Fallimento dell’ATO EnnaEuno. Srr neo CdA con i Sindaci di Barrafranca, Leonforte e Valguarnera

Enna. L’Ato rifiuti è fallito, non è più una notizia, l’unica cosa che potrebbe destare una certa preoccupazione è se i debiti di EnnaEuno si riverseranno sui bilanci comunali. Su questo argomento ritorneremo presto ma sicuramente il soccorso dei Comuni dovrebbe solo toccare il capitale sociale (banale) a suo tempo versato.

D’altro canto la Srr in giornata ha sostituito il CdR composto dai sindaci di Nissoria, Armando Glorioso, e di Pietraperzia, Antonio Bevilacqua. L’assemblea dei sindaci ha nominato i nuovi tre componenti il sindaco di Barrafranca, Fabio Accardi, il sindaco di Leonforte, Carmelo Barbera e il sindaco di Valguarnera Francesca Draià.

Per opportuna conoscenza si riporta la relazione del Consiglio di Amministrazione uscente della Società di regolamentazione dei Rifiuti SRR Enna Ato 6 del Presidente per il periodo dal 15/07/2016 al 08/03/2019.

Nell’assemblea del 15/07/2016 è stato nominato il nuovo e ultimo Cda della società, composto da: il Sindaco del Comune di Nissoria, Armando Glorioso; il Sindaco del Comune di Pietraperzia, Antonio Calogero Bevilacqua; il Sindaco del Comune di Troina, Sebastiano Venezia.
Il nuovo Cda così nominato si è subito trovato ad attuare gli adempimenti previsti dalla legge regionale siciliana n 9 del 2010 e s.m.i. in forte ritardo rispetto ad una legge varata nel 2010.
La società SRR è individuata dalla suddetta legge, che disciplina la gestione integrata dei rifiuti e la messa in sicurezza, la bonifica, il ripristino ambientale dei siti inquinati, nel rispetto della salvaguardia e tutela della salute pubblica, dei valori naturali, ambientali e paesaggistici, in maniera coordinata con le disposizioni del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, in attuazione delle direttive comunitarie in materia di rifiuti. L’art 6 prevede che In attuazione di quanto disposto dall’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, per l’esercizio delle funzioni di gestione integrata dei rifiuti, la provincia ed i comuni ricompresi in ciascun ambito territoriale ottimale costituiscono, per ogni ATO, una società consortile di capitali per l’esercizio delle funzioni affidate alla società stessa con la presente legge. Le società sono denominate ‘Società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti’, con acronimo S.R.R. Alla società consortile non possono partecipare altri soggetti pubblici o privati. 2. Gli oneri per la costituzione ed il funzionamento delle S.R.R. sono posti a carico dei comuni consorziati. 3. Le quote di partecipazione degli enti locali a ciascuna S.R.R. sono determinate nel seguente modo: a) 95 per cento ai comuni sulla base della popolazione residente in ciascun comune, quale risulta dai dati dell’ultimo censimento generale della popolazione; b) 5 per cento alla provincia appartenente all’ATO. 4. Gli organi della S.R.R. sono individuati ed eletti fra i soci secondo la disciplina prevista al riguardo per le società stesse dal codice civile. Le relative funzioni sono svolte a titolo gratuito.
Funzioni delle società per la regolamentazione del servizio di gestione rifiuti
La S.R.R. esercita le funzioni previste dagli articoli 200, 202, 203 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e provvede all’espletamento delle procedure per l’individuazione del gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti, con le modalità di cui all’articolo 15. 2. La S.R.R. esercita attività di controllo finalizzata alla verifica del raggiungimento degli obiettivi qualitativi e quantitativi determinati nei contratti a risultato di affidamento del servizio con i gestori. La verifica comprende l’accertamento della realizzazione degli investimenti e dell’utilizzo dell’impiantistica indicata nel contratto e nel piano d’ambito, eventualmente intervenendo in caso di qualsiasi evento che ne impedisca l’utilizzo, e del rispetto dei diritti degli utenti, per i quali deve comunque essere istituito un apposito call-center senza oneri aggiuntivi per la S.R.R. 3. La S.R.R. è tenuta alla trasmissione dei dati relativi alla gestione dei rifiuti con le modalità indicate dalla Regione nonché a fornire alla Regione ed alla provincia tutte le informazioni da esse richieste. 4. La S.R.R. attua attività di informazione e sensibilizzazione degli utenti funzionali ai tipi di raccolta attivati, in relazione alle modalità di gestione dei rifiuti ed agli impianti di recupero e smaltimento in esercizio nel proprio territorio. 5. Qualora nel piano regionale di gestione dei rifiuti siano previsti attività ed impianti commisurati a bacini di utenza che coinvolgano più ATO, le relative S.R.R. possono concludere accordi per la programmazione, l’organizzazione, la realizzazione e la gestione degli stessi
La società Srr Enna Ato 6 è stata costituita il 30/09/2013 dunque in ritardo rispetto alla legge regionale n 9 del 2010 e smi. I ritardi sono stati dovuti alle oggettive difficoltà di interpretazione di una legge che presenta numerosi bag e non poche contraddizioni e contrasti con la normativa nazionale, oltre che una infelice espressione letterale in più passaggi. Ma anche ad una modifica legislativa intervenuta nel 2013 con la LEGGE 9 gennaio 2013, n. 3. Modifiche alla legge regionale 8 aprile 2010, n. 9, in materia di gestione integrata dei rifiuti.
