L’idea di procedere alla ratifica degli atti di approvazione della tariffa, era nata in senso agli uffici comunali sull’esempio del Comune di Enna che, in un giudizio analogo, si era visto accogliere dai giudici la delibera di ratifica del consiglio comunale, come atto sanante. Tuttavia – come precisa Agozzino – «mancava a Nicosia il presupposto fondamentale, ossia lo stato di dissesto finanziario, una condizione che nel nostro Comune non è mai stata presente».
Ma non finisce qui. La commissione tributaria ha dato facoltà al Comune di procedere alla nuova determinazione del tributo sulla base dell’ultimo atto di approvazione della tariffa validamente deliberato dall’unico organo competente, il consiglio comunale. Approvazione che verosimilmente risale al 2003. Adesso l’ufficio tributi è posto di fronte ad un’alternativa secca: o ridetermina il tributo, e quindi accetta la decisione della commissione tributaria, o promuove appello. «Ma in questo caso – conclude l’avv. Agozzino – è già presente la giurisprudenza della commissione tributaria regionale per la quale la competenza rimane del consiglio e non del sindaco».
Rimane da chiedersi come mai, di fronte ad una miriade di giudizi tributari che hanno visto soccombere il Comune di Nicosia in tutti questi anni, solo a distanza di quattro anni il consiglio comunale abbia adottato la ratifica delle determine del sindaco Catania, così esponendosi all’annullamento da parte dei giudici.
Certo, ora rimane da chiedersi se sia equo che i cittadini che hanno pagato la TARSU 2011 con gli aumenti di oltre il 50%, debbano accettare di non vedersi restituito alcunché in forza di una delibera del consiglio comunale che, dal punto di vista giuridico, non ha alcun fondamento.