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme
per la concorrenza la regolazione dei servizi di pubblica
utilità. Istituzione dell’Autorità di regolazione dei
servizi di pubblica utilità»;
Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante
la defi nizione e l’ampliamento delle attribuzioni
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
ed unifi cazione, per le materie ed i compiti di interesse
comune delle regioni, delle province autonome e dei comuni,
con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;
Vista la direttiva del Parlamento europeo e del consiglio
del 23 ottobre 2000/60/CE, che istituisce un quadro
per l’azione comunitaria in materia di acque, così come
modifi cata dalla direttiva 2008/32/CE dell’11 marzo 2008
del Parlamento europeo e del consiglio;
Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante
«Norme in materia ambientale»;
Visto l’art. 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, recante «Disposizioni
urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei
conti pubblici»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
20 luglio 2012, recante l’individuazione delle funzioni
dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi
idrici, ai sensi dell’art. 21, comma 19, del decreto-legge
6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modifi cazioni,
dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221 (c.d. collegato
ambientale), recante «Disposizioni in materia ambientale
per promuovere misure di green economy e per il contenimento
dell’uso eccessivo di risorse naturali»;
Visto in particolare l’art. 61, comma 1, della citata legge
n. 221 del 2015, che stabilisce che con decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta
del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio
e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo
economico, previa intesa in sede di Conferenza unifi cata,
siano individuati i principi e i criteri per il contenimento
della morosità degli utenti del servizio idrico integrato assicurando
che sia salvaguardata, tenuto conto dell’equilibrio
economico e fi nanziario dei gestori, la copertura dei
costi effi cienti di esercizio e investimento e garantendo il
quantitativo minimo vitale di acqua necessario al soddisfacimento
dei bisogni fondamentali di fornitura per gli
utenti morosi;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
4 marzo 1996, recante «Disposizioni in materia di
risorse idriche»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
29 aprile 1999, recante «Schema generale di riferimento
per la predisposizione della carta del servizio
idrico integrato»;
Rilevato altresì che, ai sensi dell’art. 9 della direttiva
2000/60/CE e degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, è necessario garantire la tutela
della risorsa attraverso politiche dei prezzi che incentivino
l’uso effi ciente della stessa tenendo conto del principio
della copertura dei costi effi cienti di gestione e di investimento,
compresi i costi ambientali e della risorsa secondo
il principio «chi inquina paga»;
Considerato che il servizio idrico integrato è, ai sensi
dell’art. 149 -bis , comma 1, del decreto legislativo 3 aprile
2006, n. 152, un servizio a rete di rilevanza economica i
cui costi effi cienti di gestione e di investimento, compresi
i costi ambientali e della risorsa, devono essere coperti
dalla relativa tariffa al fi ne di garantire l’equilibrio economico
fi nanziario della gestione e la sostenibilità per tutti
gli utenti;
Considerato che il fenomeno della morosità nel servizio
idrico integrato costituisce un fattore di grave criticità
della gestione in quanto pregiudica l’equilibrio economico
fi nanziario della stessa mettendo a rischio la qualità e
l’erogazione del servizio e che pertanto si rende necessario
adottare misure contenitive del fenomeno;
Considerato che l’interruzione della somministrazione
di acqua all’utente moroso deve tener conto di molteplici
fattori di varia natura, da quelli alimentari, igienico sanitari
e di tutela della salute e delle tipologie di utenze, a
quelli di tutela della risorsa fi no alla necessità di copertura
dei costi del servizio a garanzia dell’equilibrio economico
fi nanziario della gestione;
Considerato che il quantitativo minimo di acqua vitale
necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali alimentari,
igienico sanitari e di tutela della salute è stabilito
in 50 litri per abitante al giorno, tenendo conto che l’Organizzazione
mondiale della sanità ha fi ssato tale quantitativo
minimo vitale in 40 litri a persona al giorno nel
documento della Division for sustainable development
«Rio 2012 issue briefs-water »;
