I poteri del Sindaco in tempo di COVID

I poteri del Sindaco in tempo di COVID

di Massimo Greco

 
La famosa massima andreottiana secondo cui “il governo logora chi non ce l’ha” non troverebbe gli stessi consensi in questo sfortunato periodo. I governi dei tre livelli istituzionali che compongono lo Stato, al contraio, sono parecchio logorati e le opposizioni, ora di destra ora di sinistra, farebbero bene a calibrare l’intensità dei rispettivi repertori politici. Conciliare il supremo interesse alla salute con quello, non meno fondamentale, della sostenibilità economica di una comunità è un compito difficilissimo e per nulla invidiabile. In un sistema normativo “a fisarmonica”, di cui abbiamo già parlato, i Sindaci sono chiamati ad intervenire, anche extra-ordinem, attraverso l’adozione di ordinanze contingibili e urgenti  per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID 19. In tale direzione, e nella logica di quell’auspicato “lockdown differenziato” di cui pure abbiamo parlato, si registrano già numerose ordinanze sindacali, alcune delle quali sono state impugnate dal governo centrale e annullate dalla magistratura amministratva. Gli spazi di manovra del Sindaco in questo ambito non sono infatti quelli tradizionali e incondizionati in cui l’ordinanza contingibile e urgente vale a fronteggiare un’emergenza locale e può avere finanche attitudine derogatoria dell’ordinamento giuridico. In tempo di emergenza nazionale, il Sindaco, che non può esercitare il potere di ordinanza travalicando i limiti dettati dalla normativa statale non solo per quel che concerne i presupposti ma anche quanto all’oggetto della misura limitativa, può usare i propri strumenti extra-ordinem solo tenendo conto di alcuni criteri:  a) scelta della misura nell’ambito di un catalogo definito dalla normativa statale e governativa di tipo regolamentare; b) predeterminazione della durata degli effetti del provvedimento; c) adeguata motivazione della indispensabilità della decisione straordinaria, sulla base di dati epidemiologici attendibili circa il sopravvenuto aggravamento del rischio sanitario nel territorio di riferimento.