Prefettura Enna: protocollo su accessibilità, sicurezza, barriere architettoniche

Enna. Firmato questa mattina, il protocollo d’intesa In materia di accessibilità, sicurezza e superamento delle barriere architettoniche tra
LA PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI ENNA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI KORE DI ENNA
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI LA SAPIENZA DI ROMA – FACOLTA’ DI ARCHITETTURA
Corso Post-lauream “Progettare per tutti senza barriere”
ORDINE DEGLI INGEGNERI DI ENNA
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DI ENNA
COLLEGIO PROVINCIALE DEI GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI DI ENNA
COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO DI ENNA
SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI DI ENNA
GENIO CIVILE DI ENNA
Enna Prefettura cprotocollo accessibilita (2)
La Prefettura di Enna persegue, anche ai sensi dalla legge n.18/2009 -Ratifica ed esecuzione della Convenzione N.U. sui diritti delle persone con disabilità-, i seguenti scopi: promozione, diffusione e sviluppo della cultura dell’accessibilità nell’ambito della comunità sociale.
Tale sviluppo è inteso come accrescimento della sensibilità e del senso di responsabilità dei cittadini e delle amministrazioni pubbliche e private nei confronti dei problemi e delle esigenze di chiunque, comprese le persone anziane o con ridotta capacità motorie o sensoriali, per poter raggiungere e fruire agevolmente degli spazi e degli edifici , pubblici o aperti al pubblico, e di utilizzarli in condizioni di sicurezza ed autonomia, considerato anche che, secondo quanto previsto dall’art.4.6 del D.M. 16 giugno 1989, n.236 recante “raccordi con la normativa antincendio”, “qualsiasi soluzione progettuale finalizzata a garantire l’accessibilità o la visitabilità deve prevedere una adeguata distribuzione degli ambienti e specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale”;
Il D.M. 10 marzo 1998, recante “criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro” prevede, al punto 8.3 dell’allegato I (“assistenza alle persone disabili in caso di incendio”), che “il datore di lavoro deve individuare le necessità particolari dei lavoratori disabili nelle fasi di pianificazione delle misure di sicurezza antincendio e delle procedure di evacuazione del luogo di lavoro. Occorre altresì considerare le altre persone disabili che possono avere accesso nei luoghi di lavoro, tenendo anche presente le persone anziane, le donne in stato di gravidanza, le persone con arti fratturati ed i bambini. Qualora siano presenti lavoratori disabili, il piano di emergenza deve essere predisposto tenendo conto delle loro invalidità”, secondo quanto previsto dai successivi punti da 8.3.2 ad 8.3.4.
Il decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81 prevede, all’art.63, che “i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto dei lavoratori disabili”, che tale obbligo “vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati dai lavoratori disabili”, e che “ove vincoli urbanistici ed architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1, il datore di lavoro adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente”;
La circolare n.4 in data 1 marzo 2002, emanata dal Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, ha fornito apposite linee-guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro dove siano presenti persone disabili. Il medesimo Dipartimento ha emanato altresì la circolare n.880 dell’agosto 2006, affiancando le suddette linee-guida con un documento per la verifica ed il controllo necessario alla sicurezza delle persone (Check List), in particolare dei disabili, nei luoghi di lavoro, documento che prevede la sequenza di azioni che dovrebbe compiere un individuo coinvolto in una situazione di emergenza, dal momento in cui viene percepito l’allarme fino al raggiungimento del luogo sicuro. Un ulteriore documento è stato elaborato dal medesimo Dipartimento nel febbraio 2004, dal titolo “il soccorso alle persone disabili: indicazioni per la gestione dell’emergenza”, diretto a supportare i soccorritori, suggerendo i modi più corretti per intervenire, sulla base della conoscenza delle diverse disabilità motorie, sensoriali e cognitive.
