Partite pregresse sicuramente illegittime per violazione D.M. LL.PP. 1.8.96 e artt. 15 e 17 della convenzione del 19.11.2004 tra Consorzio Idrico n. 5 Enna e AcquaEnna

Serafino Cocuzza, dottore Commercialista è stato nominato consulente tecnico di parte del sig. Mazzurco Giuseppe, a cura dell’avv. Salvatore Barbera, nel procedimento civile Mazzurco / Acquaenna scpa. In relazione a ciò ha chiesto ed ottenuto dalla propria amministrazione di appartenenza, Comune di Leonforte, apposito nulla osta prot. 18374 del 27/9/2016. Inoltre, in passato nel periodo 2004-2008 ha ricoperto sia l’incarico di direttore di ragioneria (01 aprile 2004) e dal 1.8.2005 le funzioni di Direttore generale del Consorzio Idrico n. 5 di Enna.

Si ritiene opportuno pubblicare il suo parere su legittimità delle Partite pregresse.


Al fine di procedere compitamente alla stesura del parere è necessario ripercorrere almeno due aspetti fondamentali della questione ovvero :
1) Rapporti tra Acquaenna e Consorzio Idrico , in quanto il potere di riscuotere il corrispettivo per il servizio idrico integrato da parte di Acquenna deriva da un contratto di concessione trentennale stipulato nel mese di Novembre 2004 da cui emergono le “regole del gioco” da seguire da parte dei contraenti , tra cui non ultima la cosidetta Revisione tariffaria , da cui nasce la problematica relativa alle c.d. “partite pregresse”.
2) Modalità di calcolo e definizione della revisione tariffaria.

Rapporti tra Acquaenna e Consorzio Idrico Ato 5 Enna
ASPETTI GENERALI
Analisi consorzio idrico ATO n. 5 Enna
L’ambito territoriale ottimale (ATO) n. 5 di Enna viene costituito in data 28 dicembre 2001, in forza del decreto del Presidente della Regione Sicilia n. 114/tv S.G. del 16 maggio 2000 e del decreto presidenziale n. 289 del 7 agosto 2001 (con il quale vengono individuate le forme e i modi di cooperazione tra gli enti locali interessati per la corretta amministrazione del servizio idrico integrato , di cui agli artt. 30 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i. . Tali decreti furono emanati in ossequio alla L. 36/94 (legge Galli), applicata in Sicilia sulla base dell’art. 69 ,comma 1, lett h) della L.r. 27 Aprile 1999 n. 10.
La forma di cooperazione scelta fu quella del Consorzio di funzioni ai sensi dell’art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 tra enti locali ricadenti nell’ambito territoriale di Enna oltre la Provincia Regionale di Enna.
Le quote di partecipazione al consorzio furono stabilite sulla base della popolazione residente all’ultimo censimento e sottoscritte dalla Provincia regionale per il 50% ,mentre il rimanente fu sottoscritto proporzionalmente dai comuni della provincia.
Il consorzio è stato costituito a tempo indeterminato e cessa per esaurimento della funzione.
Le finalità sono quelle di organizzare il S.I.I. dell’ATO e provvedere alla programmazione ed al controllo della gestione del servizio.
Le funzioni esercitate in particolare riguardano:
a) scelta della forma di gestione del servizio
b) definizione delle procedure da seguire per l’assegnazione della gestione del servizio;
c) deliberare l’affidamento del servizio idrico integrato
d) organizzare i dati forniti dagli enti consorziati, raccolti in sede di ricognizione delle opere di adduzione, di distribuzione, di fognatura e di depurazione esistenti, fatto salvo quanto definito dalla Regione Siciliana riguardo le opere ed infrastrutture di captazione ed adduzione a valenza sovrambito
e) predisporre ed aggiornare il programma di interventi, il piano finanziario ed il relativo modello per la gestione integrata del servizio di cui al comma 3 dell’art. 11 della legge n. 36/94;
f) determinare ed aggiornare l’articolazione tariffaria del servizio idrico.
Le funzioni di controllo del S.I.I. hanno lo scopo di tutelare l’interesse degli utenti dei servizi idrici di acquedotto, fognatura e depurazione nei confronti del soggetto gestore.
L’esercizio di attività di controllo ha per oggetto la verifica dell’adempimento agli obblighi contenuti nella convenzione di gestione con particolare riferimento al raggiungimento degli standard dei servizi , alla economicità degli stessi, alla puntuale realizzazione degli investimenti previsti dal piano tecnico-finanziario ed all’applicazione delle relative tariffe.
L’ATO 5 ha determinato la prima articolazione tariffaria nell’agosto 2005
L’attività del consorzio si svolge essenzialmente nelle seguenti attività:
1) adozione del Piano d’ambito
2) approvazione degli atti per l’affidamento a terzi del Servizio idrico integrato nell’ATO di Enna ( schema di convenzione, modalità di affidamento del servizio, disciplinare tecnico e disciplinare di gara).
3) adozione del POT (Piano operativo triennale ) degli interventi e successivi adeguamenti
4) approvazione atti di gara e stipula convenzione trentennale per l’affidamento del servizio in concessione ad un gestore privato.

