Aidone: impiegato comunale si rivolge al Garante del contribuente per la Sicilia

Aidone. Il Garante del contribuente, le cui funzioni sono state previste dallo Statuto del contribuente è stato istituito in tutte le regioni d’Italia e dal primo gennaio 2012 è un organico monocratico. Esso ha il compito di verificare, attraverso accessi agli uffici ed esame della documentazione, le irregolarità, le scorrettezze e le disfunzioni dell’attività fiscale segnalate dai contribuenti. Ancora una volta, purtroppo, vari comitati cittadini non politicizzati segnalano la “esistenza di una situazione economica e sociale che mal si adatta alla realizzazione della tanto auspicata taxcompliance nella Regione Sicilia”. Il perdurare di un sistema fiscale troppo oneroso e, principalmente, troppo complesso, rappresenta pure un grosso freno all’adesione spontanea dei cittadini verso l’obbligazione tributaria.
A questo punto le cose, un cittadino aidonese, il geometra Marco Diprima, impiegato comunale, avendo presentato in data 18/01/2018 una istanza di annullamento in autotutela all’avviso di accertamento e sollecito di pagamento e venuto a conoscenza dell’esistenza del Garante del contribuente a tutela dei cittadini per affermare la legalità, ha segnalato alla Direzione regionale della Sicilia “volto ad assicurare la giusta tassazione e l’uguaglianza sostanziale” e che il Comune di Aidone “si è avvalso del silenzio rifiuto, violando gli obblighi stabiliti dallo statuto del contribuente”. Il Garante del contribuente per la Sicilia con nota recente, inviata al Comune di Aidone e per conoscenza allo stesso Diprima, ha chiesto “di voler relazionare più compiutamente sulla questione riguardante la condizione obiettiva di inutilizzabilità di un immobile ai fini della dispensa dal pagamento del tributo per lo smaltimento dei rifiuti”. Sa da un lato, infatti, “il Comune di Aidone mette in evidenza l’esistenza di Giurisprudenza contraria alla tesi del Diprima, dall’altro non si può non riconoscere l’esistenza di una norma la quale, seppur con riguardo ad una questione fiscale di natura diversa (redditi di fabbricati), fornisce un criterio il quale, sempre al fine di potere considerare inutilizzabile l’immobile, potrebbe essere preso in considerazione ai fini della Tari”. Anche una circolare del Ministero delle Finanze, peraltro, richiamando un articolo del decreto legislativo 507/1993, sembra prevedere la possibilità di vincere la presunzione della produzione dei rifiuti legata al semplice possesso o alla semplice detenzione dell’immobile, attraverso la dimostrazione della mancanza di arredo e di allacciamenti ai servizi a rete”. L’interpretazione del Comune di Aidone sul concetto di inutilizzabilità (immobili inagibili, inabitabili o diroccati), potrebbe essere riduttiva rispetto all’ipotesi, abbastanza frequente, concernente un immobile che, anche a prescindere dell’esistenza o memo dell’arredo, proprio a causa dell’assenza di qualunque tipo di utenza risulta assolutamente inabitabile, se non a seguito dell’attivazione della procedura del riallaccio della cui comunicazione al Comune il contribuente interessato dovrebbe evidentemente farsi carico. A detta del contribuente la richiesta avanzata dal Comune sembrerebbe illegittima in quanto riguarderebbe un locale arredato, ma nel quale non sono mai state attivate le varie utenze.
Per questi motivi, e per tanti altri ancora, il rapporto fisco-cittadini diventa conflittuale. Una situazione, quindi, che continua ad essere molto grave, che conferma il pessimo stato di salute dell’ economia cittadina e sul quale occorre certamente riflettere.

Nino Costanzo