Considerato che, al fi ne di garantire l’accesso universale
all’acqua, è importante sostenere le utenze disagiate
con strumenti tariffari idonei in grado anche di garantire
il principio del chi inquina paga, il principio della copertura
dei costi al fi ne di tutelare la sostenibilità economico
fi nanziaria della gestione del servizio e la sostenibilità per
le altre utenze del servizio;
Considerato che l’articolazione tariffaria per l’uso domestico
prevede tariffe crescenti per scaglioni di consumo,
tenendo conto di una tariffa agevolata per il quantitativo
minimo vitale e per le utenze domestiche con
documentato stato economico disagiato la gratuità del
quantitativo minimo vitale;
Considerato che alle utenze in documentate condizioni
economiche disagiate il quantitativo minimo vitale deve
essere garantito anche in caso di morosità;
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14-10-2016 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale – n. 241
Considerato che, ai fi ni del contenimento della morosità,
il quantitativo minimo vitale non può essere esteso
alle utenze domestiche non in condizioni economiche
disagiate in quanto verrebbe meno l’effetto incentivante
della politica tariffaria a un uso razionale della risorsa e i
costi conseguenti sarebbero eccessivamente onerosi e fi –
nirebbero per gravare sulla generalità degli utenti virtuosi
ed anche sugli utenti in condizioni economiche disagiate;
Considerato che la politica tariffaria deve essere volta,
oltre che al conseguimento di un razionale utilizzo
della risorsa, ad assicurare, ai sensi dell’art. 61 della legge
n. 221 del 2006, che sia salvaguardata, tenuto conto
dell’equilibrio economico e fi nanziario dei gestori, la copertura
dei costi effi cienti di esercizio e di investimento e
il quantitativo minimo agli utenti morosi non disalimentabili,
ovvero con documentato stato economico disagiato,
attraverso meccanismi endotariffari;
Vista la nota dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas
e il sistema idrico n. 19060 del 4 luglio 2016;
Acquisita l’intesa della Conferenza Unifi cata resa nella
seduta del 21 luglio 2016, n. 95/CU;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
in data 23 aprile 2015, con il quale al Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, prof.
Claudio De Vincenti, è stata delegata la fi rma di decreti,
atti e provvedimenti di competenza del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare;
Di concerto con il Ministro dello sviluppo economico;
Decreta:
Art. 1.
Principi generali
1. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico defi nisce le direttive per il contenimento della morosità
nel settore del servizio idrico integrato sulla base
di quanto disciplinato dal presente decreto nel rispetto
dei principi dell’uguaglianza, della parità di trattamento,
della non discriminazione, della trasparenza, del rispetto
del principio di reciprocità negli obblighi contrattuali,
della tutela delle tipologie di utenza, della sostenibilità
economico fi nanziaria della tariffa e della copertura dei
costi effi cienti del servizio e degli investimenti e dei costi
ambientali e della risorsa.
2. Sulla base dei principi di cui al comma 1 l’Autorità
per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico disciplina
le condizioni contrattuali che devono essere previste
per la regolazione del rapporto fra gestore e utente improntate
ai principi della buona fede, della correttezza e
diligenza nell’ambito dell’esecuzione delle reciproche
obbligazioni.
3. Sono fatte salve le competenze delle Regioni a Statuto
speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano,
che provvedono alle fi nalità del presente decreto
in conformità ai rispettivi Statuti e alle relative norme di
attuazione.
Art. 2.
Misure per il contenimento della morosità
1. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico ai fi ni del contenimento della morosità nel settore
del servizio idrico integrato nel rispetto dei diritti
dell’utente e tenuto conto dell’equilibrio economico fi –
nanziario della gestione, disciplina almeno:
a) le modalità e le tempistiche di lettura e autolettura
dei contatori;
b) le modalità di ammodernamento dei sistemi di
misura e di lettura dei consumi;
c) la periodicità e le modalità di fatturazione;
d) le procedure di pagamento anche con defi nizione
di piani di rateizzazione per importi determinati;
e) le modalità di gestione dei reclami;
f) le modalità di gestione delle controversie;
g) le procedure di messa in mora dell’utente e di recupero
del credito, assicurando una congrua tempistica
per il rientro della morosità;
h) le procedure per la disalimentazione degli utenti
morosi.
