Calascibetta. Senza acqua, tra monopoli privati e giustizia lenta

Senza acqua, tra monopoli privati e giustizia lenta
di Massimo Greco

fistacco contatore acquaLa recente interruzione della somministrazione dell’acqua in un condominio xibetano ad opera del gestore del servizio idrico per la provincia di Enna “AcquaEnna” per morosità contribuisce non poco ad alimentare l’avversione dell’opinione pubblica nei confronti di una gestione privatistica del servizio idrico integrato. Il caso si arroventa ancor di più se si considera che la morosità del gestore privato AcquaEnna nei confronti dell’Autorità d’ambito per il mancato pagamento dei canoni concessori annuali è stata sanata attraverso un accordo bonario sottoscritto dall’attuale Commissario straordinario. Senza entrare nel merito della specifica questione, che pare comunque riferirsi alla controversa pretesa del deposito cauzionale, è difficile per un utente moroso accettare lezioni da un gestore altrettanto moroso. Che il problema sia attuale è dimostrato anche dalla recente affermazione del Presidente dell’Autorità per la concorrenza e il mercato secondo cui “si registra una patologica dipendenza del consumatore dall’ente gestore monopolista”. In attesa di un serio e sostenibile riordino della materia, riteniamo che su alcuni aspetti l’intervento di un Giudice terzo sia necessario.

Vero è che nei contratti con prestazioni corrispettive – qual’è quello sottoscritto tra utente e gestore del servizio idrico – ciascuno dei contraenti può rifiutarsi di adempiere la sua obbligazione, se l’altro non adempie o non offre di adempiere contemporaneamente la propria, tuttavia tale eccezione di inadempimento si configura come forma di autotutela privata ammessa dall’ordinamento in via eccezionale, sicchè la mera e generica deduzione dell’inadempimento dell’utente debitore non è sufficiente a giustificare il rifiuto della prestazione del gestore creditore, occorrendo valutare se la prestazione non adempiuta è di lieve o rilevante importanza. Infatti, non ogni volta che si sia formata la morosità, di qualunque importo, anche modesto, è consentito al fornitore del servizio idrico integrato di prospettare la sospensione del servizio, subordinando il ripristino all’integrale pagamento del domandato. Invero, per giustificare l’uso eccezionale dell’autotutela, la mora contestata deve essere cospicua, perdurante da lungo tempo, essere totale o comunque riferibile ad una quota elevata dell’obbligazione di pagamento. Sarà il Giudice adito dai condomini con la procedura d’urgenza prevista dall’art. 700 del c.p.c. a valutare la liceità del comportamento del gestore, anche se ci saremmo aspettati un’attenzione più immediata sulla questione. Se, come pare, l’udienza è stata fissata per il prossimo 14 settembre, viene spontaneo chiedersi come faranno queste famiglie a stare in piena estate senza acqua?

Un ancora di salvataggio per i morosi potrebbe arrivare dalla recente legge approvata dall’ARS sul nuovo sistema di gestione del servizio idrico in Sicilia. La novella disciplina, che contiene numerose contraddizioni, stabilisce che l’erogazione del quantitativo minimo vitale garantito (pari a 50 litri per persona) non può essere sospesa, neppure in caso di morosità, per i soggetti meno abbienti. Tuttavia, riteniamo che questa nuova disciplina, socialmente lodevole, non possa essere applicata al caso in specie, non solo perché non è ancora entrata in vigore, ma perché potrebbe essere impugnata dallo Stato, essendo il legislatore siciliano intervenuto su una materia (ordinamento del diritto civile) riservata alla competenza esclusiva dello Stato. L’esercizio dell’autotutela privata è infatti un diritto espressamente sancito dall’art. 1460 del codice civile.