Enna. Bollette acqua – le “partite pregresse” graveranno su fiscalità generale (sempre a carico del cittadino prima utente poi contribuente) Verbale 17dic2009

Le “partite pregresse” graveranno sulla fiscalità generale
(sempre a carico del cittadino prima utente poi contribuente)

 

di Massimo Greco

Finalmente un Sindaco (quello di Calascibetta) che parla correttamente della questione “partite pregresse”. L’Avv. Capizzi ha chiaramente detto che, ammesso che sia legittima tale pretesa economica del soggetto gestore del servizio idrico integrato “AcquaEnna”, questa non può essere ribaltata sulla tariffa pagata dagli utenti ma sulla fiscalità generale. A nostro avviso è stata correttamente inquadrata la problematica. Infatti da tempo sosteniamo (e non solo in sede di contenzioso giudiziario) che lo scostamento generatosi tra la previsione contenuta nell’originario piano economico-finanziario e il costo realmente sostenuto per assicurare la copertura integrale del servizio non ha natura giuridica di corrispettivo, e come tale da comprendere tra le componenti della tariffa, ma d’imposta indiretta. Invero, e impregiudicata comunque la prescrizione già accertata dai diversi Giudici di Pace, il gap generato da un errore nella pianficazione del servizio può rilevare solo nei rapporti convenzionali tra l’Autorità d’ambito appaltatrice del servizio e il concessionario e non tra il concessionario e il singolo utente, il cui rapporto rimane regolato dal contratto d’utenza. Non è casuale il fatto che detto scostamento – poi riconosciuto dall’Autorità d’ambito – in una prima fase doveva trovare ristoro in uno specifico contributo economico della Regione. La soluzione subordinata di spalmare a tutti gli utenti, sotto forma impropria di “partire pregresse”, i 22 milioni circa di scostamento è arrivata solo dopo avere preso atto dell’impossibilità di ricevere un contributo straordinario dalla Regione.

 

Ciò dimostra inequivocabilmente che il problema, mentre va inquadrato nei rapporti negoziali tra ATO Idrico e “AcquaEnna” nel contesto degli strumenti revisionali ivi contenuti, assume una portata collettiva. Corollario di questa conclusione è che i problemi collettivi vanno affrontati con gli strumenti che l’ordinamento prevede, pena il configurarsi di uno sviamento della causa tipica. L’ATO Idrico, nell’autorizzare il soggetto gestore “AcquaEnna” a ripartire in dieci anni tali “partite pregresse” tra tutti gli utenti, ha sostanzialmente legittimato una pretesa para-tributaria che risulta aliena rispetto alla natura sinallagmatica dei contratti d’utenza basati sulla tariffa idrica.

 

Delle due quindi l’una, se il problema dello scostamento è reale e appartiene alla collettività, il sacrificio non va richiesto al cittadino-utente ma al cittadino-contribuente attraverso quella che correttamente il Sindaco di Calascibetta definisce fiscalità generale. Alla fine è sempre il cittadino che paga ma il percorso è certamente diverso, perchè il cittadino-utente paga in forza di un contratto che sottoscrive volontariamente con l’ente gestore del servizio e dal quale può sempre uscirne per eccessiva onerosità, mentre il cittadino-contribuente paga in forza di un rapporto tributario nel contesto del quale le decisioni dell’Ente impositore sono assunte da Istituzioni esponenzialmente rappresentative delle comunità locali. In sostanza, sia nel caso che la pretesa tributaria sia prevista dalle legge sia nel caso in cui l’obolo sia previsto dai Comuni in seno ai rispettivi bilanci di previsione, la decisione altro non è che il frutto di un dibattito politico fra i rappresentanti eletti dai medesimi cittadini.

 

Pertanto, la resistenza ad oltranza di alcuni Sindaci nel non volere sospendere (neanche cautelativamente) la riscossione di tale balzello oltre ad essere indifendibile politicamente, non trova fondamento nemmeno nelle regole più elementari del diritto.