Art. 3.
Utenze morose non disalimentabili
1. In nessun caso è applicata la disalimentazione del
servizio a:
a) gli utenti domestici residenti che versano in condizioni
di documentato stato di disagio economico-sociale,
come individuati dall’Autorità per l’energia elettrica,
il gas e il sistema idrico in coerenza con gli altri settori
dalla stessa regolati, ai quali è in ogni caso garantito il
quantitativo minimo vitale pari a 50 litri abitante giorno;
b) le utenze relative ad attività di servizio pubblico,
individuate dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il
sistema idrico in coerenza con gli altri settori dalla stessa
regolati.
2. Fatto salvo quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente
articolo, a tutti gli utenti domestici residenti è garantito
l’accesso al quantitativo minino vitale a tariffa agevolata.
Sono altresì previste adeguate forme di comunicazione
all’utenza e di rateizzazione anche in caso di morosità al
fi ne di garantire l’accesso al quantitativo minino vitale e
di salvaguardare l’equilibrio economico e fi nanziario del
gestore e la copertura dei costi effi cienti di esercizio e di
investimento e dei costi ambientali e della risorsa.
Art. 4.
Morosità e fornitura del servizio
1. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico nel defi nire le direttive per il contenimento della
morosità nel settore del servizio idrico integrato prevede
a tutela dell’utente che la sospensione del servizio sia
applicata:
a) per le utenze domestiche residenti morose, diverse
da quelle previste all’art. 3, comma 1, soltanto successivamente
al mancato pagamento di fatture che complessi—
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vamente siano superiori a un importo pari al corrispettivo
annuo dovuto relativo al volume della fascia agevolata,
come determinata dall’AEEGSI;
b) per tutte le utenze morose, solo successivamente
alla regolare messa in mora degli utenti da parte del gestore
e all’escussione del deposito cauzionale, ove versato,
nei casi in cui lo stesso non consenta la copertura
integrale del debito.
2. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico, al fi ne di attuare quanto previsto al comma 1,
stabilisce:
a) gli utenti domestici residenti che versano in condizioni
di documentato stato di disagio economico-sociale:
b) le utenze relative ad attività di servizio pubblico
non disalimentabili;
c) gli obblighi di comunicazione all’utenza da parte
del gestore prima di procedere alla sospensione del servizio;
d) le forme di rateizzazione che il gestore dovrà
adottare per la defi nizione di piani di rientro in caso di
morosità;
e) le modalità di riattivazione del servizio in caso di
sospensione;
f) le modalità di reintegro da parte dell’utente del
deposito cauzionale escusso dal gestore, privilegiando
forme di rateizzazione con addebito in fattura.
Art. 5.
Copertura dei costi
1. L’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema
idrico dovrà prevedere, analizzare e verifi care all’interno
del metodo tariffario, i costi connessi alla morosità nel
settore del servizio idrico integrato introducendo modalità
di gestione degli stessi al fi ne di tener conto dell’equilibrio
economico fi nanziario della gestione e della copertura
dei costi effi cienti di esercizio e di investimento e dei
costi ambientali e della risorsa.
Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo
per gli adempimenti di competenza e pubblicato
nella Gazzetta Uffi ciale della Repubblica italiana.
Roma, 29 agosto 2016
p. Il Presidente del Consiglio dei ministri
Il Sottosegretario di Stato
DE VINCENTI
Il Ministro dell’ambiente e della tutela
del territorio e del mare
GALLETTI
Il Ministro
dello sviluppo economico
CALENDA
Registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 2016
Uffi cio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne
prev. n. 2635 – 16A07390