Enna. Poteri Commissario ATO Idrico sono ampi ma non illimitati

I poteri del Commissario dell’ATO Idrico sono ampi ma non illimitati
di Massimo Greco

mani acquaL’avvenuta sottoscrizione di un mirato “accordo bonario” tra l’Autorità d’ambito e il gestore del servizio idrico integrato per la provincia di Enna rimane al centro dei riflettori per il semplice motivo che gli utenti ennesi, forti del referendum abrogativo che hanno stravinto nella prospettiva della ri-pubblicizzazione della gestione del servizio idrico, non digeriscono l’ipotesi, più che reale, di dovere essere tra i pochi, se non gli unici in Sicilia, ad avere erogati da un soggetto privato i servizi connessi alla somministrazione dell’acqua, anche in presenza di un’imminente mutazione del quadro normativo in materia. Congelando solo per adesso l’aspettativa degli utenti, che merita una specifica riflessione, vogliamo qui solo rilevare che la latitudine dei poteri che la disciplina emergenziale regionale riconosce in capo al Commissario Straordinario dell’ATO Idrico Enna n. 5 è certamente ampia, essendo nello stesso tempo Commissario Straordinario e Liquidatore, ma non al punto di sostituirsi alle funzioni dell’organo di revisione contabile.

Ora, nel caso che ci vede impegnati sul fronte della partecipazione pubblica, al di là del nomen iuris adottato, l’accordo bonario sottoscritto altro non è che un transazione, e cioè un contratto col quale le parti, facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite già incominciata o prevengono una lite che può sorgere fra loro. In presenza di una transazione che vede coinvolto un Ente locale, ovvero un Ente consortile come l’ATO Idrico, mentre la competenza dell’organo di indirizzo politico consiliare potrebbe (?) essere assorbita dalle citate funzioni commissariali, quella riferita all’organo di revisione rimane integra. Infatti, l’art. 239, comma 1, lettera b), n. 6, del TUEL prescrive il parere dell’organo di revisione per quelle transazioni che involgono questioni che rientrano nelle competenze del Consiglio comunale. La materia delle transazioni esula dalla competenza gestionale allorquando la transazione involga, come nel caso in specie, atti di disposizione che implicano valutazioni politico-discrezionali. La natura del parere, funzionale allo svolgimento delle competenze consiliari, evidenzia che l’obbligo riguarda principalmente le proposte di transazione riferite a: 1) passività in relazione alle quali non è stato assunto uno specifico impegno di spesa, vale a dire quelle che possono generare un debito fuori bilancio nei casi previsti dalle lettere a), d) ed e) dell’art. 194, comma 1 del TUEL; 2) accordi che comportano variazioni di bilancio; 3) accordi che comportano l’assunzione di impegni per gli esercizi successivi (art.42, co. 2, lett. i) del TUEL); 4) accordi che incidono su acquisti, alienazioni immobiliari e relative permute (art. 42, co. 2, lett. l) del TUEL.

Orbene, attesa l’entità e la complessità della questione oggetto della transazione, peraltro adeguatamente motivata ed illustrata nell’atto amministrativo adottato, appare evidente l’esercizio di una funzione tipicamente d’indirizzo politico di competenza consiliare, non solo perché l’esito dell’accordo pattizio incide sugli assetti finanziari dell’Autorità d’ambito, ma perché gli eventuali squilibri finirebbero per essere colmati attraverso l’ennesimo ritocco in aumento della tariffa pagata dall’utente. Non a caso l’ente gestore ha già chiesto all’ATO Idrico di computare in tariffa, a titolo di partite pregresse, oltre alle diseconomie derivanti dall’errata pianificazione d’ambito, anche i famosi rimborsi delle depurazione.

Dalla lettura dell’atto pubblicato sul sito web istituzionale dell’ATO Idrico il parere dell’organo di revisione non risulta, tuttavia siamo certi che lo stesso è stato reso (?!).