Obbligo o raccomandazione: due strade per la vaccinazione

Obbligo o raccomandazione: due strade per la vaccinazione
di Massimo Greco

La pandemia ha imposto ai paesi l’uso della vaccinazione quale strumento primario di prevenzione. Ma come persuadere i cittadini a vaccinarsi? Alcuni hanno scelto l’obbligo, altri il libero convincimento e altri ancora, come l’Italia, un sistema misto.

La raccomandazione dell’Oms

Per l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) la vaccinazione contro il Covid-19 non dovrebbe essere resa obbligatoria, se non in circostanze professionali specifiche.

Il nostro paese sembra aver condiviso la scelta, introducendo l’obbligo vaccinale solo per le professioni e gli operatori del settore sanitario (articolo 4 decreto legge convertito nella legge n. 76/2021) e “raccomandando” la vaccinazione a tutto il resto della popolazione (over 12) fino a quando non si otterrà la cosiddetta “immunità di gregge”.

La scelta del legislatore

Se nulla si obietta sull’uso complementare dello strumento della “raccomandazione”, fa discutere non poco quello dell’obbligo vaccinale per gli operatori della sanità, al punto di indurre alcune centinaia di appartenenti alla categoria a presentare mirati ricorsi al giudice (sia ordinario che amministrativo) al fine di ottenere lo scrutinio di compatibilità della prescrizione normativa con gli articoli 32 e 33 della Costituzione e con l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo.

Il contemperamento dei molteplici valori costituzionali coinvolti nella problematica delle vaccinazioni lascia spazio alla discrezionalità del legislatore nella scelta delle modalità attraverso le quali assicurare una prevenzione efficace dalle malattie infettive: può selezionare talora la tecnica della “raccomandazione”, talora quella del “l’obbligo”, nonché, nel secondo caso, calibrare variamente le misure, anche sanzionatorie, volte a garantire l’effettività di siffatto obbligo.

La giurisprudenza costituzionale

La discrezionalità deve essere esercitata alla luce delle diverse condizioni sanitarie ed epidemiologiche, accertate dalle autorità preposte (Corte cost., sent. n. 268/2017), e delle acquisizioni, sempre in evoluzione, della ricerca medica, che debbono guidare il legislatore nell’esercizio delle sue scelte in materia (Corte cost., sent. n. 282/2002). Il giudice delle leggi ha quindi chiarito che il diritto della persona di essere curata efficacemente, secondo i canoni della scienza e dell’arte medica, e di essere rispettata nella propria integrità fisica e psichica (sentenze n. 169/2017, n. 338/2003 e n. 282/2002) deve essere garantito in condizione di eguaglianza in tutto il paese, attraverso una legislazione generale dello stato basata sugli indirizzi condivisi dalla comunità scientifica nazionale e internazionale.

Il compito di qualificare come obbligatorio un determinato trattamento sanitario, sulla base dei dati e delle conoscenze medico-scientifiche disponibili e quindi di stabilire il “confine tra le terapie ammesse e terapie non ammesse, sulla base delle acquisizioni scientifiche e sperimentali, è determinazione che investe direttamente e necessariamente i principi fondamentali della materia” e, come tale, appartiene alla sola competenza dello stato (Corte cost., sent. n. 5/2018).

Per i vaccini, come per gli altri medicinali, l’evoluzione della ricerca scientifica ha consentito di raggiungere un livello di sicurezza sempre più elevato, fatti salvi quei singoli casi, peraltro molto rari alla luce delle attuali conoscenze scientifiche, nei quali, anche in ragione delle condizioni di ciascun individuo, la somministrazione può determinare conseguenze negative. Per tale ragione, l’ordinamento reputa però essenziale garantire un indennizzo per tali singoli casi, senza che rilevi a quale titolo – obbligo o raccomandazione – la vaccinazione è stata somministrata come già affermato dalla stessa Corte costituzionale nella sent. n. 268/2017, in relazione a quella anti-influenzale.

La Costituzione, dunque, non riconosce un’incondizionata e assoluta libertà di non curarsi o di non essere sottoposti a trattamenti sanitari obbligatori (anche in relazione a terapie preventive quali sono i vaccini), per la semplice ragione che, soprattutto nelle patologie ad alta diffusività, una cura sbagliata o la decisione individuale di non curarsi può danneggiare la salute di molti altri esseri umani e, in particolare, la salute dei più deboli (anziani e bambini).

