Questo in sintesi il contenuto delle due ordinanze:
Che ai trasgressori dell’ordinanza che non abbiano provveduto alla identificazione dei cani da loro detenuti venga applicata una sanzione amministrativa da un minimo di € 400,00 ad un massimo di € 900,00.
Alla Polizia Municipale di effettuare, a campione e compatibilmente con gli altri compiti di istituto, i controlli di Polizia Veterinaria di competenza sia nel centro urbano che presso i poderi rurali e le aziende agricole del territorio extraurbano comunale e di effettuare supervisione e relazione
periodica sull’andamento della campagna indetta. Alla associazione di volontariato OIPA, di coadiuvare – nell’ambito delle convenzioni già in essere con la Polizia Municipale, nella osservazione del fenomeno, nella corretta tenuta da parte dei proprietari dei cani identificati e registrati nonché nella sanzione di ogni contravvenzione, nonché, nell’ambito delle proprie attribuzioni d’istituto, ad ogni abuso e/o abbandono perpetrato dai detentori degli animali.
di limitarne la riproduzione incontrollata.
Alla Polizia Municipale di effettuare i controlli e le segnalazioni di Polizia Veterinaria di competenza e di effettuare supervisione e relazione periodica sull’andamento della campagna. Alle associazioni di volontariato, di coadiuvare – nell’ambito delle convenzioni già in essere – la Polizia Municipale, anche nella osservazione del fenomeno e nella successiva gestione dei cani reimmessi sul territorio, monitorando la territorialità dei branchi e le condizioni dei cani di quartiere, con la istituzione e gestione di opportune aree di alimentazione. Che il prelievo dei cani già insediati sul territorio, la loro sterilizzazione ed il rapido reinserimento, previa identificazione (ove già non effettuata) e successivo monitoraggio dovrà avvenire nei tempi più brevi possibili dettati dalla necessità di preservare la territorialità del cane consentendone la
osservazione e facendo sì che il territorio non venga occupato da altri cani inselvatichiti.
I cani sterilizzati saranno reimmessi sul territorio previa loro microchippatura ove non presente, e compilazione di apposita scheda identificativa anamnestica che evidenzi e riporti:
– la data ed il luogo del prelievo
– l’identificativo del cane e il numero di Microchip
– la assenza di qualsivoglia trascorsa segnalazione di aggressività
– la data, l’ora e il luogo della re-immissione sul territorio
– il nominativo del privato e/o associazione con propria sottoscrizione autografa limitata alla responsabilità morale per la cura (alimentazione) del cane, con espresso impegno a segnalare comportamenti aggressivi, l’allontanamento prolungato dal territorio di re-immissione o il decesso del cane in affido.
I cani di quartiere ed eventuali branchi dovranno essere costante oggetto di monitoraggio da parte dei cittadini e/o enti affidatari, e nel caso di rimostranze sottoscritte da cittadini debitamente identificati, alla osservazione diretta ed alla successiva segnalazione in caso di comportamenti aggressivi alla Polizia Municipale per la constatazione e l’immediata ed inderogabile attivazione
del servizio di accalappiamento comunale e ricovero ad opera di personale e Ente abilitato.
Una eventuale proroga o conferma a tempo indeterminato dell’ordinanza è subordinata ad apposita relazione complessiva del Servizio veterinario della ASP sui risultati della campagna e sull’opera complessiva svolta in forza del presente provvedimento.