Valguarnera: Divieto vendita e somministrazione bevande alcoliche a minori anni sedici

Valguarnera. Il neo Sindaco, Sebo Leanza, in considerazione che il consumo di bevande alcoliche e le ripercussioni di carattere sociale ed individuale che ne scaturiscono, hanno raggiunto rilievo di interesse generale giuridicamente protetto, che il Piano Sanitario Nazionale individua tra le principali cause di incidenti e di malattia, l’abuso di sostanze alcoliche; per cui considerato che anche nel territorio di Valguarnera è diffusa , in particolar modo fra adolescenti, l’abitudine a consumare notevoli quantità di sostanze alcoliche; e che a questo stato di cose si aggiungono, sempre più frequentemente, episodi di inciviltà e maleducazione di gruppo, che favoriscono un diffuso degrado urbano e sociale contribuendo ad accrescere la percezione di insicurezza da parte dei cittadini, spesso disturbati e molestati da rumori, schiamazzi e altri episodi censurabili dal punto di vista etico. Per cui il Sindaco al fine di promuovere la responsabilizzazione della famiglia quale comunità di vita fondamentale per lo sviluppo, l’integrazione e la socializzazione degli adolescenti che attraverso la funzione educativa e di controllo dei genitori e delle istituzioni, debbono garantire adeguato sostegno nei confronti dei minori al fine di prevenire problematiche connesse alla prevenzione e protezione della salute individuale e pubblica; a seguito dell’attuale normativa posta a tutela di minori, per quanto attiene al consumo di sostanze alcoliche, che punisce chiunque somministri al minore di anni sedici, bevande alcoliche.
Sebastiano Leanza ritenuto urgente adottare un provvedimento che vieti la vendita e la cessione di bevande alcoliche ai minori di anni sedici ed il relativo consumo da parte degli stessi; ha ordinato che nel territorio del Comune di Valguarnera, è fatto divieto, negli esercizi commerciali su area privata e pubblica, negli esercizi pubblici,nei locali di intrattenimento pubblico, negli stand fieristici, nei circoli privati, di vendere, somministrare e/o cedere a qualsiasi titolo, a persone di età inferiore agli anni sedici, bevande alcoliche di qualunque gradazione ivi comprese le miscele di bevande contenenti detti alcolici in quantità limitata o diluita. E’ fatto divieto, altresì di consumare e/o anche detenere a qualsiasi titolo, ogni genere di bevanda alcolica e superalcolica, da parte di minori di anni sedici all’interno di esercizi pubblici,nei luoghi pubblici e/o esposti/aperti al pubblico; è vietato, inoltre,a chiunque di acquistare somministrare e consegnare per conto e nei confronti dei minori di anni sedici, bevande alcoliche/superalcoliche di ogni genere, ai fini della consumazione e anche a mero titolo di detenzione; è fatto divieto di consumare in luogo pubblico e/o di uso pubblico ( piazze, strade, giardini pubblici, ecc.) bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, fatta eccezione per gli spazi autorizzati alla vendita da parte del Comune; è fatto divieto abbandonare qualunque contenitore di bevande alcoliche e non alcoliche, di alimenti, rifiuti e qualsiasi altro oggetto che possa creare pregiudizio alla incolumità e alla fruibilità delle aree pubbliche.

La mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente ordinanza sarà punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da €. 25,00 ( venticinque) a € 500,00 (cinquecento), ai sensi dell’art. 7 bis del D.Lgs.vo n. 267/2000 ( pagamento in misura ridotta pari ad € 50,00 ( cinquanta) – Si applicano i principi della Legge 689/81 e dispone che tutti i locali dovranno esporre il divieto in modo visibile al pubblico tramite idonea cartello con la dicitura “In questo locale è vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche ai minori di anni sedici”.