K.O. del Comune di Sperlinga sulla TARSU 2012

TARSU 2012Enna. Sembra non avere fine il contenzioso tra contribuenti e Comuni sulla tassazione riferita al servizio di gestione della raccolta dei rifiuti. Questa volta ad andate K.O. è il Comune di Sperlinga che si è visto nei giorni scorsi annullare dalla Commissione Tributaria Provinciale di Enna alcune pretese tributarie relative alla TARSU per l’anno 2012. La questione evidenziata dai Giudici tributari non concerne, come le altre volte, la competenza dell’organo che ha deliberato l’approvazione delle tariffe della TARSU ma la tardività di detta approvazione. A dire dei Giudici, il Consiglio Comunale, unico organo istituzionale competente, avrebbe dovuto approvare il tributo locale prima dell’inizio dell’anno d’imposta 2012 e non durante il medesimo anno. In sostanza, il Consiglio comunale ha violato il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie in considerazione che la scelta volitiva-impositiva non è stata adottata l’anno precedente a quello d’imposta. Il Dott. Massimo Greco, autore anche questa volta delle argomentazioni giuridiche fornite alla Commissione Tributaria dai ricorrenti, si limita laconicamente a dichiarare: “Non è certo colpa del contribuente se i Comuni sbagliano quasi puntualmente nell’applicazione dei tributi locali”. Quali attenti osservatori delle politiche pubbliche ci chiediamo se sia ancora possibile far pagare ai cittadini/contribuenti gli errori, sempre più diffusi, commessi dagli Operatori dei Comuni (Amministratori e Funzionari) nell’esercizio delle funzioni per le quali sono remunerati.