L’omicidio colposo
Enna-Cronaca - 04/12/2012
Pillole di (in)giustizia? No, di accortezza! L’omicidio colposo
“Il paradiso in terra non esiste, ma chi va in bicicletta ci arriverà comunque”
(Mauro Parrini, A mani alzate, 2009)
Ѐ una calda giornata di ottobre. Il cielo terso lascia intuire che quella è la giornata ideale per un’escursione in bici, alla scoperta di amenità paesaggistiche nei dintorni di Siracusa. Così B.S., imprenditore tedesco in vacanza in Italia con l’amante e un gruppo di amici, decide di prendere a noleggio una mountain bike e darsi a una sana e piacevole pedalata lungo le strade nei dintorni del siracusano. Strade strette, piene di tornanti, dai panorami mozzafiato. Mentre pedalano, un pullman proveniente dalla direzione opposta segnala la sua presenza a colpi di clacson. Non bastano a evitare lo spavento a B.S., che frenando energicamente di botto perde l’equilibrio e finisce sull’asfalto, tragicamente sotto le ruote del pesante mezzo. Il conducente chiama i soccorsi, che trasportano in elicottero il povero malcapitato a Catania, dove viene ricoverato. B.S. sopravvive per i successivi quattro giorni, morendo a causa di un collasso cardio circolatorio e respiratorio per MOF (multi organs failure) in soggetto politraumatizzato, così come attestato dall’esame autoptico.
Il reato che si potrebbe configurare in casi del genere è quello dell’omicidio colposo, articolo 589 del codice penale:
“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.
Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici”.
In buona sostanza, l’omicidio colposo è la soppressione di una vita umana, compiuta senza l’intenzionalità del reo. Purtroppo, non è infrequente che da un sinistro stradale ci si possa trovare coinvolti in tragiche conseguenze e nei diversi orientamenti, per questo tipo di reato, si è delineata una certa disomogeneità nella valutazione della gravità dei fatti.
Inoltre, l’articolo 590 del codice penale (Lesioni personali colpose) cita testualmente:
“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto di cui al terzo comma è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi e della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all’igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.
Nel caso dell’omicidio colposo viene punita la condotta; viene punito cioè il solo fatto che un soggetto abbia provocato la morte di qualcuno.
Nel caso specifico il conducente del pullman, attraverso perizie e testimonianze ha potuto dimostrare le proprie attenuanti, perché non c’è stata violazione delle norme stradali (rispettava i limiti di velocità, nella propria corsia, ha segnalato la propria presenza in prossimità del tornante) ed ha prestato sollecito soccorso, comportamento rivelatosi propedeutico alla successiva archiviazione del caso. In tutta questa vicenda, abbiamo tralasciato la povera moglie – costituitasi parte civile – che dal tragico evento apprende anche dell’infedeltà del marito. Come si suol dire: cornuta e mazzìata.
Alessandra Maria