Rifiuti. Assoutenti a Sindaco Enna: “Nel diritto non esiste la mediazione politica”. Presidente C.P.: solo convalida di C.C. può salvare Tarsu

Enna. Il delegato provinciale di Assoutenti Pippo Bruno non si ferma nemmeno durante le ferie ‘augustali’, le sue incessanti battaglie sulla tariffe dei rifiuti non fanno certo dormire sonni tranquilli ai vari amministratori, una cosa è certa nei venti comuni della provincia ennese hanno deliberato tutti in modo differente. In alcuni comuni la tariffa è stata approvata dalle giunte in altri dai consigli comunali che hanno approvato anche le aliquote, in altri ancora le aliquote sono state approvate o dalle giunte o dai Sindaci, come se ogni realtà locale non dovesse rispettare una identica legge dello Stato. In tale situazione il cittadino che vuole pagare non riesce a capire se l’avviso bonario pervenutogli è legittimo o meno.

                     

Questo l’ultimo intervento di Pippo Bruno, dopo alla notizia che il Sindaco di Enna ha proposto la modifica urgente dell’art.8 del Regolamento comunale sui rifiuti, che metterebbe fine alla querelle interpretativa e affiderebbe la titolarità dell’azione amministrativa al Consiglio Comunale:

 

“Esprimiamo un plauso al Sindaco del comune di Enna che di fronte alle molteplici contestazioni sulla delibera di giunta n.85/10 ha ritenuto opportuno approfondire per eventualmente rivedere la TARSU del 2010, certamente però l’unitarietà dei gruppi consiliari su una nuova proposta non è indice di legittimità, la sentenza del CGA n.48/09 che tutela i cittadini non può essere superata da un accordo politico. Nel diritto non esiste la mediazione politica, un tributo corrispettivo di un efficiente servizio se è legittimo ed equo deve essere pagato se non è legittimo non deve essere pagato, altrimenti rischiamo di legittimare gli estorsori che illegalmente chiedono il pizzo a questa o quella ditta. La mediazione politica può avvenire su delle tesi politiche non certo sul diritto o sui soldi dei poveri pensionati che sono costretti a pagare bollette salatissime, in Sicilia i rifiuti e l’acqua hanno un costo elevatissimo rispetto alle altre regioni d’Italia. Un buon politico dovrebbe fare gli interessi dei cittadini e non delle lobby economiche e si dovrebbe battere affinché i diritti dei cittadini sanciti con la sentenza del CGA vengano garantiti. Purtroppo, la politica di oggi è lontana dall’idea di Papa Paolo VI, che concepiva la politica come una forma di carità verso la comunità, capace di aiutare tutti a crescere. Oggi molti politici, come affermato da Famiglia Cristiana, hanno scelto questa strada “per sistemare se stessi e le proprie pendenze” lo dimostra il fatto che la politica in Italia ha un costo che corrisponde alla spesa sostenuta da Germania, Inghilterra e Spagna messe insieme. Se qualche esponente vuole fare mediazione politica lo faccia con la propria indennità di carica e non con i soldi dei cittadini e con i loro diritti”.

                          

Dice la sua anche il Presidente del Consiglio provinciale Massimo Greco:
“Se il Sindaco di Enna vuole limitare i danni di una gestione schizzofrenica della riscossione tributaria in materia di rifiuti deve ripristinare le regole giuridiche a partire dall’attribuzione della questione TARSU all’organo competente. E per non incorrere nella violazione del termine entro il quale approvare il tributo (30/06/2010) dovrà sottoporre la delibera adottata dalla giunta nel mese di aprile, e viziata da incompetenza, al Consiglio Comunale per la relativa convalida, dando per scontato che la carenza di potere è relativa e l’atto adottato annullabile. Legittimamente il Consiglio comunale, anche nel corso di una controversia, può infatti convalidare un atto che rientra nella propria competenza ma che era stato adottato dalla G.M., ai sensi dell’art. 6, legge 18 marzo 1968 n. 249 (secondo cui “Alla convalida degli atti viziati di incompetenza può provvedersi anche in pendenza di gravame in sede amministrativa e giurisdizionale“) e dell’art. 21-nonies, 2° comma, legge n. 241/1990 (secondo cui “E’ fatta salva la possibilità di convalida del provvedimento annullabile, sussistendone le ragioni di interesse pubblico ed entro un termine ragionevole“) (CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V – sentenza 11 agosto 2010 n. 5636). Se quindi il Consiglio comunale convalida l’aggiornamento della TARSU viene superato almeno uno dei vizi di legittimità eccepiti innanzi al TAR di Catania ed innanzi alla Commissione Tributaria. Ma se l’organo consiliare, nel trattare l’argomento, decide autonomamente di riderminare l’ammontare del tributo (riducendolo o aumentandolo), allora non si è più in presenza di convalida, che notoriamente sortisce effetti ex tunc, ma di una nuova volontà veicolata attraverso un nuovo atto amministrativo con effetti ex nunc. In questo caso, l’eventuale delibera non sfuggirebbe alla citata violazione del termine ultimo per l’approvazione o l’aggiornamento dei tributi locali”.