Colpo di scena sulle “partite pregresse”. Il TAR Catania accoglie il ricorso di “AcquaEnna”

Colpo di scena sulle “partite pregresse”. Il TAR Catania accoglie il ricorso di “AcquaEnna”

E’ proprio così, con l’ordinanza che viene qui di seguito integralmente riportata, il Tribunale Amministrativo di Catania ha disposto la sospensione della delibera adottata dai Sindaci dell’Assemblea Territoriale Idrica con la quale si era disposta la sospensione per un semestre della riscossione delle “partite pregresse”, rinviando all’udienza pubblica del prossimo 9 novembre 2017 la definizione del contenzioso. Avremo modo di commentare nelle prossime ore questo risultato che, all’apparenza, sembra segnare un punto importante a favore dell’ente gestore del servizio idrico “AcquaEnna”.


N. 00305/2017 REG.PROV.CAU.
N. 00551/2017 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 551 del 2017, proposto da Acquaenna Scpa, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’avvocato Ignazio Scuderi, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via V. Giuffrida n. 37;

contro
Consorzio A.T.O. Idrico (Autorità Territoriale Ottimale) N. 5 di Enna in Liquidazione, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Stefano Polizzotto, con domicilio eletto presso lo studio Paola Strano in Catania, via Napoi 61;
Assemblea Territoriale Idrica Enna, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo Guarnera, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Centuripe 2/A;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, della delibera del 28 Febbraio 2017 con la quale è stato approvato il verbale numero 3 del 28 febbraio 2017, assunto dall’Assemblea Territoriale Idrica di Enna (ATI), notificato dal Consorzio ATO n.5 di Enna il 15 marzo 2017, che ha disposto la sospensione delle partite pregresse per un periodo di sei mesi, “..da computare in tariffa..”, nonché di ogni altro atto o provvedimento antecedente e/o successivo, comunque presupposto, connesso e/o consequenziale (inclusi tutti i verbali adottati dall’ATI in relazione alle partite pregresse)

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Consorzio A.T.O. Idrico (Autorità Territoriale Ottimale) N. 5 di Enna in Liquidazione e dell’Assemblea Territoriale Idrica Enna;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2017 il dott. Francesco Mulieri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che il ricorso appare allo stato assistito da adeguati profili di fumus specie in relazione alla dedotta incompetenza dell’ATI intimato ad adottare il provvedimento di sospensione in questione, ferma la necessità di un approfondimento di merito degli aspetti di maggiore complessità;
Ritenuto, pertanto, di accogliere la domanda cautelare, avuto riguardo altresì all’evidente pregiudizio grave ed irreparabile dedotto in ricorso, con compensazione delle spese della presente fase di giudizio, tenuto conto della particolare complessità della fattispecie;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), accoglie la domanda cautelare proposta con il ricorso in epigrafe.
Fissa per la trattazione di merito del ricorso l’udienza pubblica del 9 novembre 2017.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2017 con l’intervento dei magistrati:
Antonio Vinciguerra, Presidente
Dauno Trebastoni, Consigliere
Francesco Mulieri, Referendario, Estensore

L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Francesco Mulieri Antonio Vinciguerra