Il Tribunale ha inoltre sollevato il dubbio di legittimità costituzionale della suddetta disposizione anche ai sensi dell’art. 267 TFUE, così come interpretato nella sentenza della Corte di giustizia nel caso Köbler del 2003 (causa C-224/01), allorché si prevede che nell’attività interpretativa il giudice debba tenere conto delle posizioni espresse dalle istituzioni europee non giurisdizionali, in ragione del contrasto della norma con gli artt. 24, 101 e 104 Cost.
Inoltre, il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, co. 3 e 3-bis, della legge13 aprile 1988, n. 117 nella parte in cui include tra le ipotesi di manifesta violazione del diritto dell’Unione europea il contrasto tra un atto o un provvedimento giudiziario e l’interpretazione espressa dalla Corte di giustizia dell’Unione europea sulla vincolatività delle decisioni della Commissione europea per il giudice nazionale, in ragione del contrasto della norma con gli artt. 24, 101 e 104 Cost.
In data 13 giugno 2016 è peraltro intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei Ministri, contestando le questioni di costituzionalità sollevate dal giudice siciliano.
Vertenza tra AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI ENNA (attrice/opponente) e la Sig.ra ANGELA RESTIVO (convenuta)