In base a quanto suesposto si intende operare per:
-potenziare lo sviluppo della cultura tecnico-progettuale in tema di accessibilità e progettazione universale, quale conseguimento della conoscenza ed effettiva applicazione delle normative vigenti in tema di progettazione di edifici, attrezzature e spazi esterni, al fine di renderli completamente fruibili e sicuri anche da parte di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, ed anche in caso di incendi ed altre calamità;
– promuovere la diffusione e la tutela del diritto all’accessibilità ed alla fruizione degli spazi anche da parte delle persone con ridotta capacità motoria, sensoriale o intellettiva, al fine di garantire il pieno godimento dei diritti civili, politici, economici e sociali e con l’intento di realizzare il riconoscimento della pari dignità e delle pari opportunità per tutti i cittadini oltre alla rimozione di ogni forma di discriminazione.
Considerato che:
il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna e la Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna, Il Genio Civile di Enna, nonché i suddetti Ordini Professionali ed Università condividono tali scopi e che queste ultime hanno tra le proprie finalità quelle di svolgere attività di formazione e di ricerca per una progettazione finalizzata al miglioramento del comfort ambientale ed al superamento degli ostacoli architettonici al fine di promuovere e sviluppare ambiti di ricerca teorico operativa .
Enna Prefettura cprotocollo accessibilita
Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue:
La narrativa che precede è parte integrante e sostanziale del presente protocollo;
Il presente protocollo è volto a:
– promuovere e diffondere, ai sensi di quanto prescritto dalla L.18/2009 che recepisce la “Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle Persone con disabilità”, la cultura della accessibilità negli spazi urbani e nelle aree naturalistiche, anche mediante lo sviluppo della Progettazione Universale (Universal Design), intesa come progettazione responsabile per una fruizione agevole e sicura degli spazi e delle attrezzature da parte di una utenza ampliata;
– coordinare le azioni di una pluralità di competenze qualificate ed interdisciplinari che devono interagire nei confronti dell’ambiente, costruito e non, per attribuire allo stesso caratteristiche e funzioni che risultino utilizzabili da parte di tutti i cittadini;
– sviluppare processi di sensibilizzazione e di formazione continua, ai vari livelli tecnici e decisionali, mediante il trasferimento di conoscenze e lo sviluppo di corrette pratiche progettuali e disposizioni normative (corsi, seminari, gruppi di lavoro, ecc.);
– impedire il permanere di atteggiamenti, comportamenti e di procedure consolidate che hanno tuttora come effetto negativo nelle nuove costruzioni e/o nelle operazioni di recupero, la non eliminazione o la ulteriore creazione di barriere architettoniche e/o gestionali di vario tipo;
– approfondire la conoscenza delle numerose norme vigenti e della loro corretta interpretazione, elevare il livello d’attenzione sulle prescritte e necessarie verifiche e sulle relative responsabilità professionali;
– fornire alle Amministrazioni pubbliche interessate un ausilio estrapolando, nell’ambito dei criteri generali stabiliti dal D.M.10 marzo 1998, alcuni indirizzi di carattere progettuale, gestionale e di intervento aventi lo scopo di migliorare il livello di sicurezza nei luoghi pubblici ed aperti al pubblico;
– aumentare la pressione nei confronti dei diversi organi di vigilanza preposti a garantire il rispetto della legge che tende al raggiungimento di una diffusa fruibilità per un beneficio generalizzato;
– attuare programmi didattici coordinati, anche mediante reciproci contributi relativi a specifiche esperienze e ricerche;
– stimolare il coinvolgimento responsabile di Enti, Istituzioni e persone che possano incidere, in modo sinergico, per il perseguimento dell’obiettivo dell’accessibilità e del comfort urbano ed ambientale, nell’ottica delle pari opportunità, per il beneficio di tutti.
