ADOC ENNA per restituzione canoni di depurazione
ENNA - Azione a tutela di cittadini e utenti dei Comuni della Provincia di Enna sprovvisti di depuratori o con impianti non funzionanti, per ottenere il rimborso dei canoni di depurazione indebitamente versati.
Da più parti e da molti anni viene contestato il cosiddetto “canone di depurazione”, in forza del principio secondo il quale se nel Comune di residenza non sono attivi i depuratori per le acque reflue, la quota della bolletta destinata alla depurazione non deve essere pagata dagli utenti.
La Corte Costituzionale, chiamata a giudicare sulla legittimità del pagamento della quota di depurazione nelle bollette dell’acqua, ha dichiarato - con Sentenza n. 335 del 11/10/2008 – la illegittimità costituzionale dell’art. 14, comma 1, legge 5 gennaio 1994, n. 36 (Disposizioni in materia di risorse idriche), sia nel testo originario, sia nel testo modificato dall’art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”.
La Corte ha dichiarato, altresì, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l’illegittimità costituzionale dell’art. 155, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nella parte in cui prevede che la quota di tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti “anche nel caso in cui manchino impianti di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi”. La quota in questione richiesta agli utenti della fornitura idrica, non configura infatti una tassa ma il corrispettivo di un servizio il quale, nei casi in cui manchino gli impianti, non viene erogato.
Tutto ciò viola, principalmente, l’articolo 3 della Costituzione in quanto discrimina chi paga la tariffa senza ricevere in cambio il servizio.
Per tali ragioni, visto il ritardo nella predisposizione di appositi Uffici presso i Comuni per richiedere i rimborsi a favore dei Cittadini, L’ADOC di Enna, ha predisposto il servizio per la richiesta di restituzione delle somme versate negli ultimi anni nei casi di assenza del servizio di depurazione; tali somme vanno richieste al Gestore (AcquaEnna S.c.p.A.).
A tal fine i Cittadini possono rivolgersi dalle ore 9,30 alle ore 13,00 e dalle ore 15,30 alle ore 18,30 presso le sedi:
- ADOC di Enna in via S. Agata 58, tel. 0935/500518
- ADOC di Nicosia Vicolo Li Destri 12, tel. 0935/630458
- sede zonale del Patronato ITAL-UIL di Nicosia di via Filippo Randazzo nr. 9, tel. 0935/638411
- sede zonale ADOC e del Patronato ITAL-UIL di Piazza Armerina di via Salvatore La Malfa nr. 1, tel. 0935/681324
I cittadini che intendono usufruire del servizio gratuito predisposto dall’ADOC di Enna, devono presentarsi presso le sedi sopra descritti e presso tutte le sedi del Patronato ITAL-UIL dei comuni della Provincia di Enna, muniti di fotocopia di un valido documento di riconoscimento e del codice fiscale, nonché dell’ultima bolletta di pagamento del canone idrico. L’ADOC di conseguenza trascorso infruttuosamente il termine di 30 giorni attiverà un’unica azione legale raggruppando tutte le istanze pervenute (una sorta di class action).
Il Presidente dell’ADOC di Enna, Pasquale Calandra, conclude: “Crediamo, infatti, che sia necessario dare immediata e completa informazione in merito ai Cittadini/Utenti diffidando la S.c.p.A. AcquaEnna a sospendere da subito l’invio delle bollette idriche che contengano l’indebita richiesta di pagamento dei canoni di depurazione”.
Inserita il 12/12/2008 Versione stampabile della notizia   Invia la notizia ad un amico

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