L’affidamento condiviso
Enna-Cronaca - 10/11/2012
Pillole di (in)giustizia. L’affidamento condiviso
“Tre cose ci sono rimaste del paradiso: le stelle, i fiori e i bambini” (Dante Alighieri)
L’argomento odierno della rubrica non si prospetta come un “caso”, ma come vero e proprio calvario. Quello burocratico, legale e psicologico di un minore al centro di una contesa tra genitori che non vanno più d’accordo. Quello di una madre, poi, che prima di dimostrare la propria idoneità di genitore dinanzi ad accuse infondate, ha dovuto subire la lacerazione di un distacco prolungato dal figlio. Ѐ per questo motivo che, almeno oggi, la solita “salsa ironica” che ha condito ogni vicenda della rubrica viene accantonata deliberatamente.
M.F. ed il suo compagno convivono felicemente fino a quando, qualche anno dopo la nascita del loro figlio, qualcosa si inceppa. Il rapporto è conflittuale e ad aggravare le dinamiche subentrano dei procedimenti penali che coinvolgono il compagno della donna per spaccio di sostanze stupefacenti. Hashish e cocaina di cui, peraltro, il soggetto in questione faceva regolare uso, come da lui stesso confermato in fase di interrogatorio. La conseguenza più ovvia e naturale, per M. F. , è quella di porre fine a una relazione sempre più tormentata per tutelare la serenità del figlio piccolo. Da qui, l’inizio di un vero e proprio incubo. Il Tribunale per i Minorenni di Caltanissetta affida inizialmente il minore alla madre in via esclusiva, autorizzando il padre a tenere con sé il figlio un pomeriggio durante la settimana e la domenica, per l’intera giornata, prescrivendogli inoltre di frequentare con regolarità il SERT e di tenere comportamenti utili a garantire la serena crescita del figlio. Poco più di un anno dopo, sempre lo stesso Tribunale emette un diverso provvedimento, che stavolta autorizza il padre a trascorrere più tempo col bambino (il primo fine settimana di ogni mese). Apparentemente tutto “normale”, se non fosse per l’astio e la conflittualità dei due ex partner che ha indotto il Tribunale a propendere per un affidamento temporaneo ai servizi sociali del Comune di residenza e a ripristinare “i vecchi orari” per il padre. Sempre lo stesso provvedimento stabiliva inoltre che fossero i servizi sociali incaricati ad approfondire le condizioni personali, familiari, scolastiche e relazionali del bambino, con riguardo al rapporto con entrambe le figure genitoriali. A complicare l’intera vicenda, di provvedimento in provvedimento, la serie di denunce che M.M. – padre del minore – sporge contro la ex compagna, accusandola di atti criminosi nei confronti del figlio. Come spesso purtroppo succede in questi casi il sereno sviluppo del bambino passa in secondo piano, sovrastato dalla conflittualità tra coniugi, dal desiderio di infliggere “punizioni” per i frantumi di quel rapporto andato male. E nella totalità dei casi il bambino, troppo piccolo, troppo ingenuo per addentrarsi in complicate dinamiche “adulte” assorbe il conflitto, la frustrazione. Si sente responsabile della mancata unità familiare e si presta, inconsapevolmente, all’orrendo ruolo di “pedina” posta al centro di una scacchiera. Le strategie di gioco sono le solite, riportate agli onori della cronaca dalle ormai note vicende del bambino di Cittadella ma perpetrate in silenzio ovunque, in Italia. PAS (sindrome da alienazione parentale), maltrattamenti e violenze d’ogni sorta vengono tirate in ballo spesso dalla voglia di “fargliela pagare”, più che da una effettiva constatazione del reale, giungendo a risvolti concreti poco ortodossi. Nella “guerra dei Roses” nostrana, il padre accusa la madre di scaricare sul piccolo ogni nervosismo, ogni risentimento nei confronti del partner. Di maltrattarlo anche. Comportamenti tali da frustrare il bambino al punto da rifiutare la convivenza con la madre o da impedirgli la normale frequenza scolastica. Alla denuncia fanno seguito verbali di pronto soccorso e perizie psichiatriche volte a confermare le parole del piccolo. Non una traccia di ecchimosi o livido, però, confermano le dichiarazioni paterne (il bambino esce dal pronto soccorso senza alcun giorno di prognosi). I bambini non sono fonte di verità o bugia; sono semmai fonte di ingenuità, di spontaneità, sono elementi plasmabili e laddove le parole tacciono sono i gesti, la corporeità che parlano. Anzi, che gridano a gran voce. Lo stesso bambino che dice al neuropsichiatra infantile