Diffidato il Sindaco di Gagliano dal Commissario delegato rifiuti. Rischio commissariamento Comune

La lettera del Commissario delegato del Dipartimento regionale dell’Acqua e dei Rifiuti inviata al Sindaco di Gagliano Castelferrato è a firma congiunta dal Proposto, Vincenzo Emanuele, e del Soggetto Attuatore, Domenico Michelon, con cui invitano e diffidano il primo cittadino a revocare l’ordinanza di affidamento della raccolta dei rifiuti della cittadina gaglianese a ditta esterna, specificano che “tutti gli atti di gestione posti in essere o che producano i loro effetti saranno viziati da nullità in quanto emessi in carenza di potere” inoltre viene fatto presente che: “nell’ambito dei poteri al medesimo conferiti dall’art. 14, comma 1, della l.r. n.9/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, sarà costretto a procedere al commissariamento del predetto Comune”.

Il Contenuto della lettera diffida al Sindaco di Gagliano Castelferrato: “Con riferimento a quanto in oggetto è necessario premettere che la legge regionale n. 9/2010, nonché i chiarimenti forniti dalla circolare esplicativa n.2/2010 di questo Assessorato, delineano in maniera puntuale la disciplina applicabile alla gestione integrate dei rifiuti nelle more della costituzione della S.R.R.
Nella fattispecie in esami, occorre richiamare la disposizione transitoria di cui all’art.19, comma 12, della l.r. n. 9/2010 che testualmente recita “fino all’affettivo esercizio delle funzioni conferite dalla presente legge, e comunque fino al definitivo avvio del servizio di gestione integrata dei rifiuti con le modalità previste dalla presente legge ovvero fino alla soppressione delle autorità d’ambito, i soggetti già deputati alla gestione integrata del ciclo dei rifiuti, o comunque nella stessa coinvolti, continuano a svolgere le competenze loro attualmente attribuite”.
In particolare, la disposizione n.28 del 14.12.2010 del Commissariato delegato ex O.P.C.M. n. 3887/2010 precisa che la vecchia gestione non può comunque, eccedere la durata di una anno decorrente dalla data di pubblicazione della circolare n.2/2010 sulla GURS.
Tutti gli atti di gestione posti in essere o che producano i loro effetti oltre questi termini saranno viziati da nullità in quanto emessi in carenza di potere.
Giova precisare, inoltre, che i principi contemplati dalla sopra riferita normativa regionale trovano prioritaria applicazione rispetto alla legislazione nazionale, come risulta dall’art. 1, comma 3, della l.r. n. 9/2010 che testualmente precisa “per quanto non disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n.152/2006, qualora ne sussistano i presupposti”.
Risulta opportuno, inoltre, segnalare che l’art.191 del d.lgs. n. 152/2006 nell’attribuire al Sindaco il potere di adottare ordinanze con tingibili ed urgenti in presenza di determinate circostanza, subordina lo stesso al rilascio dei pareri di competenza degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali.
Alla luce di quanto sopra richiamato, non si ritiene possa riconoscersi, alla stato attuale, in capo al Sindaco del Comune di Gagliano il potere di organizzare il servizio di gestione dei rifiuti mediante lo strumento dell’ordinanza in cui all’art. 191 del Testo Unico ambientale, stante le specifiche disposizioni di legge vigenti.
Va, inoltre, precisato che l’ordinanza in oggetto richiamata adottata dal Sindaco del Comune di Gagliano in data 23.12.2010, mentre è da ritenersi giustificabile relativamente al periodo natalizio, non può ritenersi legittimamente adottata nel restante periodo (e cioè fino alla data 26.04.2011) non risultando agli atti la sussistenza delle condizioni prescritte dall’art. 191 del d.lgs. n.152/2006.
Per tali ragioni, si invita e diffida il Sindaco del Comune di Gagliano di Castelferrato e revocare l’ordinanza n.110 del 23.12.2010 con l’avviso che, nel caso in cui lo stesso non dovesse provvedere in tal senso, lo scrivente ufficio, nell’ambito dei poteri al medesimo conferiti dall’art. 14, comma 1, della l.r. n.9/2010 e successive modifiche e/o integrazioni, sarà costretto a procedere al commissariamento del predetto Comune.
Giova da ultimo ricordare che, al fine di garantire la gestione del servizio sino all’affettivo avvio delle S.R.R., l’ATO EnnaEuno s.p.a., come risulta dal verbale dell’Assemblea dei soci del 31.12.2010, ha disposto testualmente “entro lo stesso termine del 31.01.2011 il nuovo Collegio di Liquidazione dovrà operare la riacquisizione del servizio in capo a EnnaEuno S.p.a.”
Per effetto di tale deliberazione, il Comune di Gagliano dovrà attenersi a quanto stabilito dai Soci dell’ATO in ordine alla gestione del servizio integrato dei rifiuti.