Tirocini formativi e di orientamento per i giovani

Il Progetto Welfare to Work nelle linee di intervento prevede l’implementazione delle Politiche Attive anche al target giovani ed il potenziamento dei Centri per l’Impiego.

Per supportare gli operatori nell’erogazione dei servizi all’utenza, attraverso la promozione ed il successivo utilizzo dello strumento dei Tirocini Formativi e di Orientamento come alla L.92/2012 art. 1 comma 34-36 e le successive Linee Guida – Accordo Stato Regione del 24/01/2013.

Per promuovere presso le aziende l’efficacia dell’ istituto del tirocinio come elemento di conoscenza del lavoratore e della potenziale esperienza che lo stesso può acquisire e coniugare le nuove competenze del giovane e l’opportunità di formare un potenziale dipendente da inserire in organico tra le risorse umane, si realizzato il presente documento

Che cos’è un tirocinio?

E’ un’esperienza formativa e di orientamento, un’opportunità di inserimento temporaneo nel mondo del lavoro (presso aziende pubbliche e private), è un modo per mettersi alla prova, di orientare o verificare le proprie scelte professionali ed acquisire un’esperienza pratica certificata che potrà arricchire il proprio curriculum.

Il tirocinio non prevede un contratto di lavoro, è finalizzato all’acquisizione di una esperienza, alla crescita professionale e personale del tirocinante e rientra in un progetto personalizzato di formazione che deve essere allegato alla convenzione che l’azienda sottoscrive.

Non essendo un rapporto di lavoro subordinato, il tirocinio non prevede pertanto, il sorgere di obblighi retributivi e previdenziali e non obbliga l’azienda ad assumere il tirocinante al termine dell’esperienza, ma durante il tirocinio è garantita la copertura assicurativa INAIL (infortuni sul lavoro) e RCT (responsabilità civile contro terzi).

La partecipazione non comporta spese per il tirocinante e l’azienda deve prevedere un rimborso spese di minimo € 300,00 mensili.
Il tirocinio richiede l’incontro di 3 soggetti: il tirocinante, l’azienda e l’ente promotore (che costituisce il “motore” in grado di guidare il progetto e di garantirne il buon funzionamento).
Il tirocinio viene attivato sulla base di apposite Convenzioni stipulate tra il soggetto promotore e l’azienda ospitante.
L’azienda allega alla Convenzione un progetto formativo che contiene indicazioni sulla durata del tirocinio, l’orario di lavoro, la posizione assicurativa, nonché su obiettivi, modalità, facilitazioni, obblighi e impegni.

Chi può fare un tirocinio?

 Studenti che frequentano la Scuola Secondaria,
 Disoccupati (compresi gli iscritti nelle liste di mobilità),
 Studenti Universitari (compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di perfezionamento e specializzazione etc..),
 Allievi degli Istituti Professionali di Stato, di corsi di Formazione Professionale,
 Studenti frequentanti attività formative post-diploma o post-laurea.

Chi può promuovere un tirocinio?

Il tirocinio si realizza sulla base di un’apposita convenzione tra l’azienda (pubblica o privata) che ospiterà il tirocinante e l’ente promotore, da individuarsi fra quelli autorizzati dalla normativa (art. 2 del DM 142/98 attuativo dell’art. 18 L. 196/97):
o Centri per l’impiego
o Istituzioni scolastiche statali e non
o Enti di formazione professionale e/o di orientamento
o Università ed Istituti di istruzione universitaria
o Aziende
o Comunità terapeutiche e cooperative sociali

Chi può essere azienda ospitante?

Possono essere soggetti ospitanti tutti i datori di lavoro pubblici e privati, a patto che siano rispettati i tetti massimi per ciò che riguarda il numero di tirocinanti in relazione al numero di occupati a tempo indeterminato.

Quanto può durare un tirocinio ?

La durata massima del tirocinio formativo è stabilita in relazione alla condizione, sia occupazionale che scolastica del tirocinante e può potrarsi fino:

– 4 mesi per gli studenti frequentanti istituti scolastici secondari;
– 6 mesi per lavoratori inoccupati o disoccupati, compresi i soggetti iscritti alle liste di mobilità;
– 6 mesi per allievi di istituti professionali di Stato, di corsi di formazione professionale, studenti frequentanti attività formative post-diploma o postlaurea,
anche nei 18 mesi successivi al compimento della formazione;
– 12 mesi per gli studenti universitari, compresi coloro che frequentano corsi di diploma universitario, dottorati di ricerca e scuole o corsi di specializzazione post-secondari anche non universitari, anche nei 18 mesi successivi al termine degli studi;
– 12 mesi per persone svantaggiate ai sensi dell’art.4, co.1, L.381/91;
– 24 mesi per soggetti portatori di handicap.