La giurisprudenza comunitaria

Il secondo paragrafo dell’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo così recita: “Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto (al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza) a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”.

Nella costante giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, la vaccinazione obbligatoria, costituisce indiscutibilmente un’ingerenza nel diritto al rispetto della vita privata, tutelata dall’articolo 8 della Convenzione (Solomakhin c. Ucraina, n. 24429/03, § 33, 15 marzo 2012). Le modalità dell’ingerenza sono rimesse alla discrezionalità del legislatore nazionale che si trova nella posizione migliore per valutare l’equilibrio tra obiettivi da conseguire, risorse a disposizione ed esigenze sociali. (Hristozov e altri c. Bulgaria (nn. 47039/11 e 358/12, § 119, Cedu 2012). Il sindacato giurisdizionale della Corte, per verificare se la legislazione nazionale che obbliga alla vaccinazione risponda al principio di “necessità in una società democratica”, è condotto seguendo un rigoroso esame. Per la Corte europea dei diritti dell’uomo (sent. n. 116/2021), un’ingerenza si considera “necessaria in una società democratica” per il raggiungimento di uno scopo legittimo, quando risponde a un “urgente bisogno sociale”, qualora le ragioni addotte dalle autorità nazionali per giustificarla siano “pertinenti e sufficienti” e nel caso in cui le misure siano proporzionate allo scopo legittimo perseguito.

Sia la giurisprudenza costituzionale che quella comunitaria sono animate dal principio di precauzione, la cui base scientifica rappresenta un presidio di garanzia della ragionevolezza delle scelte pubbliche e rafforza conseguentemente il rispetto delle regole positive (su di esso fondate) che impongano obblighi di comportamento per i consociati. In tale contesto si colloca la comunicazione interpretativa della Commissione europea del 2 febbraio 2000 (COM/2000/01 def.), nella quale si è chiarito che “(l)’attuazione di una strategia basata sul principio di precauzione dovrebbe iniziare con una valutazione scientifica, quanto più possibile completa, identificando, ove possibile, in ciascuna fase il grado d’incertezza scientifica”.

La responsabilità dei datori di lavoro

Nel momento in cui scriviamo, le persone che nel nostro paese hanno completato il ciclo vaccinale sono 25.792.725 pari al 47,76 per cento della popolazione over 12 (fonte: governo.it) e pertanto siamo ancora lontani da quella soglia del 70 per cento individuata dagli esperti per cominciare a parlare di “copertura raggiunta” (Alberto Mantovani, 15/4/2021). Questo fa pensare che la campagna di vaccinazione subirà un’accelerazione in questi mesi estivi e qualora non dovesse più bastare lo strumento persuasivo della “raccomandazione”, è probabile che il governo decida d’includere nell’obbligo vaccinale altre categorie di lavoratori più esposte a rischio contagio (personale scolastico e pubblico impiego, per esempio), ovvero di fare leva sul combinato disposto dell’art. 2087 del codice civile e dell’art. 279 del Testo unico sulla sicurezza sul lavoro che, a prescindere dall’introduzione nell’ordinamento per via legislativa dell’obbligo di vaccinazione per alcune categorie di lavoratori, abilita già il datore di lavoro ad adottare tutte le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica dei suoi dipendenti e, all’occorrenza, a pretendere la somministrazione di vaccini efficaci per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico presente nella lavorazione, da somministrare a cura del medico competente.

by lavoce.info


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Massimo Greco: laureato in Scienze Politiche presso l’Università di Palermo, ha seguito un corso di perfezionamento in Polizia Giudiziaria e conseguito un Master di II° livello in Politiche del Terzo Settore. Cultore di politiche pubbliche e di diritto pubblico italiano e comparato, ha un dottorato di ricerca in Sociologia dell’Innovazione conseguito presso l’Università Kore di Enna nel 2016. È giornalista pubblicista e collabora con diversi quotidiani online. Saggista e autore di articoli di diritto costituzionale, amministrativo, tributario, dei servizi pubblici e delle autonomie locali, pubblicati in riviste specializzate. Funzionario direttivo dell’Amministrazione Regionale Siciliana dal 1991, è attualmente in servizio presso la Soprintendenza ai Beni Culturali di Enna. Formatore interno dell’Amministrazione regionale dal 2012, è stato consigliere provinciale e presidente del Consiglio provinciale di Enna dal 1994 al 2013.