Ai fini del perseguimento delle suddette finalità, le parti si impegnano, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del presente protocollo, a costituire, presso la Prefettura di Enna, un apposito “Gruppo tecnico di Consulenza” coordinato dal Viceprefetto Vicario della Prefettura di Enna e composto di esperti nelle materie di cui al presente Protocollo designati dai firmatari, per il supporto alla elaborazione dei PEBA, su richiesta degli Enti interessati, e per il loro coordinamento, nonché per la predisposizione di linee guida nelle suddette materie, che verranno sottoposte al Prefetto ai fini della successiva diffusione, sentita la Conferenza Provinciale Permanente di cui all’art.11, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.300, agli Enti interessati.
Il componente designato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco si astiene in sede di elaborazione dei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche.
L’Università Kore di Enna si impegna ad inserire la progettazione universale come disciplina delle classi di laurea L-7 ingegneria civile e ambientale, LM-4 Architettura ed Ingegneria Edile – Architettura, LM-23 Ingegneria Civile, adoperandosi altresì per proporre una modifica al decreto del Ministro dell’Università e della Ricerca 16 marzo 2007 che renda obbligatoria tale disciplina nelle suddette classi di laurea, come peraltro già previsto dal DPR 4 ottobre 2013, recante “adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”.
Per una città accessibile a tutti
Intervento del Prefetto di Enna Fernando Guida in occasione della Giornata di studio “Per una città accessibile a tutti” organizzata dalla Prefettura di Enna e dall’Università Kore di Enna
La ratifica italiana della Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità del dicembre 2006 ha aperto un nuovo scenario di riferimento giuridico, culturale e politico.
Da quel momento, cioè dall’entrata in vigore della legge n.18 del 2009, le persone con disabilità non devono più chiedere il riconoscimento dei loro diritti, bensì sollecitare la loro applicazione e implementazione, sulla base del rispetto dei diritti umani.
Le persone con disabilità divengono parte integrante della società umana e lo Stato italiano deve garantire il godimento di tutti i diritti contenuti nella Convenzione per sostenere la loro “piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri”.
Va peraltro rilevato che già prima di tale ratifica il nostro Paese era annoverato tra gli Stati più avanzati nel campo dell’affermazione dei diritti delle persone con disabilità.
La legge fondamentale in materia è la n.104 del 1992, la quale prevede, all’art.8, che l’inserimento e l’integrazione sociale della persona disabile si realizzano mediante interventi diretti ad assicurare l’accesso agli edifici pubblici e privati e ad eliminare o superare le barriere fisiche e architettoniche che ostacolano i movimenti nei luoghi pubblici o aperti al pubblico”.
Per il perseguimento di tali finalità il testo unico sull’edilizia del 2001, rimodulando peraltro norme già introdotte dal 1986 con la legge n.41, prevede, all’art.82, che tutte le nuove “opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico che sono suscettibili di limitare l’accessibilità e la visitabilità…sono eseguite in conformità al DPR. N.503 del 1996 e al decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n.236 del 1989”.
Per gli edifici pubblici già esistenti non ancora adeguati alle prescrizioni delle citate norme, l’art.32 della suddetta legge n.41 prevede fin dal 1986 che “devono essere adottati da parte delle Amministrazioni competenti appositi piani di eliminazione delle barriere architettoniche” modificati, in base all’art.24 della citata legge 104, “con integrazioni relative all’accessibilità degli spazi urbani, con particolare riferimento all’individuazione e alla realizzazione di percorsi accessibili, all’installazione di semafori acustici per non vedenti, e alla rimozione della segnaletica installata in modo da ostacolare la circolazione delle persone con disabilità”.
La citata norma del testo unico sull’edilizia prevede poi che “il rilascio del permesso di costruire per le opere edilizie riguardanti edifici pubblici e privati aperti al pubblico è subordinato alla verifica della conformità del progetto compiuta dall’ufficio tecnico comunale il quale, nel rilasciare il certificato di agibilità , deve accertare che le opere siano state realizzate nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di eliminazione delle barriere architettoniche”. Viene anche disposto che “tutte le opere realizzate negli edifici pubblici e privati aperti al pubblico in difformità delle disposizioni vigenti in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche, nelle quali le difformità siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone disabili, sono dichiarate inagibili”.
