Partite pregresse. Ancora una volta il Giudice di Pace di Enna dà ragione ai cittadini

bollette-acquaEnna. Per quei saccenti giuristi improvvisati, repetita iuvant dicevano i latini, purtroppo, non c’è più sordo di chi non vuol sentire diceva un proverbio siciliano. Ma noi associazione dei consumatori vogliamo ripetere a qualche sindaco che ancora una volta il Giudice di Pace di Enna con sentenza depositata il 14.11.16 da ragione ad un cittadino contro Acquaenna sulle partite pregresse, ritenendole non dovute. Tutte e quattro le sentenze presentate dall’Avv. Ilaria Di Simone in difesa delle motivazione addotte dalla nostra associazione già nel luglio del 2014 sulla illegittimità delle partite pregresse sono state accolte. Il diritto dei cittadini è stato riconosciuto “IN NOME DEL POPOLO ITALIANO” e non esistono dubbi che tengano, le sentenze possono non piacere e si appellano, ma essendo esecutive si applicano. Ai pochi sindaci che nel giugno di quest’anno erano per la sospensiva delle partite pregresse viste le prime sentenze, oggi, noi diciamo andiamo avanti, affinché possano essere smascherati agli occhi dei cittadini coloro che in campagna elettorale promettono di difendere i diritti degli elettori consumatori, mentre poi difendono nel chiuso delle assemblee, in modo incoerente, gli interessi del gestore. Questi doppi giochini, ormai evidenti, squalificano la politica. La sentenza depositata accoglie le istanze più volte ribadite dall’associazione. In particolare le contestate fatture si caratterizzano commenta l’avv. Ilaria Di Simone ”per l ‘assenza di qualsiasi indicazione idonea all’esplicitazione della voce partite pregresse nelle stesse indicate, se non con una laconica indicazione conguagli anni 2005/2010”. Ciò in palese violazione dei principi di trasparenza e buona fede e delle delibere dell’autorità di controllo. Inoltre viene accolta l’eccezione di prescrizione quinquennale delle somme richieste a titolo di partite pregresse trattandosi di contratto di somministrazione soggetto all’applicabilità del termine di cui all’art. n. 2948 CC; ne tanto meno si può invocare il principio di eterointegrazione del contratto poiché si risolverebbe in un inammissibile esercizio ad libitum delle somme richieste a titolo di partite pregresse. L’associazione auspica che i sindaci con un moto d’orgoglio mettano fine alle situazioni di abuso perpetrato da Acquaenna in danno ai cittadini, per quanto riguarda, soprattutto, la illegittima minaccia di sospensione del servizio idrico per il mancato pagamento di piccole somme per partite pregresse. Tale comportamento viene duramente condannato dall’associazione poiché sembrerebbe configurare un tentativo, non tanto celato, di impaurire i cittadini.

Pippo Bruno
delegato provinciale Assoconsumatori- Asso-Consum: