Il TAR Catania ha condiviso pienamente la tesi prospettata dalla Società, dichiarando che gli Enti Territoriali non possono imporre alcunché al soggetto Gestore, dovendo invece accettare che i rapporti tra la società Acquaenna e gli utenti siano regolati dalle norme di diritto civile ed ha appunto dichiarato illegittime le Ordinanze Sindacali, ordinando la disapplicazione con condanna degli Enti alle spese del giudizio.
Il principio enunciato dal TAR Catania è fin troppo intuitivo e tuttavia ha richiesto ben due interventi giurisdizionali con aggravio di costi e ciò nonostante la costante attenzione che da sempre contraddistingue la società Acquaenna s.c.p.a nei rapporti istituzionali portati avanti anche a tutela delle cd. fasce sociali, ovvero i consumatori economicamente deboli”.
Riceviamo e pubblichiamo