1) Rapporti tra Acquaenna e Consorzio Idrico
a) Convenzione di gestione
Gli strumenti di regolazione del rapporto contrattuale a disposizione dell’ATO nei confronti di AcquaEnna sono essenzialmente quattro:
1) contratto di concessione del SII, sottoscritto in data 19.11.04, con il quale vengono disciplinate fissate le condizioni generali e gli elementi essenziali delle obbligazioni tra le parti
2) articolazione tariffaria deliberata per la prima volta il 05.8.05, con la quale vengono definite le fasce di consumo ed il relativo corrispettivo
3) carta dei servizi, in vigore dal 31.5.06, con la quale vengono fissati i principi e criteri per l’erogazione del servizio;
4) regolamento del SII, in vigore dal 31.5.06 con il quale vengono disciplinate le modalità di erogazione del servizio ;
Si analizzano brevemente solo i primi due .
1) Contratto di Concessione del S.I.I.:
Il contratto di concessione o contratto di servizio è stato sottoscritto il 19 novembre 04 tra l’ATO n. 5 di Enna e il gestore AcquaEnna scpa. Il contratto regola i rapporti tra l’ente concedente il servizio e l’ente gestore. Tale contratto si suddivide in 4 parti:
a) la convenzione di gestione, con la quale vengono disciplinati i rapporti tra l’ATO ed il Gestore.
b) il Piano Economico finanziario previsionale , che descrive su un arco temporale di 30 anni , il piano degli investimenti, il piano dei costi operativi, lo sviluppo della tariffa e gli aspetti economico finanziari e patrimoniali dell’attività;
c) il verbale di assemblea consortile n. 7 del 08.10.04 di affidamento del servizio, con relativa motivazione sulla scelta del contraente
d) il disciplinare tecnico che regolamenta : le modalità di svolgimento del servizio, la realizzazione degli interventi e l’inventariazione e la tenuta del libro dei cespiti e i principi generali in materia di controllo.

2)Articolazione tariffaria
DESCRIZIONE TARIFFA D’AMBITO
La tariffa dell’ATO n. 5 di Enna è stata elaborata in sede di redazione del Piano d’Ambito realizzato dalla SOGESID.
Il piano tariffario è stato approntato sulla base dei seguenti elementi
a) individuazione dello sviluppo del volume erogato
b) definizione dei costi inerenti il programma degli interventi con indicazione dei criteri di determinazione delle relative quote di ammortamento che confluiscono in tariffa in ciascuno degli anni considerati;
c) determinazione della remunerazione attesa del capitale;
d) individuazione dei costi operativi scaturenti dalla struttura organizzativa e gestionale ipotizzata;
e) individuazione della tariffa reale media , che incorpora il miglioramento di efficienza nei costi operativi imposto dal metodo normalizzato di cui al D.M. LL.PP. 1.8.96
La tariffa deve costituire costo sostenibile dalla collettività , sulla quale non può farsi ricadere l’enorme mole di investimenti necessari per l’ammodernamento delle reti .
Successivamente alla sottoscrizione del contratto di concessione , su proposta del gestore, l’assemblea dell’ATO ha approvato una ipotesi di articolazione tariffaria ,al fine di venire incontro alle fasce più deboli e premiare il minor consumo d’acqua.
Con tale articolazione, le utenze sono state suddivise, sulla base degli usi, in tre macro categorie, oltre a stabilire una quota fissa e di conseguenza si è avuto la seguente suddivisione :
1) uso domestico (utenze domestiche residenti, non residenti, condominiali)
2) uso non domestico (utenze commerciali, produttive ed artigianali, alberghiere ed agrituristiche, pubbliche,occasionali, con consumi notevoli, a consumi non misurati) 3) uso rurale ( agricole, zootecniche)
4) quota fissa
Il corrispettivo atteso dalla suddetta articolazione è stato fissato in misura pari a quello previsto dall’offerta in sede di gara.

