Annullato il sequestro del Ced Goldbet di Nicosia

Il Tribunale di Enna ha dato ragione al giovane trentaduenne, F. R., accusato di gestire abusivamente, in una sede  posta sulla via Umberto di Nicosia, un  “Ced” (Centro elaborazione dati) collegato al bookmaker estero “Goldbet”.  Un mese fa, esattamente, dietro esposto presentato da “Snai S.p.a.” (società concessionaria per l’accettazione di giochi a pronostico in Italia), la Guardia di Finanza aveva messo sotto sequestro cautelativo i computer e gli accessori usati nel locale per inoltrare, tramite postazione internet, dati scommesse su eventi sportivi in favore di “Goldbet”, bookmaker austriaco.  Il Collegio del tribunale, accogliendo gli argomenti del riesame e le tesi difensive avanzate dall’avv. Marco Ripamonti, con studio in Viterbo e Firenze, ha escluso la sussistenza di presunti reati nei confronti del titolare del Ced, ordinando contestualmente il dissequestro delle apparecchiature informatiche. L’ordinanza, supportata da una illuminata disamina in materia e in rispetto dei più recenti sviluppi normativo-giurisprudenziali, concorre a stabilire il diritto di Goldbet, ed altre società simili, ad operare legittimamente secondo principi retti dal diritto Comunitario.  Il caso trattato dai giudici non è l’unico, se è vero come è vero che le battaglie vinte da Goldbet continuano ad accumularsi una dopo l’altra, in un contesto che pur resta controverso.  Soddisfatto l’avv. Marco Ripamonti. “Innanzitutto – ha detto – per la discolpa ottenuta per il mio assistito, uscito immacolato dalla vicenda. Poi, anche per l’esito positivo della società Goldbet da me difesa”. “La pronuncia del Tribunale – specifica il legale della Goldbet – avvalendosi della sentenza n. 3 del 5 maggio 2009 resa dalla Corte di Cassazione, ha ineccepibilmente escluso la sussistenza dell’intermediazione illecita del titolare di esercizio commerciale che si limiti, tramite internet, a fornire supporto tecnico per l’inoltro dei dati dallo scommettitore al concessionario, non avendo alcun ruolo nell’organizzazione e gestione della scommessa, riservata per converso a Goldbet, in possesso di licenza rilasciata da uno Stato membro europeo”. Per tali motivazioni, il titolare del “Ced”, non commettendo alcun reato, non è considerato intermediario. “Tra i passi significati letti nell’ordinanza – osserva ancora l’avv. Ripamonti – resta fermo il concetto, condiviso da diversi tribunali, per cui la normativa statale in materia di scommesse è più che altro volta a disegnare un monopolio fiscale. Difatti, il cosiddetto Decreto Bersani, nonostante “Snai” affermi che avrebbe prodotto l’effetto di aprire il mercato ai bookmaker esteri, continua a riservare trattamenti di favore ai precedenti concessionari imponendo alle società estere oneri che nulla hanno a che vedere con finalità di ordine pubblico”.

         Carmelo Loibiso