«Tali connotati di strumentalità – secondo la Sezione – non ricorrono in alcun modo nella presente fattispecie, come emerge chiaramente dalla lettura degli atti di causa, nonostante gli sforzi compiuti dalla difesa, anche se in verità più centrati a porre in evidenza possibili vantaggi conseguiti dalla comunità piuttosto che a far rientrare – circostanza pressoché impossibile – l’attività dell’esperto nelle competenze del sindaco». Già in fase di citazione in giudizio, però, il pubblico ministero aveva riconosciuto un «contributo causale di altri soggetti» ed aveva ridotto del 30 per cento la richiesta di condanna.
Restano comunque pesanti le motivazioni della condanna. Secondo la Sezione giurisdizionale, infatti, «la chiarezza della normativa di riferimento denota un’inescusabile negligenza nella condotta del dottor Biondi nel conferire l’incarico alla dottoressa Debole, con grave violazione degli obblighi di servizio, non potendo acquisire in questa sede alcun rilievo scriminante l’operato dei funzionari amministrativi sulla paventata carenza di personale della struttura burocratica».
Antonio Di Giovanni per il quotidiano Giornale di Sicilia