di non voler tornare dalla madre, corre e si getta tra le sue braccia quando la vede nello studio, convocata anche lei in seduta. Due querele, quelle del padre, che gli procurano la “vittoria”, togliendo di fatto il piccolo alla madre, la “maltrattatrice”. C’è di più perché, si sa, il danno cammina a braccetto con la beffa: oltre a dover dimostrare la propria idoneità di genitore, M.F. si ritrova coinvolta in un procedimento penale aperto dalla Procura della Repubblica del comune di residenza. Soltanto tre anni dopo la Procura avrebbe fatto richiesta di archiviazione. Sembrano pochi? Quando si concretano in un susseguirsi di perizie neuropsichiatriche, di incontri “monitorati” dai servizi sociali, di diritti negati e maternità centellinata allora no, tre anni non sono pochi. Sono tre lunghi, interminabili anni impiegati a dimostrare la totale infondatezza delle accuse rivolte da quello che una volta era il proprio compagno, l’uomo a lei più vicino. Il padre di suo figlio. La tenacia di una mamma, si sa, è però un pilastro difficile da abbattere ed alla fine M.F. riesce a demolire ogni accusa, le perizie ne confermano l’assoluta infondatezza ed è una buona base di partenza per ricucire i brandelli e riavere con sé il figlio. A tal proposito, la Cassazione Civile Sez. 1 con la sentenza n. 6312 del 22/06/1999 ha affermato che: <<nella materia dell’affidamento dei figli minori, il giudice…tra i vari elementi che fondano l’individuazione del genitore affidatario, deve valorizzare il criterio della stabilità del rapporto del bambino con i luoghi in cui si esplicano quotidianamente i suoi legami affettivi ed i suoi principali interessi e che costituiscono l’”ambiente” del minore, inteso come contesto materiale e psicologico in cui si sviluppa la sua personalità, in sintonia con i principi adottati dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 che, all’articolo 8, garantisce il diritto del minore “a preservare…le sue relazioni familiari”, assunte come elementi integranti della sua identità>>. Non è, quindi, chiamata in causa unicamente la qualità del legame col minore. Tra i criteri valutativi per l’affidamento di un figlio, elemento integrante è anche l’ambiente entro cui il piccolo deve muoversi, interagire e crescere. Un ambiente – inteso come abitazione – sereno favorisce un clima emotivo sano. La relazione del perito, in proposito, aveva evidenziato il “carattere di agio del minore in casa materna, mentre nella casa paterna tutto sembra improntato ad un senso di provvisorietà a significato di un processo di impiantamento mai completamente avvenuto…il minore si muove a casa del padre con una sudditanza da ospite”. Sembrano dettagli, ma anche la familiarità con l’ambiente domestico contribuisce a strutturare una memoria emozionale che non dovrebbe subire fratture, propedeutica a un sereno sviluppo. All’affidamento condiviso ci si è arrivati, a fatica, dopo ben otto anni di battaglie legali e di provvedimenti che di volta in volta stravolgevano le disposizioni precedenti. E non prima di una effettiva anteposizione degli interessi del bambino (quando, cioè, sono stati messi da parte i rancori ed entrambi i genitori si sono venuti incontro per il bene del figlio). Il bambino, nella fase iniziale della sua infanzia, ha trascorso otto anni dapprima a casa della madre, poi dal padre, poi dalla nonna paterna; successivamente a settimane alternate, ora dal padre, ora dalla madre. Tutto sulla scorta di “perizie” confermate prima, invalidate poi; basate su semplici dichiarazioni (e i riscontri?). Neanche un bagaglio smarrito in un volo internazionale ha viaggiato così tanto. Viene da chiedersi: in questa Odissea già tremenda di suo, quanto ha contribuito la lentezza della giustizia ad esacerbare gli animi? La competenza dei servizi sociali è indiscutibile ed incorruttibile? Chi ci ha rimesso maggiormente? Qui la risposta pare ovvia: il diritto negato a un bambino. E non raccontiamoci balle: un bambino ha una quantità infinita di diritti, il primo dei quali è di essere felice, per quanto possibile in una separazione genitoriale.
Pro memoria per quanti, in questo momento, accarezzano l’idea di “liberarsi” del/la proprio/a partner: quando c’è il figlio in mezzo, non si finirà mai di esser “coppia”. Intendetela come “partnership”, una proficua collaborazione con buona pace di tutti. Figli compresi.
Alessandra Maria
*Consulenza a cura dello studio Ilardo-Inguì