Enna. Nino Costanzo riconfermato componente non togato della Magistratura

Il prof. Nino Costanzo, dott. agronomo e docente di Ecologia e tutela ambientale, di Aidone, è stato riconfermato esperto effettivo della Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Enna. Su delega del Consiglio Superiore della Magistratura, il presidente della Corte di Appello, dott. Maria Grazia Vagliasindi ha riconfermato il prof. Costanzo in quanto “ha mostrato di essere in possesso di doti di professionalità, indipendenza e imparzialità che lo rendono meritevole di conferma nell’incarico per un ulteriore biennio”.
Il tutto, giusta decreto del Ministero della Giustizia che delega ai Presidenti delle Corti di Appello la nomina, la conferma e la revoca dei componenti non togati della Magistratura. Nelle controversie agrarie si applica il rito del processo del lavoro, introdotto con la legge 11 agosto 1973 n. 533 che ha sostituito il titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile, introducendo gli articoli 409 al 441. L’aspetto processuale delle cause agrarie è disciplinato da tali articoli in forza dell’espresso richiamo formulato dall’articolo 47 della legge 203 del 3 maggio 1982. Le due norme vanno coordinate tra di loro atteso che, se è vero che nelle controversie agrarie viene utilizzato il rito del lavoro, è parimenti vero che la competenza spetta alle sezioni specializzate agrarie. Originariamente le cause del lavoro erano trattate dal Pretore, giudice monocratico, e anche attualmente, con l’abolizione della figura pretorile, vengano trattate dal giudice unico. Le sezioni specializzate agrarie, al contrario, prevedono non soltanto la composizione collegiale, ma anche la presenza di due esperti in materia agraria. Come si vede vi è una notevole differenza tra la composizione del rito ordinario delle cause di lavoro rispetto alla composizione delle sezioni agrarie. Le controversie agrarie, pertanto, dopo che sia stato esperito l’obbligatorio tentativo di conciliazione, secondo quando previsto dall’articolo 46 della legge 203 del 3 maggio 1982, devono essere introdotte con ricorso e non con citazione, seguendo, appunto, il rito del lavoro e non quello del processo di cognizione ordinario.