Per meglio comprendere il livello e le possibilità di controllo e verifica dello svolgimento del S.I.I. , occorre menzionare l’art. 20 della convenzione di gestione che testualmente si riporta :
“ART. 20 – Controllo da parte dell’autorità d’ambito
1) L’autorità svolge attività di vigilanza e controllo sulla gestione del S.I.I. L’attività di controllo è svolta ,in particolare ,al fine di :
a) assicurare la corretta applicazione della tariffa del S.I.I.
b) verificare il raggiungimento degli obiettivi e livelli di servizio previsti dal Piano e dal disciplinare tecnico;
c) valutare l’andamento economico-finanziario della gestione;
d) definire nel complesso tutte le attività necessarie a verificare la corretta e puntuale attuazione del Piano .
2) Per la realizzazione di quanto sopra ,l’Autorità definisce nel disciplinare tecnico allegato alla convenzione, i principi generali della procedura di controllo da svolgere sull’attività di gestione, fissando nel disciplinare o in appositi atti di indirizzo dati dalla stessa autorità ,nell’esercizio delle funzioni di sua competenza e nel rispetto dei principi generali richiamati , entro sei mesi dalla sottoscrizione della convenzione , i criteri e i meccanismi di calcolo delle penalizzazioni previste all’art. 37 , i dati significativi sulla gestione oggetto degli obblighi di comunicazione periodica a carico del gestore ai sensi del successivo art. 22, le procedure di rilevazione e trasmissione dei dati medesimi, nonché le modalità di redazione
del piano Operativo Triennale di cui all’art. 14 della convenzione.
3) “omissis“.

3) Osservazioni sul quesito
Fatte queste doverose premesse si passa all’analisi della legittimità delle cosidette partite pregresse derivanti dalla revisione tariffaria
Le c.d. “Partite pregresse” vengono presentate nelle fatture dei contribuenti a partire dall’anno 2014.
Tali partite pregresse (periodo 2005-2010) per un importo di 22.684.390,61 ( da incassare con un addebito in fattura di €.0,30 mc per 10 anni ) risultano ,cosi come presentate agli utenti , prive di fondamento giuridico sotto un duplice profilo:
a) in quanto non contemplate nel D.M. LL.PP. 01/8/196 che fissa le regole per l’articolazione tariffaria,
b) non sono previste nella convenzione di gestione

