WhiteList: senza iscrìzione non é possibile eseguire opere pubbliche

white listObbligo di iscrizione (non basta piû la sola richiesta di iscrizione) per eseguire interventi nei nove settori sensibili, questi gli effetti della scadenza del periodo transitorio previsto dal DL n.90/2014.
I settori sono:
• trasporto di materiali a discarica per conto terzi
• trasporto e smaltimento di rifiuti per conto terzi
• estrazione
• fornitura e trasporto di terra, materiali inerti, calcestruzzo, bitume
• noli a freddo di macchinari
• noli a caldo
• fornitura di ferro lavorato
• autotrasporti per conto terzi
• guardiania dei cantieri
Il decreto prevede infatti che le pubbliche amministrazioni acquisiscano la documentazione antimafia relativa alle imprese operanti nei settori a più alto rischio di infiltrazione mafiosa, di cui all’art. 1, comma 53 della Legge 190/2012, consultando obbligatoriamente le “white list”, ovvero gli elenchi, istituiti presso ciascuna Prefettura, delle imprese operanti nei settori suddetti per le quali sia escluso il tentativo di infiltrazione mafiosa.

Con tale norma l’iscrizione alle “white list” è divenuta, per le imprese operanti nei settori più a rischio, obbligatoria per accertare l’assenza di pregiudizi nella materia dell’antimafia, nell’ambito dei rapporti contrattuali, diretti o indiretti, con la pubblica amministrazione.

Inoltre, per tener conto del fatto che alcune ditte iscritte in tali elenchi possono operare in diversi campi di attività, la norma stabilisce che l’iscrizione all’elenco possa essere utilizzata, ai fini della certificazione antimafia, anche per attività diverse da quelle per le quali è stata disposta l’iscrizione. In virtù di questa disposizione l’iscrizione agli elenchi prefettizi è stata richiesta anche da molte imprese di costruzioni aventi come attività secondaria una di quelle indicate dalla legge n.190 del 2012.

La normativa prevede, infine, un periodo transitorio non superiore a dodici mesi dall’entrata in vigore del decreto legge in cui le amministrazioni appaltanti possono procedere all’affidamento dei contratti o all’autorizzazione dei subcontratti previo accertamento dell’avvenuta presentazione della domanda di iscrizione nell’elenco prefettizio (salva la rescissione del contratto o la revoca dell’autorizzazione in caso di sopravvenuto diniego di iscrizione).

Tale periodo transitorio termina il 24 giugno 2015, con la conseguenza che, a partire dal giorno successivo le imprese ancora in attesa di iscrizione non possono più stipulare contratti o ottenere autorizzazioni al subappalto.

Sussistono però molte difficoltà da parte delle Prefetture ad evadere le domande di iscrizione nei tempi previsti, anche in considerazione della necessaria complessità del procedimento di indagine diretto ad accertare l’inesistenza del tentativo di infiltrazione mafiosa che consente l’iscrizione negli elenchi, anche perché non è ancora divenuta realmente operativa la Banca Dati Unica prevista dal codice delle leggi antimafia.


a cura di Gildo Matera