Detta modifica ha introdotto gli ARO , ambiti di raccolta ottimale, “i Comuni, in forma singola o associata, secondo le modalità consentite dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, previa redazione di un piano di intervento, con relativo capitolato d’oneri e quadro economico di spesa, coerente al Piano d’ambito e approvato dall’Assessorato regionale dell’energia e dei servizi di pubblica utilità, Dipartimento regionale dell’acqua e dei rifiuti, possono procedere all’affidamento, all’organizzazione e alla gestione del servizio di spazzamento, raccolta e trasporto dei rifiuti.”.
Tale modifica attesa da anni, secondo lo slogan allora in voga, acqua e rifiuti ai Comuni, ha comportato una inerzia da parte dei Comuni prima nella attuazione della legge n 9 del 2010 i quanto si attendeva la modifica poi sopraggiunta nel 2013.
Alla data dell’insediamento del nuovo Cda , 15/07/2016, la SRR non aveva ancora ottemperato agli obblighi di approvazione della dotazione organica, pur avendo i precedenti Cda fatto di tutto per pervenire a questo risultato.
Lo scoglio principale era certamente quello di inventariare secondo la legge le risorse umane applicate al sistema dei rifiuti alla data del 31/12/2009 e rispettosi delle altre norme relative alla legge : L’assunzione e/o gli inquadramenti hanno luogo a condizione che l’originario rapporto di lavoro dipendente o le progressioni di carriera siano stati costituiti o realizzate nel rispetto della normativa di riferimento, ed in particolare, dell’articolo 45 della legge regionale 8 febbraio 2007, n. 2, e dell’articolo 61 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, o in forza di pronuncia giurisdizionale che abbia acquisito efficacia di cosa giudicata o a seguito di conciliazione giudiziale o extragiudiziale purché sottoscritta entro il 31 dicembre 2009. Cosi recita il comma 7 dell’art 19.
Il problema principale era costituito dalle forti pressioni sindacali e dei lavoratori duri ad accettare l’esubero di personale evidente, soprattutto tra gli amministrativi. L’opinione pubblica era fortemente critica nei confronti di tali assunzioni ritenute clientelari e i sindaci avevano non poche difficoltà a mediare tra opposte fazioni, associazioni dei consumatori che chiedevano un abbassamento dei costi delle tariffe e sindacati e lavoratori che invece chiedevano il mantenimento dei livelli occupazionali.
La dotazione organica, intesa come l’inventario delle risorse umane che avrebbe costituito il nuovo sistema dei rifiuti, ereditato dalla precedente gestione unitaria era stata predisposta dal precedente Cda guidato dal Sindaco Francesco Bivona , di Regalbuto.
Il Cda uscendo dall’impasse in cui era caduto il precedente , costretto alle dimissioni per la mancanza di una direttiva unitaria tra i sindaci in ordine al da farsi, pressato dalla diffide dell’Assessorato competente, sotto la minaccia di un commissariamento sostitutivo e in assenza di osservazioni contrarie in data 15 dicembre 2016 ha approvato la dotazione organica della SRR , ossia quella che negli enti pubblici viene definito il fabbisogno dei profili professionali necessari al funzionamento dell’Ente.
Circa 311 unità trovavano collocazione nei Comuni sulla base dei relativi piani di intervento, 60 invece dovevano trovare occupazione negli impianti, 9 nella SRR come impiegati della stessa e 31 nelle attività tecnico amministrative di supporto. In tal modo si era rispettato anche il limite imposto per le unità amministrative di 1/9. Nessuno ha mai contestato esuberi di personale.
Al momento c’era dunque il posto per tutti, in quella fase di calcolo. Rimaneva da capire secondo la legge la modalità di assunzione presso ciascun gestore del servizio dei rifiuti o impianto, stante che il modello della gestione unica, che trovava riferimento nell’art 15 delle legge sembrava superato dalla volontà allora del Comuni di passare ad un sistema basato secondo la modifica apportata nel 2013 agli Aro.
Dal tenore letterale sembrava che la legge volesse un modello di rapporto di lavoro basato sul distacco, dove il personale veniva assunto tutto nella SRR e poi comandato per sette anni, tale è la durata del contratto previsto dall’art. 15, presso il gestore del servizio o impianto di destinazione finale.
Il Cda a tale scopo, cioè di capire le modalità di assunzione e gestione del personale ha costituito un ufficio avvalendosi di due avvocati lavoristi e un consulente del lavoro, non avendo all’epoca personale idoneo per potere svolgere le attività previste dalla legge, ossia le assunzioni del personale, con tutto ciò che questo comportava, un mole di lavoro non indifferente.
Il personale interno a disposizione è stato costituito sin dall’inizio da poche unità prima distaccate dalla società Enna Euno Spa , il signor Giacomo Mancuso e la signora Marilena Benunzo, assegnate dal Cda della società Enna Euno spa e successivamente, previa selezione, ad inizio assunzioni, dopo aver definito i criteri dal signor Fabio Capizzi, addetto alla banca e alla contabilità, dalla signora Maria Giovanna Puglisi, attività di segreteria e dal signor Fabrizio di Mattia , responsabile del sito internet e attività informatiche. La SRR non ha mai potuto completare la propria organizzazione per poter svolgere i compiti attribuiti dalla legge perché i soci non hanno mai versato alcuni addirittura il capitale sociale mentre molti altri le quote di gestione che pure la legge pone a carico dei soci in maniera chiara.
Ci sono voluti parecchi mesi e tantissimi incontri con i vertici regionali dell’assessorato, con i sindacati, con esperti vari, per sciogliere il nodo delle assunzioni in quanto procedere secondo il modello che sembrava indicare letteralmente la legge, quello del distacco/comando, avrebbe comportato la violazione di norme di diritto del lavoro nazionali. Tra cui anche l’esercizio abusivo di intermediazione nel lavoro, ossia trasformare la S.r.r. in società di interinale, senza la prescritta autorizzazione del Ministero e il possesso dei requisiti.
In data 28/06/2017 il Cda ha anche approvato l’elenco dei soggetti aventi diritto al transito ai sensi della legge 9 del 2010 e smi, e degli accordi confederali del 13/08/2013 che sostanzialmente salvavano tutti.
Chiarito con i vertici regionali e con i sindacati le modalità di assunzioni si è arrivati all’accordo sindacale del 26/06/2017 e in data 20/07/2017 con il Comune di Enna si sono iniziate le assunzioni.
I Comuni ennesi nel frattempo avevano scelto diverse modalità di gestione, in queste scelte collaborati dalla SRR. Avevano scelto la gestione in house: Enna, Regalbuto e Centuripe, Leonforte e Nissoria, Troina. Tutti gli altri avevano scelto la gestione in appalto per sette anni, preceduta da una gestione temporanea tramite Ordinanza.
Dal luglio del 2017 al Marzo del 2018 si sono realizzati i passaggi di gestione dal carrozzone Ato Enna Euno in liquidazione alle nuove gestioni in house on in appalto presso piccoli gestori.
Questo ha consentito il passaggio di tutti i Comuni ad un regime autonomo dove il Comune non ha più alibi nella gestione del servizio. Prima era sempre possibile dare la colpa alla società d’ambito per ogni cosa, dopo il passaggio al sistema decentrato il Comune è responsabile del servizio e basta.
I Comuni della Provincia di Enna oggi non sono più fanalino di coda nella raccolta differenziata in Sicilia ma complessivamente hanno raggiunto traguardi impensabili.
Dei circa 410 addetti al sistema, 360 circa sono stati assunti presso la SRR e ceduti ai vari gestori che in provincia gestiscono il servizio, compresi i 19 addetti all’impianto TMB di Cozzo Vuturo, e 3 addetti alla SRR.
Il sistema di selezione utilizzato è stato quello suggerito dalla legge. Sulla base dei piani di intervento dei vari Comuni per quanto riguarda il personale operativo e in ragione di 1 a 9 per quanto riguarda gli amministrativi, scelti tra gli aventi diritto sulla base del profilo richiesto da ogni Comune o società di gestione degli impianti.
Allo stato attuale ancora non è stato possibile ricollocare circa 50 unità .
