Edilizia scolastica: dal Ministero Ambiente 350Milioni per il risparmio energetico

risparmio energetico scuoleIl Ministero dell’Ambiente ha disciplinato l’accesso ai finanziamenti a tasso agevolato previsti dal decreto-legge n. 91/2014, a beneficio dei soggetti pubblici proprietari degli edifici scolastici (compresi asili nido, Università e Istituti di alta formazione artistica), per interventi di efficientamento energetico e di messa in sicurezza degli stessi edifici.

A stabilire criteri, modalità di concessione, erogazione e rimborso di tali finanziamenti, è il decreto ministeriale 14 aprile 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2015.

L’importo complessivo dei finanziamenti ammonta a 350 milioni di euro, di cui 250 milioni riservati ai progetti di investimento presentati dai soggetti pubblici proprietari di immobili pubblici destinati all’istruzione scolastica, o che comunque li hanno in uso a titolo gratuito o oneroso, e i restanti 100 milioni destinati ai progetti presentati da fondi immobiliari chiusi nel cui patrimonio confluiscono immobili di proprietà pubblica destinati all’istruzione scolastica.

Gli interventi ammissibili ai finanziamenti devono rispettare i seguenti requisiti:
a) i progetti relativi a interventi di incremento dell’efficienza energetica e degli usi finali dell’energia dovranno conseguire un miglioramento del parametro dell’efficienza energetica dell’edificio oggetto di intervento di almeno due classi in un periodo massimo di tre anni dalla data di inizio dei lavori di riqualificazione energetica;
b) i progetti di intervento dovranno rispettare i requisiti tecnici minimi e i costi unitari massimi di cui al decreto 28 dicembre 2012.
c) i progetti di intervento, qualora reso necessario dalle condizioni degli edifici, dovranno prevedere l’adeguamento alle norme sulla sicurezza dei luoghi e degli impianti nonché alle norme in materia di prevenzione antisismica;
d) i progetti di intervento dovranno altresì assicurare la bonifica o messa in sicurezza delle parti di immobile o sue pertinenze contaminate da amianto.
Le opere di cui alle lettere c) e d), qualora strettamente funzionali e comunque non prevalenti, potranno essere finanziate nel limite dell’importo massimo finanziabile previsto per singolo edificio, ovvero:

1 milione di euro (durata massima del finanziamento 20 anni)per gli interventi relativi alla sostituzione dei soli impianti, incluse le opere necessarie alla loro installazione e posa in opera, comprensivi della progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post;
2 milioni di euro (durata massima del finanziamento 20 anni) per gli interventi di riqualificazione energetica dell’edificio inclusi gli impianti e l’involucro comprese le opere necessarie alla installazione e posa in opera, oltre alla progettazione e certificazione energetica ex ante ed ex post.

Inoltre, sono anche ammessi interventi che riguardano esclusivamente l’analisi, il monitoraggio, l’audit e la diagnosi energetica, per un importo massimo per singolo edificio pari a 30 mila euro (durata massima del finanziamento 10 anni).

I finanziamenti agevolati, concessi a valere sulle risorse del Fondo rotativo Kyoto, assumono la forma di prestiti di scopo, a rate semestrali, costanti (metodo francese), posticipate, con applicazione di un tasso di interesse annuo pari allo 0,25%.

I finanziamenti sono cumulabili con altre forme di incentivazione previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale nei limiti dalle stesse previsti e in ogni caso non possono superare cumulativamente il 50% del valore del progetto.

La richiesta di ammissione al finanziamento agevolato avviene sulla base della presentazione del modulo di domanda, redatto secondo gli schemi allegati al decreto 14 aprile 2015. Le domande di ammissione e la relativa documentazione firmate digitalmente, devono essere inoltrate al Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione generale per il Clima e l’Energia e, in copia a CDP S.p.A. mediante PEC ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
fondokyoto@pec.minambiente.it; cdpspa@pec.cassaddpp.it

Le domande potranno essere presentate a partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale di apposito comunicato da parte del Ministero dell’Ambiente, e fino alle ore 17:00 del novantesimo giorno successivo.

Si sottolinea che l’istanza di accesso a finanziamento deve essere corredata, tra gli altri documenti, di diagnosi energetica degli immobili e di certificazione energetica del plesso prima dell’intervento proposto, a pena di inammissibilità della domanda.

a cura di Gildo Matera