Un’ulteriore sanzione viene poi prevista per i liberi professionisti, laddove la norma dispone che “il progettista, il direttore dei lavori, il responsabile tecnico degli accertamenti per l’agibilità ed il collaudatore, ciascuno per la propria competenza, sono direttamente responsabili delle difformità che siano tali da rendere impossibile l’utilizzazione dell’opera da parte delle persone disabili e sono puniti con l’ammenda da 5000 a 25000 euro e con la sospensione dai rispettivi albi professionali per un periodo compreso da uno a sei mesi”.
La medesima norma del T.U. dispone, infine, che “i Comuni adeguano i propri regolamenti edilizi alle disposizioni in materia di accessibilità e di eliminazione delle barriere architettoniche” e che “le norme dei regolamenti edilizi comunali contrastanti con tali disposizioni perdono efficacia”.
Le norme regolamentari emanate in attuazione delle citate leggi hanno previsto (vedi l’art.13 del DPR. 503 del 1996) che «negli edifici pubblici deve essere garantito un livello di accessibilità degli spazi interni tale da consentire la fruizione dell’edificio sia al pubblico che al personale in servizio, secondo le disposizioni di cui all’art. 3 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236».
Quest’ultimo a sua volta, prevede tra i criteri generali di progettazione degli edifici, tre livelli di qualità dello spazio costruito: l’accessibilità, che viene definita come “possibilità, anche per persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale, di raggiungere l’edificio, di entrarvi agevolmente e di fruirne spazi e attrezzature in condizioni di adeguata sicurezza ed autonomia”, la visitabilità, cioè l’accessibilità limitata ad una porzione dell’edificio, e la adattabilità, che prevede una accessibilità differita nel tempo, prescrivendo l’attivazione di un servizio di assistenza in ciascun edificio pubblico, in attesa che questo venga adeguato.
Benché quindi, la normativa italiana possa considerarsi tra le più avanzate nel campo dell’affermazione dei diritti delle persone con disabilità, le relative disposizioni hanno trovato purtroppo scarsa applicazione.
Si tratta di una situazione che vale anche per molti altri Paesi tanto da costringere l’ONU a constatare nel 2006, con la citata Convenzione, che “nonostante le apposite leggi adottate da molti Stati, le quali tutelano la condizione di disabile prescrivendo particolari obblighi per la P.A. e per i privati a protezione di tale condizione, le persone con disabilità continuano ad incontrare ostacoli nella loro partecipazione alla società e ad essere oggetto di violazione dei loro diritti umani in ogni parte del mondo”.
La Convenzione richiama i principi fondamentali contenuti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, la quale ha proclamato che ciascun individuo, senza alcuna distinzione, è titolare di diritti uguali ed inalienabili come fondamento di libertà, giustizia e pace nel mondo.
La Convenzione ONU delinea inequivocabilmente quale sia la portata del valore dell’accessibilità che è un “pre-requisito” per consentire alle persone con disabilità di godere pienamente di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali: essa va pertanto garantita con riferimento ad ogni ambito della vita di una persona. Non soltanto quindi il pieno accesso all’ambiente fisico, urbano e architettonico, alle strutture ed edifici, ma altresì ai beni, ai servizi, all’informazione ed alla comunicazione.
Dalla piena attuazione del principio di accessibilità dipende la possibilità di attuare il diritto alla vita indipendente e all’inclusione sociale (previsto dall’art.19 della Convenzione) che non si conseguono senza accessibilità, mobilità personale, libertà di espressione e opinione e senza l’accesso all’informazione.
