TARI più leggera per le imprese

tariNon sono soggette alla Tari le superfici utilizzate per le lavorazioni industriali o artigianali dove si formano, in via continuativa o prevalente, rifiuti speciali.

Lo ha chiarito il Dipartimento delle Finanze del Ministero dell’Economia, con la Risoluzione n. 2 del 09 Dicembre 2014.

Tari è l’acronimo di Tassa RIfiuti, la nuova imposta comunale istituita con la legge di stabilità 2014. Essa in pratica prende il posto della vecchia Tares.
Il presupposto della Tari e’ il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani.
Al riguardo, l’art. 1, comma 649, primo periodo, legge n. 147/2013 stabilisce che nella determinazione della superficie assoggettabile alla TARI non si tiene conto della aree ove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che ne dimostrino l’avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

Ebbene, secondo il Ministero, non si può ritenere corretta l’applicazione della tassa rifiuti alle superfici destinate alle attività produttive, escludendo solo la parte occupata dai macchinari.

In questo modo le imprese sarebbero assoggettate a una duplicazione di costi, perché i produttori di rifiuti speciali oltre a far fronte al pagamento della tassa dovrebbero sostenere anche il costo per lo smaltimento in proprio.

Per il Ministero, le superfici adibite in misura prevalente a lavorazioni industriali o artigianali, sono totalmente intassabili, poiché la presenza umana determina una quantità modesta di rifiuti urbani.

Naturalmente, precisa la Risoluzione, l’esonero può essere riconosciuto a condizione che i produttori di rifiuti speciali forniscano prova dell’avvenuto trattamento in conformità alla vigente normativa.




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News a cura dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Enna