Soppressione Tribunale di Nicosia: discussa questione legittimità costituzionale

All’udienza penale, avanti al Tribunale monocratico, giudice Dottor Giuseppe Tigano, chiamate le cause penali, al momento del rinvio davanti al Tribunale di Enna per data successiva al 13 settembre 2013, gli avvocati Salvatore Timpanaro e Piergiacomo La Via – a nome di tutta l’avvocatura nicosiana – hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale. Per Primo interviene, con una appassionata e lunga arringa difensiva, l’Avv. Salvatore Timpanaro (nella foto). Nel prologo ribadisce che la difesa del tribunale è un atto di “carità civica” cioè di amore verso la città da parte degli avvocati del foro di Nicosia.
Si commuove l’avvocato Timpanaro quando ricorda che in queste aule indossò esattamente trent’anni fa la toga ed ora interviene in quello che ha definito “il crepuscolo del tribunale”. Illustra poi, lungamente i vari profili di incostituzionalità delle recente legge di revisione della geografia giudiziaria che prevede l’accorpamento del Tribunale di Nicosia a quello di Enna. Con il primo profilo denuncia la violazione dell’art. 76 della costituzione e, quindi, l’eccesso di delega; con il secondo motivo sostiene la violazione degli artt. 72, 76 e 77 Cost. essendo la norma di delega una norma eterogenea, una disposizione “eccentrica” introdotta (“intrusa”) ex novo in sede di conversione di un precedente decreto legge; con il terzo motivo è stata lamentata la violazione della legge delega, la quale prevedeva una deroga in relazione alla situzione infrastrutturale e, quindi, la violazione degli artt. 3 (principio di uguaglianza), 24 (diritto di difesa), 25 (principio del giudice naturale precostituito per legge) e 97 principio del buon andameto ed efficienza della pubblica amministrazione) della costituzione. Lamenta, infine, la violazione dell’articolo 5 della Carta Costituzionale, il quale tra i principi fondamentali prevede che la Repubblica “adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento”.
L’avv. Timpanaro, infine, effettua una imponente produzione documentale per sostenere le proprie tesi e chiede la sospensione dei processi e la rimessione degli atti alla Corte Costituzionale: “E’ lì – conclude il professionista dopo un’arringa difensiva di quasi due ore – davanti al giudice delle leggi che faremo valere le nostre ragioni contro la dissenata legge di revisione della geografia giudiziaria voluta dal governo dei ragionieri”. Interviene, quindi, l’avv. Piergiacomo La Via che illustra vari pareri giuridici di costituzionalisti e, da ultimo, quello commissionato dal Coordinamento Unitario al Prof. Salvatore Curreri, docente di diritto costituzionale alla Kore di Enna. Alla fine tuti gli altri avvocati si associano alle argomentazioni ed alle eccezioni degli avvocati Timpanaro e La Via. Tra i dipendenti del Tribunale qualcuno è in lacrime.
La Procura della Repubblica – rappresentata dal Sostituto Dott.ssa Fiammetta Modica – si associa e dichiara di condividere la questione di legittimità costituzionale. Il Giudice Tigano – che ha ascoltato attentamente i lunghi interventi dei due rappresentanti del Coordinamento Unitario – si riserva di decidere e, anche per studiare l’imponente produzione documentale, fissa l’udienza del al 24 maggio non senza avere prima ringraziato “per gli interventi di altissimo profilo”.