L’osservanza del principio dell’accessibilità ha come corollario la progettazione universale la cui promozione è parte integrante degli obblighi indicati dalla convenzione agli Stati Parti. Ciò significa progettare prodotti, ambienti, servizi utilizzabili da tutti nel modo più esteso possibile senza dover ricorrere ad adeguamenti o soluzioni speciali/specifiche. Da qui nasce il concetto di «utenza ampliata» che cerca di considerare le differenti caratteristiche individuali, dal bambino all’anziano, includendo tra queste anche la molteplicità delle condizioni di disabilità, al fine di trovare soluzioni inclusive valide per tutti e non «dedicate» esclusivamente alle persone con disabilità. Il tema dell’accessibilità deve costituire un modo di «pensare» la progettazione di qualsiasi spazio od oggetto per l’uomo che tenga conto delle esigenze di una notevole fascia di utenza, la più ampia possibile, evitando soluzioni e attrezzature “speciali”.
Al fine di assicurare l’effettivo esercizio di tale diritto, l’art.4 prevede poi che “gli Stati Parti si impegnano a garantire che le autorità pubbliche agiscano in conformità con la Convenzione e ad adottare tutte le misure legislative, amministrative e di altra natura adeguate ad attuare i diritti riconosciuti nella Convenzione”.
L’art.5 dispone inoltre che “al fine di promuovere l’uguaglianza ed eliminare le discriminazioni, gli Stati Parti adottano tutti i provvedimenti appropriati, per garantire che siano forniti accomodamenti ragionevoli”.
Questi ultimi, secondo quanto previsto dall’art.2 della medesima Convenzione, sono “le modifiche e gli adattamenti necessari ed appropriati che non impongono un onere sproporzionato o eccessivo, adottati per garantire alle persone con disabilità il godimento e l’esercizio, su base di uguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali”.
In sostanza anche la citata Convenzione, come rilevato dalla Corte Costituzionale con la sentenza n.251 del 2008, “recepisce un sistema di tutela delle persone disabili che sia, però, in concreto compatibile con altri interessi che non possono essere pretermessi e che devono essere, invece, bilanciati con quello, certamente superiore, alla tutela ottimale delle medesime persone”.
“Resta comunque fermo”, secondo il Giudice delle Leggi, che “la normativa vigente sulla eliminazione delle barriere architettoniche attende ancora di essere compiutamente attuata a salvaguardia dei fondamentali diritti delle persone disabili ; ciò che postula il concorso di tutte le autorità pubbliche interessate, ciascuna nell’ambito della propria competenza legislativa ed amministrativa”.
Se l’obiettivo di lungo periodo deve quindi riguardare necessariamente la razionalizzazione, l’aggiornamento e l’adeguamento dell’impianto complessivo della normativa italiana alla dimensione culturale e operativa promossa dalla Convenzione ONU in materia di accessibilità, quello più vicino da perseguire consiste nel far rispettare la normativa già vigente in favore delle persone con disabilità.
Quest’ultimo obiettivo posto dalla Corte Costituzionale non può non chiamare in causa anche il ruolo del Prefetto, quale garante dell’effettivo esercizio dei diritti civili e sociali dei cittadini, e da ciò anche l’idea stessa di realizzare quest’iniziativa che vuole essere più di una giornata di studio.
L’incontro odierno è stato infatti preceduto da una circolare della Prefettura di Enna, con la quale è stato avviato un monitoraggio sullo stato di attuazione o predisposizione dei piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche riguardanti gli edifici pubblici, spazi urbani e relativi percorsi accessibili.
Le risultanze di questo monitoraggio, al quale hanno contribuito quasi tutte le Amministrazioni interpellate che ringrazio sinceramente per la partecipazione, hanno confermato purtroppo che i piani per l’eliminazione delle barriere architettoniche sono stati adottati solo da una ridotta percentuale dei soggetti pubblici a ciò tenuti.
Non sono tuttavia mancati esempi di “buone prassi” sia nella realizzazione di nuovi edifici pubblici, spazi urbani e relativi percorsi accessibili, che nella ristrutturazione e nell’adattamento di quelli già esistenti; è il caso, ad esempio, del Comune di Leonforte, il cui Sindaco ci illustrerà oggi le soluzioni adottate e le difficoltà incontrate.
