Come destreggiarsi nella giungla telefonica
Enna-Cronaca - 19/10/2012
Strumenti legali contro ogni quieto vivere. Come destreggiarsi nella giungla telefonica
“Piange il telefono…”
…e piange l’abbonato! Non si tratta della bellissima canzone del grande Modugno, no. E nemmeno dell’omonimo film, diretto da Lucio De Caro. Si tratta della giungla che molti di noi hanno attraversato almeno una volta nella vita. (Adesso ditemi: quanti di voi hanno “benedetto” le liberalizzazioni?). Un oggetto utile ed onnipresente come il telefono nasconde insidie tipiche di una “giungla” burocratica, capaci come poche altre di obnubilare la più lucida delle menti e che un abbonato qualsiasi sconosce del tutto prima di voler cambiare operatore in nome di convenienza e risparmio. Partiamo dall’inizio. Il signor M. T., della provincia di Catania decide di diversificare i gestori telefonici. Perché non farlo? Dopotutto, la compagnia A ti offre un contratto vantaggioso per la linea voce; la compagnia B invece, è più competitiva per l’ADSL. Succede quindi che M.T. comunica alla compagnia telefonica Teletu, di cui era già cliente, di voler disdire il contratto di fornitura adsl. La compagnia in questione è tenuta a fornire i cosiddetti codici di migrazione alla nuova compagnia, Teleunit o comunque all’abbonato, oltre alla risoluzione del contratto. Come sempre capita però, Teletu parte in contrattacco, proponendo al cliente un’offerta vantaggiosa: un anno di adsl gratuita. Come rifiutare? L’utente accetta, lasciandosi convincere che ad annullare la procedura di migrazione ci avrebbe pensato la stessa Teletu. Qui casca l’asino! Quanto garantito telefonicamente rimane un discorso al vento, perché il povero M.T. si ritrova senza preavviso senza i servizi di telefonia fissa e internet, il tutto in un’attribuzione di responsabilità tra una compagnia e l’altra quasi fosse una partita di ping pong. Intanto, nel marasma, entrambe le compagnie (Teletu e Teleunit) fatturano alla stessa persona servizi che di fatto non vengono erogati. Peraltro, Teleunit non è l’unica compagnia contraddistintasi nel tempo per aver erogato servizi sulla base di meri discorsi telefonici con un’operatrice di call center. Sia chiaro un punto: mai fidarsi dei “me ne occupo io” che sbucano fuori da conversazioni con operatori di call center: un contratto è valido se perfezionato da adesione scritta, spedita al mittente mediante raccomandata a/r. E mai lasciarsi intimorire da anonime società di recupero crediti che le aziende amano mettere alle calcagna dei malcapitati, prima di pagare va sempre verificata la legittimità dei pagamenti “dovuti”. Ad assistere l’ormai più che confuso M.T., l’avvocato Diego Librizzi, il quale decide di perseguire entrambe le compagnie telefoniche, chiamate a rispondere dei disservizi, ritardi e somme richieste indebitamente.
Il “kit” degli strumenti legali non si esaurisce qui. Potremmo partire, per esempio, proprio dalla legge n. 481/95 Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, vale a dire la legge a tutela della concorrenza di mercato di servizi di pubblica utilità in nome di “economicità, redditività e fruibilità”. Tale disposto legislativo, tra le altre cose, istituisce le Autorità preposte alla regolazione e controllo dei servizi di pubblica utilità (energia elettrica, gas e telecomunicazioni), ciascuna col proprio ambito di competenza. Per questo genere di controversie non si va per le lunghe, tutto sommato, tenuto conto che ad occuparsi della conciliazione è l’Agcom, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (se ne dovrebbe occupare il Co.re.com territorialmente competente, attualmente mancante in Sicilia), che con la delibera n. 173/07/CONS Approvazione del regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazione e utenti stabilisce l’obbligo della conciliazione (art. 3). Tenuto conto, inoltre del fatto che – vivaddio – c’è la tecnologia, il vostro legale potrà partecipare in audio o videoconferenza (il che, in fin dei conti, giova non poco), così come ha fatto l’avv. Librizzi.
I ritardi, le mancate lavorazioni dei recessi, sono tutti danni che un utente subisce, pertanto risarcibili mediante rimborsi e/o ripristino del servizio. A tal proposito, l’articolo 3 della delibera n. 73/11/CONS “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori” stabilisce i parametri di indennizzo per ritardata attivazione del servizio.
Potremmo poi proseguire, qualora vogliate richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento di un eventuale ulteriore danno subito, con l’articolo 11, comma 4 della delibera n. 179/03/CSP Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della Legge 31 luglio 1997, n. 249. Infine, non vanno tralasciati due aspetti, altrettanto importanti: la sentenza agcom può essere impugnata davanti al TAR (tribunale amministrativo regionale), come stabilito dall’articolo 135, comma 1 lettera b) del codice del processo amministrativo entro il termine di 60 giorni; l’Agcom ha l’obiettivo finale della tutela del consumatore, dormite sonni tranquilli dunque, le spese legali sono coperte.
Alessandra Maria