Gli impianti gestiti che dovevano occupare 60 unità, trattandosi solo dell’impianto di TMB di Cozzo Vuturo, hanno invece occupato solo 19 unità.
Non è stato possibile attivare l’impianto di compostaggio della valle del dittaino né l’impianto di riciclo situato in territorio di Gagliano.
Per quanto riguarda il TMB di Cozzo Vuturo, dopo una gestione di quattro mesi alla società partecipata Ambiente e Tecnologia SRL la Regione senza un valido motivo, forse per le proteste veementi alcuni movimenti politici che minacciavano di presunti danni all’ambiente , non ha concesso la proroga dell’ordinanza che ne consentiva l’abbancamento.
Con il fallimento dell’Ato Enna Euno vi è ora la concreta speranza di trovare un soggetto interlocutore e definire la consistenza della dotazione di risorse necessarie nell’ambito della SRR per poter svolgere tutto al nostro interno, il cosiddètto fondo di dotazione. Rimane questa una questione ancora oggi aperta.
Per quanto riguarda il personale residuo , grande responsabilità è di quei Comuni che non hanno realizzato in pieno il loro piano di intervento.
Per quanto riguarda gli amministrativi, alcuni Comuni si ostinano ancora oggi , a voler scegliere una forma di organizzazione e assunzione, che non è consentita dalle norme, pretendendo l’assunzione degli amministrativi non presso la ditta che gestisce il cantiere ma presso la SRR.
Tra le criticità non risolte il mancato pagamento delle quote di ripartizione delle spese così come prevede lo statuto societario e il codice civile. Alcuni Comuni poi sono anche debitori del capitale sociale.
Per cui si rappresenta al Collegio Sindacale che dati i numerosi solleciti i Comuni che non hanno pagato ancora a saldo al quota del capitale sociale non possono avere diritto al voto. I Comuni che non hanno pagato il capitale sociale per intero sono : Leonforte, Troina, Assoro, e Aidone. Questi Comuni senza ulteriori diffide fino a che non regolarizzano la loro posizione rispetto al mancato pagamento del capitale sociale non hanno diritto al voto ai sensi dell’art 2344, 2347, 2351, 2466 del C.C.
Questi Comuni soci non potranno, finchè non regolarizzano la loro posizione rispetto al pagamento del Capitale sociale, né votare né esprimere loro candidati negli organi del Cda.
A questi Comuni vanno ad aggiungersi altri Comuni come indicati nelle comunicazioni dei legali della SRR che trovandosi in situazione di conflitto di interesse per cause giudiziarie che li vede in contrapposizione alla SRR non possono per palese conflitto di interesse esprimere candidati negli organi amministrativi. I Comuni sono: Leonforte, con il quale ci sono due cause in corso e un decreto ingiuntivo esecutivo; Barrafranca, un procedimento pendente innanzi al Tribunale di Enna che vede contrapposta la SRR al Comune; Comune di Nicosia, altri due procedimenti giudiziari. E’ evidente che tali Comuni soci non possano esprimere in seno al Cda alcun loro rappresentate per palese conflitto di interesse. Una volta eletto nel cda, ad esempio, il sindaco di Nicosia poi fa causa a se stesso?
Altra questione che rimane aperta è il mancato pagamento delle quote per la gestione che in maniera chiara la legge dice deve essere fatto dai soci ciascuno in proporzione alla quota posseduta. Orbene, moltissimi sono i soci gravemente inadempienti, per cui la società non risulta in regola con il Documento di regolarità contributiva,
A tal fine si sollecita il Collegio Sindacale a portare avanti ogni iniziativa che era stata posta in essere per il recupero anche coattivo delle somme dai soci al fine di potere sostenere tutte le spese della società, con priorità assoluta per le imposte, le ritenute e gli oneri previdenziali, scaduti da pagare.
Infine, rimane aperta la questione della società di scopo AET srl , che dovrebbe gestire l’impianto TMB fisso di Cozzo Vuturo. Solo una azione unanime dei sindaci presso il dipartimento potrà forzare e mutare l’idea che sembra essere maturata presso il dipartimento di non concedere alla società pubblica la gestione dell’impianto. A rischio ci sono i 24 posti di lavoro che sono previsti nella stessa.
Qualora l’impianto finisse nelle mani dei privati vi è un ragionevole sospetto che il costo di smaltimento non sarebbe più calmierato.
Un ultimo accenno alla necessità che la SRR avvii le gare per l’affidamento definitivo di quei Comuni che ancora operano con ordinanza contingibile e urgente.
Il Presidente dimissionario del Cda – Dott. Armando Glorioso.