Regalbuto. Il cane abbaia di notte? Proprietari condannati a ”due mesi di carcere”

Tempi duri per i padroni dei cani: se il vostro abbaia la notte si rischia perfino il carcere. La Cassazione ha infatti confermato la linea durissima, emersa nel corso di diversi processi, nei confronti di quattro proprietari di cani a Regalbuto. “Le urla dei cani – hanno fanno presente i supremi giudici della prima Corte penale con la sentenza numero 4706 – potevano essere agevolmente attenuate, o senz’altro evitati dai relativi proprietari”. Condannati, ora, a due mesi di carcere e a 500 euro di ammenda.
Nessuna sospensione, nessuna clemenza per un anziano signore, ex operaio Enel, di 76 anni incensurato. I vicini si lamentavano continuamente che di notte era impossibile dormire e da tempo avevano raccolto delle firme, colpevolizzando il proprietario di non aver mai fatto nulla per rimediare al disturbo della quiete pubblica.
Per evitare il carcere, poiché la pena è inferiore ai 3 anni, l’avvocato ha 30 giorni di tempo per chiedere al Tribunale di sorveglianza la concessione di una misura alternativa: affidamento dei suoi 4 assistiti ai servizi sociali del Comune oppure in ultima istanza la detenzione domiciliare. “La storia cominciò nell’agosto 2006 – racconta il legale – con una raccolta di firme organizzata dai vicini. Quindi il reato non è neppure di quelli per cui c’è l’indulto perché successivo al marzo 2006”.
All’inizio furono 6 i padroni chiamati alla sbarra, ma due di loro accettarono di pagare subito i 45 euro di ammenda stabiliti dal decreto di condanna per “strepitio di animali” emesso dal giudice monocratico del tribunale di Nicosia. Così uscirono dal processo. Gli altri 4, invece, in nome del diritto dei propri cani ad esprimersi liberamente pur nel rispetto della quiete pubblica, decisero di fare appello. E si è arrivati fino in Cassazione.


Quando è arrivata la notizia sembrava quasi che per la prima volta fosse scattato il carcere per chi maltratta gli animali. Ed invece la Cassazione aveva confermato a due mesi di arresto i quattro proprietari di alcuni cani che avevano disturbato “…. il riposo della persone” (art. 659 C.P.). Bisognerà attendere di leggere la sentenza ma ad ogni modo per questo reato è praticamente impossibile andare in carcere.
Si tratta di un reato contravvenzionale (come quelli che in Italia dovrebbero far paura ai cacciatori che uccidono specie protette), e l’ordine di esecuzione, trattandosi di una piccola condanna, viene sospeso per consentire al condannato di chiedere al Tribunale di Sorveglianza una misura alternativa. Questa può essere l’affidamento ai servizi sociali, la detenzione domiciliare o la semi libertà. Per quanto finora è dato sapere gli imputati si sarebbero difesi sostenendo che solo uno dei cani, da individuare, causava l’abbaiare degli altri nove. Detta così sembra quasi una presa in giro, ed anche per questo è opportuno leggere la sentenza. L’ENPA, nell’ipotesi che i cani avessero abbaiato nel tempo, ha affermato che bisognava intervenire per risolvere il disagio comportamentale. I denunciati, cioè, si sarebbero dovuti chiedere se non vi fosse stata una situazione di malessere per i quattro zampe e per questo segnalare alle autorità competenti. Si, va be’. Forse le persone volevano solo dormire e, per quanto appreso da GeaPress, parrebbe che tra di loro vi fossero pure proprietari di animali. Attendiamo la Sentenza.
E’ pur vero, però, che il pronunciamento della Corte non è comunque solo la fredda applicazione della legge ma è anche un segnale della sensibilità dei tempi. Questa sentenza rischia pertanto di divenire un pericoloso precedente.
Per capire di cosa stiamo parlando basti considerare che in una recente altra sentenza che trattava proprio di disturbi generati da cani la Giurisprudenza richiamata a supporto della condanna era relativa al disturbo arrecato da una fonderia ed a quello dovuto alle biglie dei ragazzini che, con continuità, gettavano in terra (… che era poi tetto del vicino del piano di sotto). In altri termini mancava un caso specifico. Ora ve ne è uno, molto diretto. Anzi vi è il secondo pronunciamento molto diretto, perchè già quello appena richiamato era relativo ai cani e sempre al 659 del Codice Penale. Fatto questo che dovrebbe far riflettere prima di inasprire beghe di vicinato.
La cosa però veramente grave, a proposito di sensibilità media, è che nel caso in cui la colpa viene fatta ricadere sul cane (ovvero sul suo padrone) si può anche finire con l’arresto. Se invece a causare il danno è l’uomo contro il cane, praticamente mai. Se poi non trattasi di animale d’affezione, ma di animale appartenente alla fauna selvatica, siamo al limite del libero arbitrio. Nel caso in cui un cacciatore uccide una specie protetta non gli verrà impedito di continuare a farlo. Anzi deve rifarlo una seconda volta (… ed ovviamente essere beccato) per potere sperare nella sospensione (temporanea) della licenza. Continuando di questo passo, altro che disagi comportamentali da risolvere.
(GEAPRESS).

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redazione-vivienna