Esercizi commerciali di vicinato

Per aprire, in uno qualsiasi dei 20 Comuni della provincia di Enna, un esercizio commerciale di vicinato per la vendita al dettaglio di prodotti alimentari, ci vuole o non ci vuole l’autorizzazione comunale? Non è, questa, una domanda peregrina perché in alcuni Comuni l’autorizzazione comunale è ritenuta necessaria mentre in altri Comuni basta la semplice comunicazione di inizio attività. La Camera di commercio, ai commercianti che fanno domanda per iscriversi al registro delle imprese, chiede di presentarle copia dell’autorizzazione comunale. Per la Camera di Commercio di Enna, dunque, ci vuole l’autorizzazione comunale per aprire un negozio di generi alimentari di vicinato, quelli che si trovano, come si dice, sotto casa. Nel Manuale del commerciante siciliano, che viene usato nei corsi di formazione per l’abilitazione professionale degli aspiranti commercianti autorizzati dall’Assessorato regionale del commercio, alla pagina 118, leggiamo una cosa diversa: “Un esercizio di vicinato del settore alimentare, precedentemente soggetto ad autorizzazione amministrativa, può avviarsi con la comunicazione di inizio attività ed avere effetto immediato, così come previsto dal Decreto del Presidente della Regione del 29 giugno 2005”. La fonte è autorevole perché gli autori di questo manuale del commerciante siciliano sono due noti dirigenti dell’Assessorato regionale del commercio. Il Decreto del Presidente della Regione del 29 giugno 2005, alla lettera G dell’allegato A, indica, tra gli esercizi di attività economiche per i quali l’autorizzazione è sostituita dalla comunicazione d’inizio attività, il commercio all’ingrosso ed al dettaglio con l’esclusione delle medie e grandi strutture di vendita e dei centri commerciali. La legge della Regione Siciliana sul commercio distingue tre tipi di esercizi commerciali, a seconda della superficie di vendita: esercizio di vicinato fino a 150 mq , che è la piccola bottega che si trova sotto casa o all’angolo della strada, la media struttura di vendita da 150 mq fino a 1.000 mq e la grande struttura di vendita con oltre 1.000 mq. Si capisce perché occorra l’autorizzazione comunale per le medie e le grandi strutture di vendita, se si pensa che per questi due tipi di esercizi commerciali, per le loro dimensioni, sono necessari i parcheggi pertinenziali e le aree dove localizzarle. Per l’esercizio di vicinato, invece, questi requisiti non sono richiesti.
Silvano Privitera


La Camera di Commercio, in relazione a recenti notizie, riguardanti il regime autorizzatorio per l’apertura, trasferimento e ampliamento di esercizi di vicinato del settore alimentare e non, ha voluto precisare che la sovrapposizione di norme in materia, di contenuto e valenza diversa, ha indotto i Comuni a valutazioni non omogenee con conseguenti differenti atteggiamenti rispetto alle istanze dei richiedenti, la cui attività in taluni casi viene sottoposta a preventiva autorizzazione e in altri a semplice CIA – comunicazione di inizio attività. Coerentemente con il proprio ruolo di rappresentanza degli interessi delle imprese e allo scopo di snellire gli iter di avvio o modifica delle attività commerciali. La Camera di Commercio precisa che per quanto di propria competenza è sufficiente la produzione di copia della CIA debitamente vistata dal competente Comune, al quale, nella sua autonomia, che certamente prescinde dalle valutazione camerali, spetterà la decisione in ordine all’eventuale rilascio di autorizzazione.

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redazione-vivienna