Agira. Tar dichiara inammissibile ricorso di 4 Consiglieri di minoranza

Agira. IL TAR di Catania con una sentenza breve, la numero 862 del 7 aprile ha dichiarato inammissibile il ricorso presentato da 4 consiglieri di minoranza che chiedevano la revoca di due deliberazioni del consiglio comunale del 22 dicembre 2010 e li ha condannati a pagare in solido le spese processuali pari a 1500 euro. La motivazione addotta dai ricorrenti nella richiesta di revoca era il parere di regolarità tecnico espresso da un funzionario, (l’architetto Giuseppe Contino che non si è costituito in giudizio), il quale a loro avviso in quel momento non era immesso nelle sue funzioni a seguito di un pregresso contenzioso. I ricorrenti erano Franco Marchese, Filippo Marrano, Mario Giardina e Giuseppe Bertolo e le delibere contestate erano la numero 52 e la 53 aventi ad oggetto la revoca di due delibere commissariali, la numero 2 e la numero 3 del 16 marzo 2010. Con la prima il commissario Maria Adelaide Spatafora, che resse il comune per dieci mesi, adottò la variante urbanistica al Piano regolatore generale vigente per gli insediamenti produttivi mentre con la seconda adottò l’atto di programmazione urbanistico commerciale per grandi strutture di vendita. Due decisioni ribaltate dal gruppo consiliare di maggioranza della quarta sindacatura di Gaetano Giunta. Un voto che secondo i ricorrenti era inficiato da un vizio di legittimità. Ma il tribunale amministrativo regionale con la sentenza 862 ha confermato un principio ormai consolidato dalla giustizia amministrativa secondo il quale i consiglieri degli enti locali risultano legittimati ad agire in giudizio solo per far valere questioni lesive delle rispettive prerogative (in questo caso assenti secondo i giudici del Tar) e non certo per eccepire aspetti di legittimità degli atti adottati dagli organi dell’ente in cui esercitano il mandato elettivo. I consiglieri di minoranza sostenevano anche di aver inviato due note al presidente del Consiglio con le quali lo invitavano a non ammettere a votazione le proposte di deliberazione in quanto illegittime e che questi non avrebbe tenuto conto delle note. Ma da questo comportamento e dalla successiva approvazione delle delibere da parte della maggioranza del civico consesso secondo i giudici del Tar non sarebbe derivata alcuna illegittimità per violazioni delle prerogative dei consiglieri di minoranza, i quali, hanno peraltro pienamente esercitato il loro diritto di intervenire in sede di dibattito in consiglio. Il Tar non ha mancato di evidenziare che le censure sollevate dai consiglieri di minoranza (a prescindere dalla loro fondatezza o infondatezza) rientrano nella normale dialettica democratica in cui la maggioranza prevale sulla minoranza.

Luca Capuano