Enna. Sindacato insegnanti religione apre contenzioso con Provincia regionale su Liceo Agira

Enna. Il Vice Coordinatore Nazionale della Federazione Gilda-Unams, Prof. Orazio Ruscica, (Segretario Nazionale Snadir) ha diffidato la Provincia Regionale di Enna dal dare esecuzione alla mancata nomina in qualità di incaricata annuale di insegnante di religione della prof.ssa Tiziana Calabrese, al Liceo Linguistico “M.L. King” di Agira e quindi dal proseguire nell’iniziativa unilaterale, che risulterebbe illegittima nella procedura e nel merito, posto che è illegittimo il rifiuto, da parte dell’amministrazione, dell’insegnante di religione proposto dall’Ordinario diocesano, in quanto in contrasto con le regole poste dal Concordato e puntualizzate dal DPR 16 dicembre 1985, n.751 (Tar Sicilia – Catania Sent. n.55/1991). Il rappresentante sindacale ha invitato, inoltre, l’amministrazione a ripristinare la situazione scolastica della prof.ssa Calabrese come da proposta di nomina dell’Ordinario diocesano e, quindi, a provvedere alla stipula del contratto di lavoro per l’A.S. 2010/2011 a far tempo dal 1° settembre 2010 e fino al 31 agosto 2011, sia per gli effetti giuridici sia per quelli economici.


Il testo della lettera inviato a tutte le varie Istituzioni interessate:

“L’insegnamento della religione cattolica nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado è regolato da norme di carattere internazionale. Infatti la legge 121/1985, che recepisce gli Accordi di revisione del Concordato fra Italia e Santa Sede, recita testualmente: “La Repubblica Italiana, riconoscendo il valore della cultura religiosa e tenendo conto che i principi del cattolicesimo fanno parte del patrimonio storico del popolo italiano, continuerà ad assicurare, nel quadro delle finalità della scuola, l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado”.
L’art.1, comma 2 della legge n. 62/2000 definisce le “scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l’infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell’istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6”. Inoltre, alle scuole paritarie viene riconosciuta la “parità” se si impegnano espressamente a dare attuazione ad “un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell’offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti”.
Ora è del tutto evidente che le scuole paritarie, svolgendo un servizio pubblico all’interno del “Sistema nazionale di istruzione”, debbano uniformarsi agli “ordinamenti generali dell’istruzione”: Le “Indicazioni nazionali per il curricolo” stabiliscono, in attuazione di quanto indicato dall’Accordo di revisione del Concordato lateranense tra la Santa Sede e la Repubblica Italiana del 18 febbraio 1984 (art. 9.2 e Protocollo Addizionale, punto 5, lettera b, n. 1) e dal punto 1 della successiva intesa tra la Conferenza Episcopale Italiana e il Ministero dell’Istruzione per l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche, firmata il 14 dicembre 1985, i traguardi per lo sviluppo delle competenze e gli obiettivi di apprendimento. Attualmente per la scuola secondaria, il Ministero dell’istruzione – con circolare n. 70 del 3 agosto 2010 – ha diramato le “Indicazioni sperimentali per l’insegnamento della religione cattolica nel secondo ciclo di istruzione” per l’anno scolastico 2010/2011.
Occorre ribadire, per evitare inutili e sterili controversie, che l’insegnamento della religione cattolica è legittimato nelle scuole della Repubblica italiana e che la Corte Costituzionale ha affermato (sent. 203/1989) e più volte ribadito (sent. 13/1991; sent. 290/1992) che esso è inserito nel quadro delle finalità della scuola ed ha pari dignità culturale con le altre discipline.
L’insegnamento della religione cattolica è svolto “da insegnanti che siano riconosciuti idonei dall’autorità ecclesiastica, nominati, d’intesa con essa, dall’autorità scolastica” (Legge 121/1985).
Tali insegnanti sono nominati ai sensi dell’art. 309, comma 2 del D.L.vo n.297/1994 in qualità di incaricati annuali. Inoltre l’art. 40, comma 5 del C.C.N.L. 2006/2009 ribadisce e precisa che gli insegnanti di religione “sono assunti secondo la disciplina di cui all’art. 309 del D.lgs. n.297 del 1994, mediante contratto di incarico annuale che si intende confermato qualora permangano le condizioni ed i requisiti prescritti dalle vigenti disposizioni di legge”, cioè ove ci siano le ore di insegnamento e il docente sia riconosciuto idoneo.
Secondo la Vs. comunicazione Prot. n. 10914 del 1° settembre 2010 il comma 9 dell’art. 14 del D.L. 78/2010, convertito in legge 122/2010, stabilisce il divieto agli enti “nei quali l’incidenza delle spese correnti di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale”.
E’ del tutto evidente che tale norma NON può essere applicata ai docenti di religione in quanto il Liceo Linguistico Provinciale “M.L. King” deve assicurare l’insegnamento della religione cattolica e che per tale insegnamento deve provvedere mediante incaricati annuali dal 1° settembre al 31 agosto di ogni anno scolastico. E’ utile ricordare che i docenti di religione incaricati annuali svolgono il loro servizio su posto vacante, cioè NON sostituiscono nessun altro insegnante già in servizio per l’insegnamento della religione cattolica. Inoltre è bene tenere presente che gli incaricati annuali di religione cattolica, che si trovano nelle condizioni previste dall’art. 53, ultimo comma della legge 312/80 (docenti di religione con almeno quattro anni di insegnamento), sono equiparati agli insegnanti a tempo indeterminato (D.P.R. n. 399/88 C.C.N.L.2006/2009 art. 19, c 1).
Pertanto la norma di cui all’oggetto non può essere applicata alle discipline curricolari – tra le quali l’insegnamento della religione cattolica – previste dal piano di studi e alle attività extra curriculari dichiarate nel pof – Piano dell’offerta formativa del Liceo Linguistico “M.L. King” di Agira.
Per quanto sopra, al fine di non vedere messo in discussione in maniera unilaterale quanto previsto dall’art. 9 della legge 121/1985, dal DPR 751/1985, dall’art. 40, comma 5 del C.C.N.L. 2006/2009.


News del 14 settembre 2010:

Insegnamento religione cattolica, contenzioso tra Provincia Enna e Curia di Piazza Armerina