La scarsa attuazione della normativa in materia si spiega in parte con l’insufficiente copertura finanziaria ed amministrativa delle citate leggi, in parte con un indubbio arretramento culturale rispetto ad altri Paesi soprattutto dell’Unione Europea.
Per quanto concerne la copertura finanziaria, va rilevato che la suddetta legge n.41 del 1986 aveva per la verità previsto che “nell’ambito della complessiva somma che la Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione degli Enti Locali, per la contrazione di mutui con finalità di investimento, una quota pari al 2 per cento è destinata ai prestiti finalizzati ad interventi di ristrutturazione e rinnovamento in attuazione della normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche”. Per le Amministrazioni pubbliche diverse dagli Enti Locali la stessa legge prevedeva che una quota pari al 5 per cento dello stanziamento iscritto al capitolo n.8405 dello stato di previsione del Ministero dei Lavori Pubblici dovesse essere destinata ai suddetti interventi.
Queste ed altre forme di finanziamento previste nel tempo dalla normativa nazionale si sono rivelate insufficienti per cui per rafforzare l’efficacia dei citati strumenti programmatori di rimozione delle barriere in edifici e spazi pubblici esistenti, il legislatore dovrebbe – secondo quanto auspicato dal programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità adottato con il DPR. 4 ottobre 2013 – prevedere maggiori contributi per l’abbattimento delle barriere architettoniche, anche inserendo come elemento prioritario il tema dell’accessibilità nel quadro più generale del rinnovamento e restauro del patrimonio edilizio del Paese.
Per quanto concerne invece la rilevata carenza di “copertura amministrativa” della normativa in materia, occorre sicuramente implementare la capacità progettuale di molte amministrazioni pubbliche, per consentire loro di elaborare PEBA adeguati alla complessa normativa sull’accessibilità.
Ed è proprio questa una delle finalità prioritarie cui è indirizzato il Protocollo d’Intesa che sottoscriveremo oggi tra la Prefettura, le Università di Roma e di Enna, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, la Soprintendenza per i Beni Culturali, il Genio Civile e gli Ordini degli Architetti, degli Ingegneri e dei Geometri di Enna.
Il Protocollo prevede infatti la costituzione, presso la Prefettura di Enna, di un apposito “Gruppo tecnico di Consulenza”, composto da rappresentanti dei soggetti sottoscrittori del Protocollo e finalizzato al supporto alla elaborazione dei PEBA ed al loro coordinamento, nonché alla predisposizione di linee guida in materia di accessibilità e di sicurezza degli spazi e degli edifici pubblici ed aperti al pubblico, documento che verrà sottoposto al Prefetto ai fini della successiva diffusione, sentita la Conferenza Provinciale Permanente, a tutti gli enti interessati.
Per quanto concerne, infine, il ritardo culturale , considerato come concausa della carente attuazione della normativa in questione, va rilevato che il Governo nazionale, in sede di approvazione del citato “programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità”, ha auspicato che il Parlamento proceda all’approvazione della proposta di legge A.C. 2367, la quale prevede che le università statali e non statali inseriscano nelle discipline obbligatorie di base dei corsi di laurea in architettura, ingegneria ed urbanistica, nonché nei programmi didattici delle scuole secondarie di secondo grado a indirizzo tecnico, lo studio della tecnica e della tecnologia atte a realizzare l’”universal design” e il superamento delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e privati.
In linea con i suddetti indirizzi governativi, il Protocollo d’intesa che verrà sottoscritto oggi prevede appunto che l’Università Kore si impegna all’inserimento della suddetta disciplina nei propri corsi di laurea.
Vorrei concludere sottolineando che per la Provincia di Enna è un giorno importante, perché questa è la prima iniziativa di questo genere in Italia, come ci spiegherà tra breve l’Architetto Vescovo che è uno dei padri della normativa italiana sull’accessibilità, e le attività che scaturiranno dal Protocollo costituiranno un passo avanti rilevante sulla strada della piena realizzazione dei diritti delle persone disabili; e dobbiamo essere orgogliosi che questo passo sia stato compiuto ad Enna.