Enna. Lavoratori del bacino di mobilità interaziendale chiedono di essere assunti al Presidente SRR

Inoltrata richiesta al Presidente della SRR “Enna Provincia” al fine dell’assunzione del personale, rientrante nell’elenco di cui all’art. 24,comma 2, della L.R.20/2016
Alcuni lavoratori, ex dipendenti di società sottoposte a controllo pubblico ed in possesso dei requisiti di cui all’art. 24,comma 1 della L.R. 20/2016, nonché dell’art. 25 del D.lgs 175/2016, assistiti dall’Avv. Ilaria Di Simone, hanno inoltrato formale atto stragiudiziale di significazione e di diffida al Presidente della SRR “Enna Provincia”, al fine dell’assunzione, poiché rientranti nell’elenco di cui all’art. 24 comma 2, della Legge regionale sopra citata, del bacino di mobilità interaziendale. Invero, ai sensi del medesimo art. 24, comma 4, le società controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni di cui al d.l.vo 267/2000 e s.m.i., o dai loro enti strumentali, che sulla base dei piani industriali evidenziano carenze di organico o devono procedere a nuove assunzioni, devono attingere dall’elenco di cui al comma1, prima di procedere a nuove assunzioni. In tema di società partecipate le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, richiamate dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. lavoro del 22.02.2018 n. 4358, hanno evidenziato che sono estesi alle società partecipate i vincoli procedurali imposti alle amministrazioni pubbliche nella fase di reclutamento del personale, perché l’erogazione di servizi di interesse generale o di servizi pubblici, pone l‘esigenza di selezionare, secondo criteri di merito e di trasparenza i soggetti chiamati allo svolgimento dei compiti che quell’interesse perseguono. Con l’ulteriore conseguenza della comminatoria di nullità dei contratti, ai sensi dell’art. 19,comma 4 del D.lgs 175/2016, stipulati in violazione delle procedure di reclutamento. Per quanto sopra i lavoratori istanti hanno diffidato la società SRR Enna Provincia, al fine dell’assunzione, poiché rientranti nell’elenco di cui all’art. 24, comma 2, della Legge regionale 20/2016, del bacino di mobilità interaziendale, riservandosi ogni conseguente azione in sede giudiziale.