si analizzano i due aspetti:
A) La tariffa ( sino all’anno 2011) cosi come previsto dalla norma viene fissata nella seguente formula : Tn = (C+A+R)n-1 (1+Π +K)
dove: Tn è la tariffa all’anno corrente C è la componente dei costi operativi A è la componente del costo di ammortamento R è la componente per la remunerazione del capitale investito Π è il tasso di inflazione programmato per l’anno corrente K è il “limite di prezzo”
La tariffa reale media può subire variazioni per effetto di: •
disposizioni legislative o regolamentari che modifichino le prescrizioni relative ai livelli di qualità del prodotto e del servizio, previa deliberazione dell’Ambito; verifiche periodiche sul funzionamento delle gestioni; variazioni al metodo normalizzato disposte dal Comitato per la vigilanza sull’uso delle risorse idriche.
In buona sostanza le variazioni o incrementi della tariffa (+) vengono predeterminati dall’autorità d’ambito e non possono superare certi importi definiti dal fattore K.
Nel caso in questione ne l’ATO ne il gestore hanno mai affrontato la tematica relativa alla revisione tariffaria , cosi come previsto invece dal D.M. e dall’ articolo 17 della convenzione di gestione. In effetti avrebbero dovuto attivare il punto b) punto 5 dell’art. 17 della convenzione (che si riporta integralmente )
– 5) Le parti danno atto che : a) entro il 30 novembre del quarto anno e cosi ogni tre anni successivi si procederà a revisione tariffaria solo nel caso in cui, sulla base delle informazioni di cui al disciplinare tecnico, il ricavo complessivo del triennio oggetto della revisione si discosti per oltre 0,5% rispetto a quanto previsto nel piano di ambito di cui all’art. 14 per il medesimo periodo; “ b) Se il ricavo complessivo annuale si discosta per il 2% (due per cento) rispetto a quanto previsto dal Piano d’ambito di cui all’art. 14 per il medesimo periodo, la revisione potrà essere effettuata annualmente. Le revisioni tariffarie di cui ai precedenti punti a) e b) potranno dar luogo a variazioni del piano degli investimenti e, in conseguenza, del P.O.T. di cui al precedente art. 14 da concordare fra le parti“.
In effetti il gestore Acquaenna lamentò da subito (primi anni) l’errata indicazione nel piano d’ambito posto a base di gara dei volumi presunti da fatturare all’utenza, ma anzichè correre ai ripari utilizzando quando previsto dalla normativa e dalla convenzione, continuò nella propria gestione , accantonando quali costi di start up le differenze negative risultanti dal conto economico in questo modo patrimonializzando i costi aggiuntivi derivanti dai minori volumi fatturati all’utenza.
B) Una corretta impostazione avrebbe invece preteso che Acquaenna avrebbe dovuto richiedere la revisione annuale della tariffa e l’ATO avrebbe dovuto porre rimedio alle incrongruenze del Piano d’ambito , oltre che alle ulteriori ed eventuali problematiche riscontrate anno dopo anno.
Ciò avrebbe comportato , ad es. la revisione degli investimenti con una significativa riduzione degli stessi e dunque minori ammortamenti e minore remunerazione del capitale investito , (vedasi formula della tariffa ) e/o in alternativa considerare i costi di start-up quali costi da assimilare a investimenti, lasciando invariata la tariffa dell’anno n+1 , ed in questo modo nessun onere sarebbe ricaduto sull’utenza.
Questa vicenda dal si trascina dal 2007 al 2011 tra l’ATO 5 e Acquaenna.
Anziché procedere nel modo suddetto, ovvero l’ applicazione delle norme contrattuali previste in convenzione con i rimedi di cui all’art. 17 della convenzione, tra l’ATO 5 e Acquenna viene definito un cosidetto “accordo bonario” da cui scaturiscono le c.d. partite pregresse.
La evidenza della difficoltà giuridica nel giustificare tali partite si riscontra, altresì, nella particolare situazione che si viene a creare analizzando l’arco temporale intercorso tra la delibera dell’ATO 5 che formalizza l’accordo bonario in data 25/01/2012 ( delibera 2/2012) e l’autorizzazione ad inserire tali voci in bolletta con la denominazione partite pregresse che arriva solo nel dicembre 2013 a distanza di quasi due anni, sulla base di norme successive ai fatti in questione (vedasi delibere emanate dalla Autorità nazionale di vigilanza sulle risorse Idriche ) ed applicabili dal 2012 in poi.

4) Conclusioni
Alla luce di quanto su esposto la risposta al quesito è nel senso di considerare le c.d. partite pregresse sicuramente illegittime per la violazione del D.M. D.M. LL.PP. 1.8.96 e degli artt. 15 e 17 della convenzione di gestione stipulata in data 19.11.2004 tra Consorzio Idrico n. 5 Enna e Acquaenna scpa.



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