Valguarnera. Ordinanza sindacale: “Tolleranza zero a garanzia del decoro e pulizia della città”

Valguarnera. “Tolleranza zero a garanzia del decoro e pulizia della città” il primo cittadino valguarnerese, Sebo Leanza, inizia l’anno nuovo con una ordinanza sul volantinaggio, “E’ un grosso problema – continua il Sindaco – perchè incide negativamente sul decoro urbano con un impatto devastante sulla città soprattutto nelle vie principali”.
L’ordinanza ha lo scopo di garantire il decoro urbano e di fissare regole precise per il volantinaggio porta a porta così da combattere l’incivile abitudine di buttare purtroppo lungo le strade buste di rifiuti o altro materiale.

Il testo dell’ordinanza:

ORDINANZA SINDACALE N° 01 del 03 Gennaio 2011
DIVIETO DISTRIBUZIONE MATERIALE PUBBLICITARIO PER MOTIVI DI IGIENE E DECORO DEL PAESE
IL SINDACO
PRESO ATTO
• che molte aziende e/o associazioni di ogni genere pubblicizzano i loro prodotti commerciali, manifestazioni, incontri ed eventi di ogni genere, attraverso il sistema del volantinaggio e/o con manifesti collocati o affissi su pali della pubblica illuminazione, della segnaletica stradale, sulle mura degli immobili comunali e di case private, nonché su altri posti non autorizzati;
CONSIDERATO
• che la diffusione della pubblicità tramite volantinaggio e depliants di prodotti commerciali o di eventi di qualsiasi genere causa una enorme quantità di carta, difficilmente rimuovibile da parte di chi svolge il servizio di raccolta rifiuti assimilati agli urbani;
• che tutto ciò costituisce pregiudizio all’igiene urbana, al decoro del paese e manifesta violazione delle norme che regolano il sistema con il quale può essere promosso il prodotto commerciale,o , qualsiasi altro evento da parte di Enti Associazioni ecc.;
RITENUTO
• indispensabile e necessario porre in essere gli strumenti necessari a tutela e salvaguardia dell’Igiene Ambientale e del decoro urbano, nonché della sanità pubblica seriamente compromessa dallo svolazzante sudicio materiale pubblicitario sparso per le vie cittadine;
sentito il parere favorevole del Responsabile dell’Area Tecnica e Vigilanza
Visto il D.Lgs.vo 15/11/93 n.507;
Visto il D.Lgs.vo 18/08/2000 n. 267, art.50;
Visto la L.R. n. 11/12/91 n. 48;
Visto il Vigente Regolamento Comunale che disciplina tale materia ;
Visto l’art. 38 del vigente Statuto Comunale;
Ravvisata la necessità di disciplinare tale materia al fine di rimuovere e prevenire problematiche di ordine igienico-sanitario e garantire l’Igiene dell’ambiente e il decoro urbano
O R D I N A
1. E’ fatto divieto, su tutto il territorio comunale, ai rappresentanti legali di attività economiche, Enti ed Associazioni di cittadini effettuare qualsiasi forma di pubblicità mediante volantinaggio e/o affissione – apposizione di manifesti sui pali della pubblica illuminazione, su alberi, nonché su mura o qualsiasi altro posto o struttura non autorizzati;
2. E’ fatto divieto di distribuire volantini, depliants, manifesti, opuscoli pubblicitari o altro materiale sotto le porte di accesso, sugli usci e negli androni delle abitazioni private, sul parabrezza o lunotto di ogni tipo di veicolo;
3. E’ fatto divieto distribuire e lanciare volantini, buoni sconto, biglietti omaggio e materiale similare;
4. La distribuzione di volantini, depliant, materiale pubblicitario e comunicazioni di particolari eventi, potrà avvenire esclusivamente con consegna a mano direttamente nelle abitazioni private, all’interno di locali pubblici e di esercizi commerciali;
5. Gli incaricati a qualsiasi titolo alla distribuzione di volantini depliant ecc. debbono essere dotati di cartellino di riconoscimento e sono tenuti a non disperdere il materiale pubblicitario per le aree pubbliche e private del territorio comunale;

6. In occasioni di consultazioni elettorali, referendarie e manifestazioni autorizzate su aree pubbliche, potranno essere distribuiti volantini solo ai cittadini che si dimostrino interessati alla manifestazione;
Gli eventuali trasgressori, (aziende/associazioni/enti/ ecc intestatarie della pubblicità sia il personale addetto alla distribuzione, obbligato in solido) saranno soggetti, salvo che il fatto sia previsto dalla
legge come reato o costituisca più grave illecito amministrativo, al pagamento della sanzione pecuniaria amministrativa previste dall’ art. 7 bis del D.lgs.vo 18/08/2000 n. 267, da un minimo di €. 25,00 ad un massimo di €.500,00
– Da mandato
– Al Responsabile dell’ Ufficio di Segreteria di pubblicare la presente ordinanza all’albo pretorio del Comune, sul sito istituzionale dell’Ente, di provvedere alla notifica agli organi di vigilanza e di inviarne copia alla Prefettura;
– Al Responsabile dell’Area di Vigilanza di provvedere alla massima diffusione e alla distribuzione, in particolare ai titolari di esercizi commerciali.
AVVERTE
che alla presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo Pretorio, o ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro sessanta giorni, o, al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data della pubblicazione.
Dalla Residenza Municipale, 03/ gennaio/2011

IL SINDACO
Sebastiano Leanza