Definitivo il de profundis del canone catastale

catastoLa Corte Costituzionale con la sentenza 169 depositata il 16/07/15, ha definitivamente risolto la questione del c.d. canone catastale dichiarandone la illegittimità.
E’ un norma che consentiva all’inquilino di registrare il contratto di locazione, in modo unilaterale per i proprietari che non registravano i contratti di locazione, con la particolarità di dare un valore al canone di locazione che veniva calcolata pari al triplo della rendita catastale dell’immobile.
Con la sentenza n. 169 e depositata il 16/07/2015, una intera normativa viene messa in discussione.
A questo punto non resta che attendere se e quali ulteriori iniziative legislative verranno approntate in relazione all’obbligo di registrazione dei contratti di locazione.
Anche se l’UPPI Provinciale di Enna è fermamente convinta che il fenomeno dell’evasione va contrastata con fermezza, perché continua a penalizzare i piccoli proprietari immobiliari del nostro territorio, che sono una percentuale elevatissima, che regolarmente registrano i contratti di locazione.
Alla luce del fatto che con la cedolare secca, canale concordato, per le città ad alta tensione abitativa, l’aliquota è del 10%, non si paga la tassa di registrazione e i bolli, inoltre non è calcolato come cumulo per altri redditi.
Per i canoni più alti e per le realtà a non alta tensione abitativa la cedolare secca si può applicare con un’aliquota del 21%.
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